Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17389
DDL3646-0002
Progetto di legge Camera n. 3646 - testo presentato - (DDL11-3646)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3646. TESTIPDL
...C3646.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3646 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il presente decreto-legge che
  reitera il decreto-legge 18 novembre 1993, n. 462, non
  convertito nei termini istituzionalmente previsti, recependo
  le modifiche apportate dalla Commissione lavoro della Camera
  dei deputati, costituisce l'avvio di una manovra articolata
  destinata al riassetto delle politiche del lavoro e
  dell'occupazione a breve e medio termine i cui obiettivi e le
  strategie generali sono stati tracciati nel protocollo
  sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali nello scorso
  luglio.
    L'indifferibilità del presente provvedimento trae la sua
  ragion d'essere dalla immediata necessità di predisporre
  misure atte ad incentivare il rilancio dell'occupazione
  unitamente alla ripresa economica complessiva del Paese, oltre
  che dal rispetto di impegni formalmente assunti dal
  Governo.
    Si è agito, pertanto, nella direzione di ridurre - o quanto
  meno di attenuare - il fenomeno della disoccupazione su
  entrambi i versanti che ne risultano maggiormente colpiti,
  cercando di favorire
 
                               Pag. 2
 
  contestualmente sia l'inserimento nel mercato del lavoro di
  giovani privi di occupazione e di formazione professionale
  adeguata, sia il reingresso delle fasce di lavoratori espulsi
  dal ciclo economico a seguito della grave situazione di crisi
  verificatasi nell'ultimo periodo.
    Con le disposizioni concernenti i "lavori socialmente
  utili" (articolo 1) si è provveduto a definire in modo più
  puntuale ed organico la materia ed il procedimento
  amministrativo relativo alla realizzazione dei progetti finora
  regolati da disposizioni eterogenee.  In particolare,
  l'intervento persegue l'obiettivo di valorizzare l'istituto
  già noto al nostro ordinamento, ed idoneo a realizzare, con
  una spesa contenuta per la pubblica amministrazione, immediati
  vantaggi consistenti nel soddisfacimento di esigenze di
  pubblico interesse, nella riqualificazione del personale in
  essi impegnato e nell'apprestamento di integrazione al reddito
  o di erogazioni sia pure limitate.  Per impedire un uso
  improprio dell'istituto si è proceduto ad una definizione, in
  più commi, degli obiettivi, dell'ambito di applicazione, dei
  tempi e modi di utilizzazione dell'istituto stesso.
    L'impianto normativo così delineato può effettivamente
  consentire una ulteriore occasione di occupazione e di
  contatto con il mondo del lavoro in favore di soggetti non
  facilmente ricollocabili nel breve termine, quali i lavoratori
  aventi una certa anzianità di iscrizione nelle liste di
  collocamento, i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o
  quelli sospesi con diritto di trattamento straordinario di
  integrazione salariale.
    I soggetti promotori possono essere esclusivamente enti
  pubblici nonché sociali a prevalente partecipazione pubblica o
  altri soggetti individuati con decreto del Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale.
    L'utilizzazione dei lavoratori nei progetti di lavori
  socialmente utili (progetti che possono prevedere come parte
  integrante specifici periodi di formazione) non dà luogo ad
  alcun rapporto di lavoro né comporta la cancellazione dalle
  liste di mobilità e dalle liste di collocamento.  I lavoratori
  in mobilità o in cassa integrazione straordinaria utilizzati
  in tali progetti godranno di un'integrazione delle relative
  indennità percepite per i suddetti titoli; agli altri
  lavoratori interessati dal provvedimento sarà invece
  corrisposta una indennità pari a lire 7.500 orarie, con la
  precisazione che l'impiego non potrà superare le 80 ore
  mensili per un massimo di dodici mesi.
    Sono inoltre previste specifiche forme sanzionatorie in
  caso di rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore ad
  essere utilizzato nell'attività socialmente utile,
  limitatamente al preventivato periodo di utilizzo.
    Per il finanziamento dei progetti - posto a carico delle
  amministrazioni interessate nei limiti delle rispettive
  risorse e/o per gli anni 1994 e 1995 delle disponibilità che
  saranno a ciò preordinate nell'ambito del Fondo di cui
  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, si terrà conto degli squilibri esistenti a
  livello locale, avvalendosi della consulenza di un apposito
  nucleo di valutazione istituito presso il Ministero del lavoro
  e della previdenza sociale.  Tale nucleo avrà, tra l'altro, il
  compito di valutare i progetti nazionali e interregionali.
    Con l'articolo 2 si è poi prevista la possibilità di
  realizzare, per il biennio 1994-1995, nelle aree
  "svantaggiate" individuate dall'articolo 1 del recente
  decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, "piani mirati
  all'inserimento professionale dei giovani privi di
  occupazione" iscritti nelle liste di collocamento.  Tali piani
  sono attuati attraverso progetti che prevedono lo svolgimento
  di lavori socialmente utili unitamente alla partecipazione ad
  iniziative formative volte ad un incremento di qualificazione
  professionale nonché progetti che prevedono periodi di
  formazione e lo svolgimento di esperienze lavorative per
  figure professionalmente qualificate.  Questi ultimi progetti
  sono peraltro realizzabili ove previsti da accordi tra
  organizzazioni sindacali e associazioni datoriali o ordini
  professionali e svolti sulla base di convenzioni
 
