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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17390
DDL3646-0003
Progetto di legge Camera n. 3646 - testo presentato - (DDL11-3646)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C3646. TESTIPDL
...C3646.
Pag. 4 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3646 ZZ11 ZZRT ZZPR
  Articolo 1.
      L'articolo 1 consente alle Amministrazioni pubbliche e ad
  altri soggetti specificatamente individuati, la promozione,
  nell'ambito delle proprie attribuzioni e delle disponibilità
  dei propri bilanci, di progetti socialmente utili utilizzando
  personale in stato di disoccupazione da lungo periodo,
  cassaintegrati e titolari del trattamento di mobilità.
      Al finanziamento dei progetti si provvede, quindi, con le
  risorse degli stessi soggetti proponenti ovvero con le
  disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui al
  decreto-legge n. 148 del 1993 convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 236 del 1993.
      In funzione di tali disponibilità sono periodicamente
  definiti, in via amministrativa, gli apporti provenienti dal
  Fondo dianzi richiamato (comma 9).
      L'attività espletata, che non dà luogo alla instaurazione
  di un rapporto di lavoro, viene compensata, relativamente ai
  soggetti fruitori dei trattamenti di cassa integrazione e di
  mobilità, da un importo aggiuntivo a tali ultimi trattamenti
  che non può essere inferiore al 10 per cento dei trattamenti
  medesimi.
      Per i soggetti disoccupati, invece, l'indennità spettante
  per l'attività svolta è pari a lire 7.500 ad ora.
      Allo scopo di determinare la valutazione in termini di
  onerosità del costo del lavoro rapportato alla utilizzazione
  dei disoccupati o dei lavoratori di cui dianzi si è detto, si
  individua il seguente calcolo espositivo dell'onere medio
  pro capite.
        Elementi del calcolo.
          a)  disoccupati:
          indennità oraria: lire 7.500;
          mesi di utilizzo: 12;
          ore compensabili: 80 ore al mese.
          Onere  pro capite.
          7.500x12x80=7.200.000.
          b)  cassaintegrati o titolari di trattamento di
  mobilità:
          valore unitario medio mensile dei trattamenti: lire
  950.000;
 
                               Pag. 5
 
          incremento medio  pro capite  a titolo di
  compenso per l'attività svolta: lire 850.000 mensili;
          durata media di fruizione  pro capite:  18
  mesi.
          Onere medio  pro capite.
          850.000x18=15.300.000.
      Onere annuale medio per ogni 1.000 unità di cui a
  progetti relativi a disoccupati:
        1.000x7.200.000=7.200.000.000.
      Onere medio (18 mesi) per ogni 1.000 unità di fruitori di
  cassa integrazione o di mobilità:
        1.000x15.300.000=15.300.000.000.
      Articolo 1, comma 8. - La norma prevede che ai membri del
  nucleo di valutazione si applicano le disposizioni di cui
  all'articolo 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.  I
  conseguenti effetti di onerosità sono di assoluta trascurabile
  entità.
  Articolo 2.
      Sotto il profilo degli oneri i progetti che trovano
  applicazione negli ambiti di crisi occupazionale
  specificatamente individuati o individuabili (articolo 1 del
  decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 236 del 1993) comportano costi per
  l'utilizzazione degli addetti pari a lire 7.500 orarie per le
  giornate lavorate.
      Dando per assunto che la partecipazione dei giovani
  implichi un impegno di 80 ore mensili per 12 mesi, il costo
  complessivo è determinato secondo il seguente calcolo:
        7.500 x 80 x 12 = 7.200.000 onere complessivo  pro
  capite.
      Di tale importo sono a carico del soggetto presso cui è
  espletata l'attività lavorativa gli oneri pari al 50 per cento
  delle ore con esclusione di quelle dedicate ad attività
  formativa.
      Supponendo un rapporto di 1 a 2 tra i periodi di
  formazione e quelli di prestazione lavorativa, l'onere  pro
  capite  a carico della finanza pubblica viene così
  calcolato:
                           (7.200.000x2/3)
        (7.200.000x1/3) + ------------------ = 4.800.000.
                                   2
      L'onere annuale medio per 1.000 unità risulta pari a lire
  5 miliardi in cifra tonda.
 
                               Pag. 6
 
  Articolo 3.
      La disposizione risulta, sul piano finanziario, neutrale
  rispetto agli attuali andamenti dei contratti di formazione e
  lavoro.
      Ciò in quanto, la più razionale, perché caratterizzata da
  tipologie di intervento specificamente individuate e
  restrittiva possibilità di ricorso all'istituto del contratto
  di formazione e lavoro (conversione dei precedenti rapporti
  nella misura del 60 per cento con riduzione dei periodi di
  fruizione unitamente alla definizione di un periodo inferiore
  di concessione del beneficio per i contratti di formazione
  minima) compensano largamente l'estensione dell'accesso alle
  associazioni professionali, a gruppi di impresa, ecc.
 
DATA=940118 FASCID=DDL11-3646 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3646 TOTPAG=0015 TOTDOC=0009 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRT PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=364600 00 FASCIDC=11DDL3646 SORTNAV=0364600 000 00000 ZZDDLC3646 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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