Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17441
DDL3651-0002
Progetto di legge Camera n. 3651 - testo presentato - (DDL11-3651)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C3651. TESTIPDL
...C3651.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3651 ZZ11 ZZRL ZZPR
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    Onorevoli  Deputati! -- Il presente provvedimento
  costituisce significativa attuazione degli impegni assunti dal
  Governo nel protocollo d'intesa sottoscritto dalle parti
  sociali nel luglio 1993 ed è stato adottato immediatamente
  dopo l'approvazione, da parte del Parlamento, della legge
  finanziaria per l'anno in corso in quanto la disponibilità di
  stanziamenti a sostegno delle politiche occupazionali ha
  costituito presupposto indispensabile per la fattibilità
  dell'operazione, considerata l'ampiezza degli interventi che
  comportano oneri di notevole entità.
    Il rilevante sforzo finanziario compiuto ha consentito la
  preordinazione di una serie di interventi che, nel quadro
  dell'opera di razionalizzazione delle politiche del lavoro,
  arricchiscono le possibilità di accesso al sistema degli
  ammortizzatori sociali, rendendo al tempo stesso più lineare
  il congegno di utilizzo sia per il datore di lavoro che vi
  ricorre sia ai fini di una proficua fruibilità degli strumenti
  di sostegno al reddito in favore del lavoratore.
    L'impianto normativo che si presenta all'approvazione del
  Parlamento si propone, dunque, in ossequio agli obiettivi
  enunciati, di assicurare, con innovazioni di carattere sia
  sostanziale che procedurale, duttilità e celerità ai
  meccanismi che governano le modalità di attribuzione dei
  benefici, senza peraltro trascurare di conferire una più
  efficace incisività ai momenti di verifica e controllo dello
  stato di crisi.  A ciò è connessa la ridefinizione delle
  competenze degli organismi amministrativi preposti alla
  programmazione e alla concessione degli interventi (in
  conformità con le disposizioni contenute nei provvedimenti di
  accompagnamento alla legge finanziaria).
    Coerentemente con la volontà di garantire ad una platea
  sempre più vasta di soggetti le misure sociali già previste
  dall'ordinamento vigente, il decreto-legge estende i
  trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità a
  settori produttivi finora non interessati dai predetti
  interventi e, nel contempo, opera in direzione di un
  prolungamento dei benefìci nei confronti degli attuali
  fruitori che, data la temporaneità delle misure all'uopo
  predisposte, avrebbero visto pregiudicato il sostegno
  economico da essi goduto in un momento in cui la grave crisi
  occupazionale non consentirebbe una rapida ed agevole
  ricollocazione.
    Ne risulta un intervento normativo che soddisfa una duplice
  esigenza: per un verso, infatti, esso fornisce risposte
  immediate alle più pressanti esigenze di garanzie salariali e,
  per altro verso, in una prospettiva evolutiva, il decreto
  riconsidera taluni aspetti della normativa previgente
  nell'intento di smussarne le rigidità, di superare obiettive
  difficoltà applicative e, in una linea di conseguenzialità, di
  allontanare il rischio di effetti distorsivi che l'esperienza
  operativa ha evidenziato.
    L'articolo 1 del decreto reca disposizioni in materia di
  cassa integrazione guadagni ed è diretto ad introdurre
  correttivi alla disciplina preesistente sia con riferimento
  alla fase concessoria del beneficio sia per ciò che attiene
  alla stessa configurazione dell'istituto.  Quanto al primo
  aspetto (commi 1 e 2), in attesa dell'emanazione dei
  regolamenti diretti al riordino dell'apparato amministrativo
  di cui alla legge n. 537 del 1993 ("Interventi correttivi di
  finanza pubblica"), vengono attribuite al Ministero del lavoro
  e della previdenza sociale le competenze già spettanti
 
                               Pag. 3
 
  al CIPI in materia di trattamento straordinario di
  integrazione salariale, a seguito della soppressione
  dell'organo interministeriale ai sensi della medesima legge.
  Al Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE) spettano le funzioni di programmazione finanziaria
  degli interventi di sostegno all'occupazione e la definizione,
  su proposta del Ministro del lavoro, dei criteri di
  concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni
  (CIGS).  Il raccordo tra le competenze dell'organo ministeriale
  e di quello deputato alla programmazione è assicurato dalla
  disposizione che fa carico al Ministero del lavoro di riferire
  semestralmente al CIPE sull'utilizzo dei finanziamenti
  approntati per gli ammortizzatori sociali.  Ciò anche sulla
  scorta degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui alla
  legge n. 41 del 1986, che opererà, d'ora in poi, presso la
  predetta Amministrazione.
    Il comma 3 attiene ai termini per la concessione del
  trattamento di integrazione salariale (40 giorni dalla
  richiesta) ed alle procedure per l'attivazione delle
  consultazioni sindacali nei casi di contrazione e sospensione
  dell'attività produttiva, mentre i commi 4 e 5, oltre a
  fissare la decorrenza del trattamento di CIGS, regolano la
  facoltà di proroga, attribuita ora al Ministro del lavoro, per
  i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
  conversione aziendale.  Viene peraltro previsto, con
  disposizione di carattere fortemente innovativo, che tale
  proroga, oltre che nei casi di particolare complessità tecnica
  per l'azienda (come disposto dall'originaria disposizione
  della legge n. 223 del 1991) possa essere concessa allorché il
  programma comporti rilevanti conseguenze occupazionali in
  rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
  articolazione sul territorio.
    Disposizione particolarmente significativa in funzione di
  assicurare una più adeguata tutela del reddito, è quella di
  cui al comma 6, che stabilisce l'elevazione dell'attuale
  importo massimo di integrazione salariale (fissato dalla legge
  n. 427 del 1980) per le retribuzioni che superano i 2.700.000
  mensili, da sottoporre ad aggiornamento ISTAT annuale.
    Allo scopo di favorire la fuoriuscita volontaria dal
  circuito lavorativo del personale dipendente da aziende in
  crisi, il comma 7 esonera i lavoratori che fruiscono del
  prepensionamento e dei trattamenti di cassa integrazione
  straordinaria e di mobilità dal sistema delle cosiddette
  "finestre" sancito dal decreto-legge n. 384 del 1992,
  convertito dalla legge n. 438 del 1992, successivamente
  modificato dalla citata legge n. 537 del 1993, in base al
  quale, a decorrere dal 1994, è previsto, nell'ottica di
  un'operazione di recupero finanziario in termini di cassa da
  parte dell'INPS, uno scaglionamento delle pensioni di
  anzianità nei mesi di luglio e gennaio di ogni anno.
    Infine, il comma 8 estende l'ambito di protezione della
  cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle
  imprese di pulizia che svolgono la propria attività, in modo
  prevalente e continuativo, presso aziende appaltanti che
  versino in situazione di crisi; tale operazione trova un suo
  precedente nella legge n. 155 del 1981, che consentiva alle
  imprese appaltatrici dei servizi di ristorazione
  l'utilizzazione dei "paracadute" sociali.  Ai fini dell'accesso
  al beneficio, si richiede che la sospensione dal lavoro o la
  prestazione di attività lavorativa ad orario ridotto sia
  direttamente connessa alla riduzione dell'attività appaltata,
  a sua volta indotta dall'attuazione di programmi di crisi
  aziendale, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
  aziendale.
    Le disposizioni relative all'istituto della mobilità sono
  contenute nell'articolo 2.  Esse sono dirette a rimuovere gli
  effetti distorsivi che la vigente disciplina sull'assunzione
  di lavoratori in mobilità è suscettibile di generare, ad
  aumentare, per i predetti lavoratori, l'interesse al proprio
  reinserimento, a rendere più elastiche le norme relative alla
  incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trattamenti a
  sostegno del reddito.
    Nel dettaglio, i commi 1 e 2 mirano ad evitare ogni
  possibilità di comportamenti collusivi quanto al reimpiego dei
  lavoratori
 
                               Pag. 4
 
  collocati in mobilità, escludendo dalle varie misure
  agevolative previste per l'assunzione di lavoratori collocati
  in mobilità (riduzioni sulle aliquote previdenziali e
  versamenti di contributi) le imprese che facciano parte dello
  stesso settore di attività dell'impresa che, nei sei mesi
  precedenti, ha operato il collocamento in mobilità e che, al
  momento del licenziamento, si presenti in collegamento
  funzionale con l'impresa destinata ad assumere.  I commi 3 e 4
  rendono più rigide le norme che disciplinano la decadenza
  dall'iscrizione nelle liste di mobilità (individuando
  un'ulteriore causa di decadenza nella ingiustificata mancata
  risposta alla convocazione da parte dei servizi competenti e
  fissando un termine di 15 giorni per la dichiarazione di
  cancellazione dalle liste), in tal modo delineando una
  disciplina omogenea a quella contenuta nel decreto-legge n.
