| 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2,
lettera b), e dall'articolo 4, comma 2, lettera
c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nell'anno
1993 le amministrazioni interessate sono autorizzate a
corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore
al 72 per cento delle competenze spettanti per l'anno 1994 ai
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della
guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4,
comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.
2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va
computato il compenso per il lavoro straordinario, anche
obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità
esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione
delle singole amministrazioni.
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