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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17395
DDL3646-0008
Progetto di legge Camera n. 3646 - testo presentato - (DDL11-3646)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C3646. TESTIPDL
...C3646.
...Decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 32, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.13 del 18 gennaio 1994. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro
Pag. 13 Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3646 ZZ11 ZZDL ZZPR
   (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).
        1.  Possono essere assunti con contratto di formazione
  e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue
  anni.  Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma
  1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono
  stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di
  imprese, associazioni professionali, socio-culturali,
  sportive, nonché fondazioni.
      2.  Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo
  le seguenti tipologie:
          a)  contratto di formazione e lavoro mirato alla:
  1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione
  di professionalità elevate;
          b)  contratto di formazione e lavoro mirato ad
  agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
  lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
  professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
      3.  I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli
  accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore
  venga inquadrato a un livello inferiore a quello di
  destinazione.
      4.  La durata massima del contratto di formazione e lavoro
  non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui
  alla lettera  a)  del comma 2 e di dodici mesi per i
  contratti di cui alla lettera  b)  del medesimo comma.
      5.  I contratti di cui alla lettera  a),  numeri 1) e
  2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno
  ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in
  luogo della prestazione lavorativa.  Il contratto di cui alla
  lettera  b)  del comma 2 deve prevedere una formazione
  minima non inferiore a venti ore di base relativa alla
  disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del
  lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e
  antinfortunistica.  I contratti collettivi possono prevedere la
  non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla
  formazione.
      6.  Per i contratti di cui alla lettera  a)  del comma
  2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi
  previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
  entrata in vigore del presente decreto.  Per i contratti di cui
  alla lettera  b)  del predetto comma 2 i medesimi benefici
  trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del
  rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad
  essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione
  e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento
  retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione
  medesimo.
      7.  Non sono soggetti alla procedura di approvazione da
  parte della competente autorità i progetti conformi al
  contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale che definiscono gli
 
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  obiettivi e le caratteristiche minime che l'attività
  formativa deve presentare relativamente a ciascun profilo
  professionale.  Tali decreti sono emanati, sentita la
  commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi
  collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali.
  L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai
  detti decreti è effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro
  e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di
  ricezione della domanda.  Decorso inutilmente tale termine il
  predetto accertamento si considera avvenuto.
      8.  Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di
  cui al comma 2, lettera  a),  il datore di lavoro,
  utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali,
  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette
  alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per
  territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal
  lavoratore interessato.  Le strutture competenti delle regioni
  possono accertare il livello di formazione acquisito dal
  lavoratore.  Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro
  di cui alla lettera  b)  del comma 2, il datore di lavoro
  rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
      9.  Qualora sia necessario per il raggiungimento degli
  obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei
  casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di
  imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione
  di comando presso una pluralità di imprese individuate nei
  progetti medesimi.  La titolarità del rapporto resta ferma in
  capo delle singole imprese.
      10.  La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della
  legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per
  cento.
      11.  Le disposizioni del presente articolo non trovano
  applicazione nei confronti dei contratti di formazione e
  lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, per i progetti che alla medesima data
  risultino già approvati o presentati, ovvero riconosciuti
  conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3,
  comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
  n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del
  decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n. 169, nonché per
  i contratti di formazione e lavoro che vengano stipulati, in
  attuazione dei predetti progetti, non oltre il 31 gennaio
  1994.
      12.  La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3,
  comma 3, citato al comma 11, continua a trovare applicazione
  fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7, e comunque
  non oltre il 30 giugno 1994, per i progetti presentati
  successivamente alla data di entrata in vigore del presente
  decreto.  Per i relativi contratti di formazione e lavoro
  stipulati entro il 31 luglio 1994, continua a trovare
  applicazione la previgente normativa come modificata dai commi
  1 e 10.
      13.  Il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
  ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla
  legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è
  soppresso.
      14.  L'approvazione dei progetti di formazione e lavoro
  deve essere subordinata ad un equilibrato rapporto uomo/donna
  nelle assunzioni rispetto al bacino di utenza, in attuazione
  della legge 10 aprile 1991, n. 125.
 
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