  462 del 1993, in materia di avvio dei lavoratori in mobilità a
  lavori socialmente utili.
    Una norma con carattere di specialità è quella recata dal
  comma 5, che corregge la valenza generale del principio di
  incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trattamenti a
  sostegno del reddito, sancito dall'articolo 6, commi 7 e 8,
  del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n.
  236 del 1993: si prevede infatti, per il lavoratore titolare
  di assegno o pensione di invalidità che sia collocato in
  mobilità, la facoltà di optare per tali trattamenti o per
  l'indennità di mobilità, in base alle proprie considerazioni
  di convenienza economica.
    All'articolo 3 trovano regolamentazione norme innovative
  riguardanti i trattamenti di disoccupazione.  In ossequio agli
  impegni assunti con la firma del protocollo d'intesa del
  luglio scorso e in linea di continuità con quanto già disposto
  dalla legge n. 236 del 1993, l'attuale importo del trattamento
  ordinario di disoccupazione è elevato dal 25 al 27 per cento e
  al 30 per cento, rispettivamente, per il primo e per il
  secondo semestre del 1994 e per esso trova applicazione la
  disciplina sull'importo massimo del trattamento di
  integrazione salariale straordinaria (commi 1 e 2).
    Di notevole rilevanza sono poi le norme recate dai commi 3
  e 4 del medesimo articolo, concernenti l'applicazione al
  settore dell'edilizia di misure di garanzie salariali
  (attribuzione dell'indennità di disoccupazione speciale in
  particolari casi e accesso alla mobilità lunga) idonee a
  fronteggiare il grave problema delle eccedenze che il settore
  registra per effetto della nota crisi che lo ha investito.
    Alcune disposizioni in materia di contratti di solidarietà
  sono contenute nell'articolo 4.  Di particolare valenza
  sostanziale è il comma 1, diretto a potenziare le possibilità
  di accesso al beneficio, poiché amplia, da un punto di vista
  oggettivo, il campo di applicazione dell'istituto,
  consentendo, con la rimozione del divieto sancito dalla legge
  n. 223 del 1991, l'utilizzabilità del medesimo in favore dei
  lavoratori che già fruiscono, nella stessa unità produttiva,
  del trattamento di cassa integrazione guadagni.  Per un
  approccio operativo pratico e rispondente alla nuova realtà, è
  affidato al Ministero del lavoro il compito di disciplinare le
  condizioni e le modalità della predetta possibilità.
    Il comma 2 appone invece un correttivo alla disposizione
  già inserita nella legge n. 236 del 1993 e relativa
  all'accesso ai contratti di solidarietà per le imprese
  artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS,
  assegnando alle imprese un più autonomo spazio di intervento
  quanto all'ammontare della prestazione, posta a carico dei
  fondi bilaterali previsti dai contratti collettivi, che le
  imprese medesime devono corrispondere ai lavoratori per poter
  beneficiare dell'istituto.
    L'articolo 5 prevede misure di carattere transitorio nella
  gestione delle eccedenze occupazionali, di particolare
  rilevanza nell'attuale momento di crisi.
    La disposizione di cui al comma 1 è diretta a garantire
  margini di più ampio respiro nella fruizione del trattamento
  di integrazione salariale ordinaria, in quanto sottrae dal
  computo dei periodi massimi di utilizzo dell'istituto le
  riduzioni di orario che, rapportate ad un periodo di
  riferimento settimanale, siano inferiori al 10
 
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  per cento del normale orario settimanale relativo ai
  lavoratori occupati nell'unità produttiva.
