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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17433
DDL3650-0002
Progetto di legge Camera n. 3650 - testo presentato - (DDL11-3650)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3650. TESTIPDL
...C3650.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3650 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il provvedimento delinea due
  forme di intervento per la determinazione dei contributi
  dovuti dai datori di lavoro.
    Di esse, quella recata dall'articolo 1 ha per oggetto la
  progressiva eliminazione di contributi che, afferendo a un
  servizio, quale quello dell'assistenza sanitaria - servizio
  come è noto espletato nei confronti del cittadino in quanto
  tale - gravano sul mondo del lavoro.  Oneri contributivi,
  quindi, che sono da definire come impropri e che
  progressivamente vanno sottratti da una concezione
  contributiva meramente mutualistica secondo un processo
  di graduale eliminazione già in corso all'epoca della
  riforma sanitaria.
    In linea con l'accennata eliminazione dei predetti oneri la
  disposizione introdotta dall'articolo 1 del decreto-legge
  rende strutturale, con effetto dal 1^ gennaio 1994, la
  fiscalizzazione per le imprese che, per effetto dell'ultimo
  decreto in materia - il decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1993 n.
  151 - avevano visto riconosciuta la fiscalizzazione fino a
  tutto il 31 dicembre del 1993.  Restano inalterate le misure
  percentuali del beneficio, in considerazione delle risorse
 
                               Pag. 2
 
  all'uopo disposte dalla legge finanziaria per il 1994 (legge
  24 dicembre 1993, n. 538).
    Per quanto riguarda gli sgravi contributivi (articolo 2) è
  da premettere che la legge 14 gennaio 1994, n. 21, di
  conversione del decreto legge 19 novembre 1993, n. 465 - che,
  da ultimo, per effetto di una serie di reiterazioni, ha
  definito misure ed ambiti di applicazione del beneficio al
  periodo dal giugno a tutto il novembre 1993 - ha previsto la
  delegificazione della materia deferendo al Ministro del lavoro
  e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
  tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
  compito di definire l'intervento a decorrere dal 1^ gennaio
  1994 ed in funzione degli indirizzi comunitari e delle
  disponibilità di bilancio.
    Era dunque necessario, in questa fase iniziale e di avvio
  della nuova modalità di intervento in via amministrativa e per
  evitare soluzioni di continuità al beneficio, definire  ex
  lege  il perdurare dell'intervento limitatamente al periodo
  di paga afferente all'ultimo mese del 1993 (retribuzione del
  mese di dicembre e tredicesima mensilità) per il quale
  l'obbligo contributivo viene in scadenza con il 20 gennaio
  dell'anno in corso.  Per tale mese vengono confermate le misure
  avutesi nel corso della
  seconda parte del 1993 (sgravio generale 6 per cento).
    L'occasione è valsa anche per definire in via immediata lo
  sgravio fino a tutto il giugno dell'anno in corso, con ciò
  consentendo di espletare la complessa procedura relativa
  all'adozione del decreto di cui all'articolo 2 della legge n.
  21 del 1994 di cui dianzi si è detto, altrimenti costretta in
  ambiti temporali troppo limitati.
    Va infatti rammentato che diversamente operando il decreto
  avrebbe dovuto definire, entro il 20 febbraio 1994, le misure
  in correlazione alla decorrenza degli obblighi contributivi
  inerenti al periodo di paga del gennaio 1994 (20 febbraio
  1994).
    Per altro verso, la disposizione costituisce immediata
  informazione sulle misure che opereranno fino a tutto il
  giugno del 1994, dando conto, almeno per l'immediato (arco
  semestrale), della necessaria esigenza di programmazione degli
  operatori economici.
    In linea con gli indirizzi della Comunità europea, che
  sollecita fortemente la riduzione del differenziale
  contributivo tra le aree del Centro-Nord e quelle del Sud, per
  conformare le tipologie di intervento previste dal presente
  provvedimento alla normativa comunitaria, la misura dello
  sgravio generale è stata ridotta dai 6 punti percentuali
  operanti nel secondo semestre del 1993 a 5 punti
  percentuali.
 
DATA=940119 FASCID=DDL11-3650 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3650 TOTPAG=0009 TOTDOC=0008 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=017 PAGFIN=0002 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=365000 00 FASCIDC=11DDL3650 SORTNAV=0365000 000 00000 ZZDDLC3650 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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