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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17356
DDL3607-0002
Progetto di legge Camera n. 3607 - testo presentato - (DDL11-3607)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3607. TESTIPDL
...C3607.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3607 ZZ11 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli  Deputati! -- 1.  La validità di alcune norme
  sull'avanzamento degli ufficiali, contenute nella legge 27
  dicembre 1990, n. 404, è scaduta il 31 dicembre 1992.
    In conseguenza di ciò le Forze armate, l'Esercito in
  particolare, si trovano prive per alcuni ruoli fondamentali -
  quali il ruolo normale unico delle Armi ed il Corpo tecnico
  dell'esercito - di uno strumento normativo di riferimento per
  effettuare le promozioni in alcuni gradi.
    Questa problematica che si trascina, ormai, dalla
  promulgazione della legge 20 settembre 1980, n. 574, e
  successive modificazioni, è destinata a trovare soluzione
  attraverso il disegno di legge concernente: "Nuove norme sul
  servizio militare, sul servizio sostitutivo civile e sul
  servizio militare volontario, nonché istituzione del servizio
  volontario femminile nelle Forze armate" (atto Camera n. 2060)
  che comprende anche una norma che delega il Governo a
  riordinare i ruoli degli ufficiali in servizio permanente
  delle Forze armate.
    L'approvazione di questa iniziativa legislativa e la
  successiva adozione del relativo provvedimento delegato
  avverranno sicuramente in tempi non brevi.  Di conseguenza, per
  saldare la situazione attuale con quella futura, si rende
  necessario il ricorso al provvedimento d'urgenza per la
  proroga dei termini - ormai scaduti - fissati dalla citata
  legge n. 404 del 1990.
    Con l'occasione viene proposta anche una proroga della
  ferma volontaria per i sergenti in servizio permanente delle
  Forze armate, nei limiti della forza bilanciata da mantenere
  ai livelli 1993.  Ciò per assicurare un graduale passaggio nei
  ruoli del servizio permanente di tutto il personale idoneo ma
  non vincitore degli specifici
  concorsi, senza creare precari e senza prosciogliere
  elementi risultati idonei agli specifici concorsi ma non
  immessi nel servizio permanente per mancanza di vacanze
  organiche.
    2.  L'articolo 2 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
  216, prevede che, nel quadro dell'equiparazione del
  trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei
  carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato, in
  esecuzione delle sentenze della Corte costituzionale, del
  Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali,
  gli emolumenti arretrati spettanti al personale delle Forze di
  polizia vengano corrisposti:
        a)  nell'anno 1993, mediante la corresponsione di un
  primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;
        b)  nell'anno 1994, mediante la corresponsione di un
  ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo
  spettante;
        c)  nell'anno 1995, mediante la corresponsione del
  restante 30 per cento.
    Le amministrazioni interessate hanno già corrisposto la
  prima aliquota, secondo quanto stabilito dal citato
  provvedimento.
    In tale contesto si inserisce ora la disponibilità, negli
  appositi capitoli di bilancio delle rispettive
  amministrazioni, di fondi sufficienti per corrispondere a
  tutti gli interessati un acconto sulla quota che dovrebbe
  essere loro attribuita nel 1994.
    L'eventuale concessione di detto anticipo consentirebbe di
  soddisfare adeguatamente le istanze del personale e si
  rivelerebbe amministrativamente molto conveniente per il
  bilancio dello Stato, atteso che l'onere finanziario, in caso
  di pagamento
 
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  anticipato, sarebbe inferiore rispetto a quello
  previsto per l'anno 1994, perché diminuirebbero gli interessi
  legali e la rivalutazione monetaria da corrispondere agli
  aventi diritto.
    3.  Per quanto concerne l'articolo 4, che costituisce una
  novità rispetto al precedente decreto, si fa presente quanto
  segue.
    L'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
  216, ha autorizzato la spesa per la definizione degli effetti
  economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del
  3-12 giugno 1991 e della sentenza del Consiglio di Stato n.
  986/91 del 26 novembre 1991, nonché della sentenza del TAR del
  Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991, tutte concernenti la
  equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali
  dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza
  agli ispettori della Polizia di Stato.
    Al comma 2 dello stesso articolo è stato quantificato
  l'onere relativo agli effetti delle citate sentenze, la cui
  somma contiene la spesa necessaria per estendere il giudicato
  non solo ai ricorrenti ma a tutti i sottufficiali, attribuendo
  loro le competenze arretrate in base al principio della
  prescrizione quinquennale stabilito nella sentenza del TAR e
  del Consiglio di Stato.
    Senonché alcuni tribunali amministrativi regionali, aditi
  da sottufficiali dell'Arma dei carabinieri antecedentemente
  all'emanazione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
  216, hanno anche recentemente continuato ad emettere sentenze
  declaratorie del diritto all'estensione nei loro confronti del
  trattamento economico previsto per gli ispettori della Polizia
  di Stato.
    A tali sentenze l'Avvocatura dello Stato, ritenendo
  peraltro che, in virtù della sopravvenuta normativa, gli
  arretrati spettino ai non ricorrenti solo a far data dal 1^
  gennaio 1992, ha proposto appello, con istanza di sospensione,
  al Consiglio di Stato, motivato da:
      violazione del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n.
  216;
      violazione delle norme e dei princìpi in materia; omessa,
  erronea, illegittima e contraddittoria motivazione; difetto,
  errore, contraddittorietà.
    Poiché non vi è dubbio che una pronuncia contraria del
  Consiglio di Stato creerebbe sperequazioni nell'ambito della
  stessa categoria e renderebbe oltremodo problematico
  salvaguardare la compattezza morale dell'Istituzione ed in
  particolare dei sottufficiali, è necessario porre termine alla
  nuova controversia con la presente norma di interpretazione
  autentica, che non comporta spese, essendo - si ribadisce - la
  copertura finanziaria già assicurata dal citato decreto-legge
  n. 5 del 1992.
    4.  Per quanto sopra, è stato predisposto l'unito
  decreto-legge che consente di sbloccare in via transitoria
  (per due anni) gli avanzamenti degli ufficiali e di attribuire
  ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
  finanza e del Corpo forestale dello Stato, nonché al personale
  interessato della Polizia di Stato e della Polizia
  penitenziaria un acconto sulle competenze spettanti nel 1994,
  pari al 72 per cento.
    Al riguardo, si allega la relazione tecnica dimostrativa
  dell'onere finanziario.
 
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