| 1. Qualora dai controlli eseguiti dal sistema informativo
del Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 4, comma
3, del decreto del Ministro della sanità in data 25 giugno
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.151 del 30
giugno 1993, risulti l'omissione, l'incompletezza o la
tardività dei versamenti della quota fissa di cui all'articolo
1, le regioni e le province autonome procedono al recupero
delle somme non versate, maggiorate del cinquanta per cento a
titolo di sanzione amministrativa.
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