| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1994 sono confermati gli
esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo
2 del decretolegge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla
legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e
modalità previsti dal predetto decreto.
2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire
2.050 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per
l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi a decorrere dall'anno
1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
| |