| 1. Nell'articolo 130 della Costituzione, il primo comma è
sostituito dal seguente:
"Sezioni decentrate della Corte dei conti esercitano, nei
limiti e con le modalità stabiliti da leggi dello Stato, il
controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei
Comuni e degli altri enti locali".
2. Nel medesimo articolo 130 della Costituzione il secondo
comma è abrogato.
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