                               Pag. 3
 
  stipulate con dette associazioni o ordini dal Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale.
    Anche in questa sede si è specificato che la partecipazione
  al progetto non determina l'instaurazione di un rapporto di
  lavoro e si sono stabiliti limiti nell'utilizzo temporale
  dello stesso soggetto in modo da evitare l'uso distorto
  dell'istituto.  Quanto al trattamento economico da erogarsi in
  favore delle persone in tal senso impegnate, esso è previsto
  nella misura di lire 7.500 orarie, anche in questo caso con la
  precisazione che l'impiego non potrà superare le 80 ore
  mensili per un periodo massimo di 12 mesi.
    Quanto al finanziamento dei piani di cui al detto articolo
  2 si provvede, nei limiti delle risorse finanziarie
  preordinate allo scopo, a carico del Fondo di cui all'articolo
  1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
    Il presente provvedimento ridefinisce, poi, la disciplina
  del contratto di formazione e lavoro (articolo 3) allo scopo
  di riqualificare l'istituto e di differenziare la
  strumentazione relativamente a specifiche finalità, in
  particolari termini di rispondenza alle esigenze di
  flessibilità del mercato del lavoro e responsabilizzazione
  delle imprese in tema di formazione professionale.
    In particolare, è stata prevista l'estensione della
  possibilità di utilizzo dell'istituto sia attraverso
  l'elevazione a 32 anni dell'età massima del giovane con cui
  può essere stipulato il contratto di formazione e lavoro, sia
  mediante l'ampliamento delle realtà produttive e datoriali
  fino ad oggi escluse dall'accesso allo strumento, sia infine
  con l'articolazione dell'istituto in varie tipologie per
  corrispondere alle diverse esigenze formative e lavorative.
    A tal fine, è stata prevista una prima tipologia
  contrattuale intesa all'acquisizione di professionalità
  intermedie ed elevate (per una durata massima di 24 mesi
  e con un periodo di formazione minimo pari a 80 e 130 ore
  rispettivamente), ed una seconda più direttamente
  riconducibile ad un inserimento professionale del lavoratore
  nel contesto organizzativo e produttivo (per una durata
  massima di 12 mesi e con un periodo di formazione minimo non
  inferiore a 20 ore).
    Ferme restando le attuali agevolazioni contributive per i
  datori di lavoro (subordinate, però, per la seconda tipologia,
  alla conversione del contratto in un rapporto di lavoro a
  tempo indeterminato), si è cercato di rendere nel complesso
  maggiormente flessibile l'impianto giuridico del contratto di
  formazione e lavoro, prevedendo una procedura semplificata
  nell'accesso all'istituto per i progetti conformi a parametri
  da definirsi con decreti del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, progetti per i quali non è difatti
  richiesta la preventiva approvazione amministrativa.
    Tra le altre disposizioni vanno ricordate: l'elevazione
  (dal 50 al 60 per cento) della misura dei lavoratori da
  trattenersi in servizio da parte dei datori di lavoro che
  intendono usufruire nuovamente della facoltà di assunzione
  mediante il contratto di formazione e lavoro; la possibilità,
  allo scopo di garantire la più ampia utilizzazione
  dell'istituto, che, nella fase esecutiva del progetto, i
  giovani possano svolgere l'attività oggetto del contratto in
  posizione di comando presso diverse imprese; la previsione di
  apposite certificazioni degli esiti formativi per la prima
  tipologia, e per la seconda, di un attestato da parte del
  datore di lavoro sull'esperienza svolta.
    Sono state infine previste disposizioni transitorie in
  relazione agli articoli 1 e 3 (lavori socialmente utili e
  contratti di formazione e lavoro), tenuto conto delle
  situazioni in essere ed in attesa del completamento del nuovo
  assetto normativo e, quindi, della possibilità del suo pieno
  operare.
 
DATA=940118 FASCID=DDL11-3646 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3646 TOTPAG=0015 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=015 PAGFIN=0003 RIGFIN=069 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=364600 00 FASCIDC=11DDL3646 SORTNAV=0364600 000 00000 ZZDDLC3646 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati