| (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).
1. Possono essere assunti con contratto di formazione
e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue
anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono
stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di
imprese, associazioni professionali, socio-culturali,
sportive, nonché fondazioni.
2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo
le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione
di professionalità elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad
agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli
accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore
venga inquadrato a un livello inferiore a quello di
destinazione.
4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro
non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui
alla lettera a) del comma 2 e di dodici mesi per i
contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e
2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno
ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in
luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla
lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione
minima non inferiore a venti ore di base relativa alla
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del
lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e
antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la
non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla
formazione.
6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma
2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi
previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui
alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefici
trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad
essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione
e lavoro così trasformato e in misura correlata al trattamento
retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione
medesimo.
7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da
parte della competente autorità i progetti conformi al
contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale che definiscono gli
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obiettivi e le caratteristiche minime che l'attività
formativa deve presentare relativamente a ciascun profilo
professionale. Tali decreti sono emanati, sentita la
commissione centrale per l'impiego, sulla base degli accordi
collettivi o delle proposte formulate dagli enti bilaterali.
L'accertamento di mera conformità ai parametri determinati dai
detti decreti è effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione entro venti giorni dalla data di
ricezione della domanda. Decorso inutilmente tale termine il
predetto accertamento si considera avvenuto.
8. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di
cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro,
utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali,
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette
alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per
territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal
lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni
possono accertare il livello di formazione acquisito dal
lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro
di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro
rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
9. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli
obiettivi formativi i progetti possono prevedere, anche nei
casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di
imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione
di comando presso una pluralità di imprese individuate nei
progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in
capo delle singole imprese.
10. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per
cento.
11. Le disposizioni del presente articolo non trovano
applicazione nei confronti dei contratti di formazione e
lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, per i progetti che alla medesima data
risultino già approvati o presentati, ovvero riconosciuti
conformi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n. 169, nonché per
i contratti di formazione e lavoro che vengano stipulati, in
attuazione dei predetti progetti, non oltre il 31 gennaio
1994.
12. La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3,
comma 3, citato al comma 11, continua a trovare applicazione
fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 7, e comunque
non oltre il 30 giugno 1994, per i progetti presentati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per i relativi contratti di formazione e lavoro
stipulati entro il 31 luglio 1994, continua a trovare
applicazione la previgente normativa come modificata dai commi
1 e 10.
13. Il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è
soppresso.
14. L'approvazione dei progetti di formazione e lavoro
deve essere subordinata ad un equilibrato rapporto uomo/donna
nelle assunzioni rispetto al bacino di utenza, in attuazione
della legge 10 aprile 1991, n. 125.
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