| 1. Il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio
1976, n. 319, come modificato dall'articolo 144 della legge 24
novembre 1981, n. 689, è sostituito dai seguenti:
"Salvo quanto previsto dal comma successivo si applica
sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di
accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge
o quelli stabiliti dalle regioni ai sensi dell'articolo 14,
secondo comma, nei rispettivi limiti e modi di applicazione.
La condanna importa l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione.
Fatte salve le disposizioni penali previste per
l'inosservanza degli obblighi connessi al rilascio
dell'autorizzazione degli scarichi civili, attivati a
decorrere dal 13 giugno 1976, l'inosservanza dei limiti di
accettabilità fissati per tali scarichi dalle regioni, ai
sensi dell'articolo 14, secondo comma, nei rispettivi limiti e
modi di applicazione, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire otto milioni".
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