    Con una norma di carattere temporaneo viene poi prevista,
  fino al 31 dicembre 1995, la possibilità di accedere alla
  cassa integrazione guadagni ordinaria, per le imprese che
  occupano fino a 50 dipendenti, finora destinatarie
  esclusivamente dell'intervento straordinario di integrazione
  salariale.  Si è inteso qui ampliare l'ambito di applicazione
  della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 148 del
  1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 (articolo 7,
  comma 6), che concedeva, nelle aree depresse individuate dalla
  CEE, la cassa integrazione guadagni ordinaria alle imprese che
  impiegano da 5 a 15 dipendenti (per un periodo non superiore a
  24 mesi), fino a quel momento prive di protezione sociale.  La
  ragione giustificativa del correttivo così delineato deve
  rinvenirsi nella opportunità di rendere più agevole il ricorso
  al beneficio di integrazione salariale per le imprese di media
  dimensione che incontrano difficoltà operative
  nell'elaborazione dei programmi connessi alla concessione
  della CIGS.
    Il comma 3 estende, fino al 31 dicembre 1995, il
  trattamento di mobilità alle aziende commerciali, alle agenzie
  di viaggio e turismo e alle imprese di spedizione e trasporto,
  a condizione che occupino più di 50 dipendenti, nonché alle
  imprese di vigilanza, settori, questi, che già fruivano della
  CIGS ai sensi della legge n. 236 del 1993.
    I commi dal 4 al 7 disciplinano la cosiddetta "mobilità
  lunga" (accompagnamento del lavoratore in mobilità alla
  pensione).  Oltre alla proroga dei termini originariamente
  previsti dalla legge n. 223 del 1991, ora fissati al 31
  dicembre 1994, si è provveduto ad estendere il beneficio, con
  la medesima scadenza, all'industria tessile,
  dell'abbigliamento e delle calzature, settori che, negli
  ultimi tempi, hanno risentito più pesantemente della negativa
  congiuntura economica.  L'incentivazione dell'attività
  imprenditoriale autonoma e il ricorso alla mobilità lunga
  operano, con effetto di trascinamento, anche in favore di
  lavoratori occupati in unità produttive non protette dagli
  strumenti di sostegno al reddito ma che appartengono a
  raggruppamenti industriali con più di 500 dipendenti dei quali
  almeno un terzo presti la propria attività lavorativa in aree
  geografiche beneficiarie delle misure approntate dalla legge
  n. 223 del 1991.  Infine, per rendere più immediata la tutela
  del lavoratore prossimo alla pensione e collocato in mobilità,
  si dispone, a tali fini, il rinvio alla normativa relativa
  alla pensione di vecchiaia vigente al 31 dicembre 1992, ovvero
  anteriore alla riforma in materia di trattamenti
  pensionistici.
    Viene poi concesso un prolungamento del programma per crisi
  aziendale, da 12 a 24 mesi, per le unità produttive situate
  nelle aree di crisi individuate dalla Comunità europea e
  coinvolte in accordi di programma di reindustrializzazione
  gestiti da un unico soggetto.  La novità sostanziale della
  disposizione si configura, peraltro, nel congegno in base al
  quale l'eventuale licenziamento del lavoratore in CIGS prima
  del termine di scadenza del programma comporta il
  proporzionale prolungamento del trattamento di mobilità per un
  periodo pari a quello che intercorre tra la risoluzione del
  rapporto di lavoro ed il termine prefissato dal programma; ciò
  in funzione di una più efficace tutela del lavoratore, in
  ragione della quale sono previste misure di disincentivazione
  alla fuoriuscita del lavoratore prima dell'esaurimento delle
  forme di protezione.
    Con i commi 9, 10, 11 e 12 si interviene sul sistema delle
  proroghe di trattamenti straordinari di integrazione
  salariale, puntualizzandone le condizioni di agevolazione e
  disponendo differimenti di termini di durata del predetto
  trattamento.
    I commi 13 e 14 costituiscono reiterazione delle analoghe
  disposizioni previste nel decreto-legge n. 478 del 1993. volte
  a favorire, attraverso un apposito intervento di sostegno
  finanziario di carattere staordinario e temporaneo, iniziative
  produttive industriali inserite in piani di recupero
  dell'occupazione coinvolgenti più di
 
                               Pag. 6
 
  500 dipendenti, attinenti unità produttive del settore
  industriale.
