| 1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, di
conversione in legge, con modificazioni,
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del decreto-legge 19 novembre 1993, n. 465, relativo
alla definizione ed attribuzione, in conformità agli indirizzi
della Comunità europea, degli sgravi contributivi di cui
all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, il termine del 30 novembre
1993, previsto dall'articolo 1, comma 1, del predetto
decreto-legge è differito fino a tutto il periodo di paga in
corso al 30 giugno 1994, con una riduzione dello sgravio
generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato
articolo 59 dalla misura del 6 per cento alla misura del 5 per
cento, relativamente al periodo di paga in corso al 1^ gennaio
1994 e fino al 30 giugno 1994.
2. Per i nuovi assunti dal 1^ dicembre 1993 al 30 giugno
1994, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla
data del 30 novembre 1993, nelle aziende industriali operanti
nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui
all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma
1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico
dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, per un periodo di un anno dalla data di
assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni
assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori
dipendenti.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,
commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per i periodi di paga successivi a quelli di cui al
comma 1 si provvede con il decreto ivi richiamato, nei limiti
delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 5.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la
complessiva spesa di lire 6.000 miliardi per i periodi di paga
in corso dal 1^ dicembre 1993 al 30 novembre 1994, di lire
5.000 miliardi per i periodi di paga in corso dal 1^ dicembre
1994 al 30 novembre 1995 e di lire 4.000 miliardi per i
periodi di paga in corso dal 1^ dicembre 1995 al 30 novembre
1996. Al relativo onere per il triennio 1994-1996, pari a lire
6.000 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante parziale
utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno
dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1994. Alla quantificazione dell'onere relativo ai periodi di
paga successivi si provvede, in armonia con gli indirizzi
della Comunità europea, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per
l'applicazione del presente decreto.
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