| 1. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 10
maggio 1976, n.319, così come sostituito dall'articolo 17
della legge 24 dicembre 1979, n.650, è sostituito dal
seguente:
"La disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature,
servite o meno da impianti pubblici di depurazione, e quella
degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche
fognature sono definite dalle regioni con i rispettivi piani
di risanamento delle acque di cui all'articolo 4. Le regioni,
nel definire tale disciplina, tengono conto dei limiti di
accettabilità fissati dalle tabelle allegate alla presente
legge, cui possono derogare, anche in senso meno restrittivo,
nei casi ed alle condizioni stabiliti, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite
direttive del Ministro dell'ambiente, in funzione delle
situazioni locali e degli obiettivi dei piani di risanamento e
di qualità del corpo idrico ricettore. Restano ferme le
prescrizioni adottate, anteriormente alla data di entrata in
vigore delle disposizioni contenute nel presente comma, in
materia di scarichi civili che
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non recapitano in pubbliche fognature e di scarichi delle
pubbliche fognature ed in particolare quelle di cui alla
delibera in data 30 dicembre 1980 del Comitato
interministeriale previsto dall'articolo 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.9 del 10 gennaio 1981.".
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