| 1. E' convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1994,
n. 32, recante disposizioni in materia di lavori socialmente
utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di
formazione e lavoro.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 novembre 1993,
n.462.
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