    Il comma 15 introduce una disposizione che consente di
  assicurare un periodo di sei mesi di fruizione dell'indennità
  di mobilità per i lavoratori nei confronti dei quali questa
  non sia o non si renda erogabile per effetto di disposizioni
  che abbiano prolungato il trattamento di integrazione
  salariale con pari riduzione del periodo di godimento della
  indennità di mobilità.
    I commi 16 e 17 contemplano misure per i lavoratori della
  GEPI.  In particolare, il comma 17 è teso a prolungare la
  fruizione del trattamento di integrazione salariale per un
  periodo di sei mesi.
    Gli articoli 6 e 7 delineano misure sperimentali
  rispettivamente in materia di promozione dell'occupazione e di
  flessibilità della durata del lavoro, intese a promuovere
  interventi innovativi di cui verificare l'efficacia al fine di
  poter progettare incisive organiche metodologie nella medesima
  materia.  Con l'articolo 6 la valorizzazione dello strumento
  consensuale per la risoluzione delle problematiche
  occupazionali aziendali è attuata attraverso il riconoscimento
  di agevolazioni contributive il cui accesso è condizionato ad
  accordi che contemplino la difesa e, auspicabilmente,
  l'incremento dei livelli occupazionali.  In attesa di un
  intervento articolato ed organico in materia di durata del
  lavoro con particolare riguardo alle possibilità occupazionali
  che la ridefinizione della stessa possa comportare, l'articolo
  7 prevede poi particolari misure agevolative per le imprese e
  per i medesimi lavoratori interessati al fine di incentivare
  il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale come
  strumento sia di creazione di nuova occupazione, sia di
  gestione delle eccedenze di personale attraverso la
  trasformazione in tale tipo di contratto di quelli a tempo
  pieno.  Sempre in tale ottica promozionale dell'occupazione il
  medesimo articolo contempla altresì benefici in caso di
  contratti di solidarietà cosiddetta esterna che contemplino
  una durata dell'orario settimanale come media di un periodo
  plurisettimanale non inferiore a 4 mesi.  Il carattere
  sperimentale delle misure così previste dagli articoli 6 e 7 e
  le limitate risorse finanziarie disponibili hanno tuttavia
  indotto a prevedere la concedibilità dei benefici nei limiti
  di appositi stanziamenti.
    Con gli articoli 8 e 9 sono affrontati i gravi problemi
  occupazionali che hanno investito il settore siderurgico e del
  trasporto aereo per effetto, rispettivamente, di processi di
  contenimento della produzione nell'ambito del quadro di
  compatibilità delineato a livello comunitario, e di pesante
  ridimensionamento delle prospettive di sviluppo del traffico
  aereo.  Per consentire una gestione non traumatica dei
  conseguenti esuberi occupazionali si è dunque previsto un
  piano di prepensionamenti nei limiti di 17.000 unità per il
  settore siderurgico, pubblico e privato, e di 800 unità per il
  gruppo Alitalia.  Per quest'ultimo è altresì prevista
  l'applicazione, con decorrenza dal 1^ gennaio 1994, delle
  misure di fiscalizzazione degli oneri sociali già in essere
  per il settore armatoriale.
    L'articolo 10 costituisce anch'esso significativo momento
  di attuazione dell'accordo di luglio 1993 sul costo del
  lavoro, che ha dato giusto rilievo alla importante funzione
  che ricerca e innovazione tecnologica svolgono e ancor più
  possono svolgere per assicurare capacità competitiva dinamica
  all'industria italiana con evidenti benefici effetti
  occupazionali.  A tal fine, l'articolo delinea iniziative
  intese a formare ricercatori e tecnici specializzati e al
  recupero di competitività di strutture di ricerca industriale
  finanziate con risorse aggiuntive di almeno 50 miliardi
  annui.
    L'articolo 11 dispone le norme transitorie e finali
  necessarie, in particolare, a consentire l'operatività degli
  interventi di integrazione salariale in attesa che si
  definisca il nuovo assetto amministrativo procedimentale
  (commi 1 e 2).  L'articolo contempla altresì disposizioni in
  materia di finanziamento (comma 4) ovvero di rifinanziamento
  (comma 5), di interventi previsti da normative vigenti.
    Infine l'articolo 12 delinea il regime di finanziamento
  degli oneri recati dal presente decreto.
 
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