| All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "obiettivi di carattere
straordinario" sono inserite le seguenti: "o
temporaneamente";
al comma 2, dopo le parole: "specifici periodi di
formazione" sono inserite le seguenti: "teorica e
pratica";
al comma 3, dopo le parole: "effettiva esecuzione
delle prestazioni" sono inserite le seguenti: "o per le
quali la retribuzione è comunque dovuta"; il quarto periodo
è sostituito dal seguente: "L'ingiustificato rifiuto di
partecipare alle attività di cui al comma 1 comporta la
riduzione delle indennità di cassa integrazione guadagni e di
mobilità del venticinque per cento per il primo semestre e del
cinquanta per cento per il semestre successivo"; al quinto
periodo, la parola: "perdita" è sostituita dalla
seguente: "riduzione"; ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La riduzione di cui al presente comma
non può essere disposta quando il lavoratore adduce
giustificati motivi di rifiuto previsti da disposizioni
legislative o contrattuali, ovvero quando le attività offerte
si svolgono in un luogo distante più di cinquanta chilometri,
o comunque raggiungibile in più di sessanta minuti con mezzi
pubblici, dalla residenza del lavoratore".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "gruppi di imprese,"
sono inserite le seguenti: "cooperative sociali,";
il comma 7 è soppresso;
al comma 11, le parole: "31 gennaio 1994" sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio 1994";
al comma 12, le parole: "fino all'emanazione dei
decreti di cui al comma 7, e comunque," sono
soppresse;
il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Il comma 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti
da leggi e
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contratti collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme
ed istituti che prevedano l'accesso ad agevolazioni di
carattere finanziario e creditizio"";
il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Nell'approvazione e nell'esecuzione dei progetti di
formazione e lavoro devono essere rispettati i princìpi di non
discriminazione diretta e indiretta di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125".
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