| (Lavori socialmente utili).
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione
di quelle in stato di dissesto o che abbiano personale
dichiarato eccedente, nonché le società a prevalente
partecipazione pubblica e gli altri soggetti individuati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
possono promuovere, nell'ambito delle loro attribuzioni e
disponibilità di cui al comma 7, progetti socialmente utili
per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario
non perseguibili con il proprio personale, mediante
l'utilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché dei lavoratori
sospesi con diritto al trattamento straordinario di
integrazione salariale. L'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova
applicazione anche per le finalità di cui al presente
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articolo. Anche le amministrazioni pubbliche interessate
possono avvalersi del supporto tecnico-professionale
dell'agenzia per l'impiego e predisporre i progetti per
l'utilizzo dei lavoratori nelle attività di cui al presente
comma.
2. L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di
progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego sulla base dei criteri dettati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione
di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del
trattamento straordinario di integrazione salariale o
dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione
dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. I
progetti, che possono prevedere specifici periodi di
formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico
del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie
professionali connessi allo svolgimento dell'attività
lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso
terzi.
3. I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono
dell'indennità di mobilità possono essere utilizzati
esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento
del relativo trattamento. Ai lavoratori medesimi compete un
importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate
di effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale importo non
può essere inferiore al dieci per cento del trattamento
previdenziale in godimento. L'ingiustificato rifiuto
dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del
trattamento di integrazione salariale o di mobilità per il
periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione
stessa. Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della
sezione circoscrizionale per l'impiego. Avverso il
provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni
all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.
4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di
alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati
nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per un
massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta
un'indennità di lire 7.500.
5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, riguardanti anche il
carattere della straordinarietà previsto dal comma 1. I
progetti, corredati dai provvedimenti di approvazione
validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche
competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione
e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad
ambito locale. I progetti dovranno di norma essere prediposti
e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per
i restanti soggetti di cui al comma 1.
6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro
sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di
valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della
commissione centrale per
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l'impiego. La medesima commissione è tenuta a provvedere,
anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta
giorni, decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un
dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo
di valutazione. L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5,
entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i
progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione
regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla
qualità del progetto e, per i progetti che richiedano
finanziamenti, alle priorità. La commissione medesima, anche
attraverso apposita sottocommissione, è tenuta a provvedere
entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi
al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per
l'impiego.
7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti
proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie
disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del
medesimo fondo preordinate allo scopo.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da
undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in
materia, con il compito di assistere il Ministro nella
redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in
relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere
annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa. Con il
medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di
valutazione, un presidente. Per i membri del nucleo si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5
giugno 1967, n. 417.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione centrale per l'impiego, determina,
periodicamente, con propri decreti:
a) la ripartizione degli stanziamenti su base
regionale in funzione della gravità degli squilibri dei
mercati locali del lavoro;
b) i criteri per il finanziamento dei
progetti;
c) gli "standards" minimi che il progetto deve
presentare;
d) i termini per la presentazione delle domande
relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al
comma 4;
e) le priorità che devono essere rispettate
nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il
finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento
di attività formative, la gestione del progetto da parte di
imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento
del progetto;
f) i criteri che devono essere seguiti per la
scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative.
Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la
capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti
per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti
redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di
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settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a
gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto
medesimo;
g) le modalità dell'erogazione del finanziamento
e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del
progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del
soggetto proponente nell'attività di controllo;
h) i criteri per la redazione del rapporto di cui
al comma 8.
10. La commissione regionale per l'impiego può fissare,
in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato
del lavoro locale, criteri di scelta dei soggetti da assegnare
difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei
limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.
11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno
lo stato di attuazione dei progetti.
12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso
di attuazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto continua ad operare la disciplina previgente. La
medesima disciplina, integrata dalle disposizioni di cui al
comma 7 e da quelle relative all'ingiustificato rifiuto
all'assegnazione di cui al comma 3, continua ad operare per i
progetti di lavori socialmente utili le cui procedure di
approvazione siano avviate entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Fino alla
determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e 9, nei
confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti
all'approvazione successivamente alla scadenza del predetto
termine, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e
6.
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