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Onorevoli Deputati! -- Il presente provvedimento
costituisce significativa attuazione degli impegni assunti dal
Governo nel protocollo d'intesa sottoscritto dalle parti
sociali nel luglio 1993 ed è stato adottato immediatamente
dopo l'approvazione, da parte del Parlamento, della legge
finanziaria per l'anno in corso in quanto la disponibilità di
stanziamenti a sostegno delle politiche occupazionali ha
costituito presupposto indispensabile per la fattibilità
dell'operazione, considerata l'ampiezza degli interventi che
comportano oneri di notevole entità.
Il rilevante sforzo finanziario compiuto ha consentito la
preordinazione di una serie di interventi che, nel quadro
dell'opera di razionalizzazione delle politiche del lavoro,
arricchiscono le possibilità di accesso al sistema degli
ammortizzatori sociali, rendendo al tempo stesso più lineare
il congegno di utilizzo sia per il datore di lavoro che vi
ricorre sia ai fini di una proficua fruibilità degli strumenti
di sostegno al reddito in favore del lavoratore.
L'impianto normativo che si presenta all'approvazione del
Parlamento si propone, dunque, in ossequio agli obiettivi
enunciati, di assicurare, con innovazioni di carattere sia
sostanziale che procedurale, duttilità e celerità ai
meccanismi che governano le modalità di attribuzione dei
benefici, senza peraltro trascurare di conferire una più
efficace incisività ai momenti di verifica e controllo dello
stato di crisi. A ciò è connessa la ridefinizione delle
competenze degli organismi amministrativi preposti alla
programmazione e alla concessione degli interventi (in
conformità con le disposizioni contenute nei provvedimenti di
accompagnamento alla legge finanziaria).
Coerentemente con la volontà di garantire ad una platea
sempre più vasta di soggetti le misure sociali già previste
dall'ordinamento vigente, il decreto-legge estende i
trattamenti di cassa integrazione guadagni e di mobilità a
settori produttivi finora non interessati dai predetti
interventi e, nel contempo, opera in direzione di un
prolungamento dei benefìci nei confronti degli attuali
fruitori che, data la temporaneità delle misure all'uopo
predisposte, avrebbero visto pregiudicato il sostegno
economico da essi goduto in un momento in cui la grave crisi
occupazionale non consentirebbe una rapida ed agevole
ricollocazione.
Ne risulta un intervento normativo che soddisfa una duplice
esigenza: per un verso, infatti, esso fornisce risposte
immediate alle più pressanti esigenze di garanzie salariali e,
per altro verso, in una prospettiva evolutiva, il decreto
riconsidera taluni aspetti della normativa previgente
nell'intento di smussarne le rigidità, di superare obiettive
difficoltà applicative e, in una linea di conseguenzialità, di
allontanare il rischio di effetti distorsivi che l'esperienza
operativa ha evidenziato.
L'articolo 1 del decreto reca disposizioni in materia di
cassa integrazione guadagni ed è diretto ad introdurre
correttivi alla disciplina preesistente sia con riferimento
alla fase concessoria del beneficio sia per ciò che attiene
alla stessa configurazione dell'istituto. Quanto al primo
aspetto (commi 1 e 2), in attesa dell'emanazione dei
regolamenti diretti al riordino dell'apparato amministrativo
di cui alla legge n. 537 del 1993 ("Interventi correttivi di
finanza pubblica"), vengono attribuite al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale le competenze già spettanti
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al CIPI in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale, a seguito della soppressione
dell'organo interministeriale ai sensi della medesima legge.
Al Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) spettano le funzioni di programmazione finanziaria
degli interventi di sostegno all'occupazione e la definizione,
su proposta del Ministro del lavoro, dei criteri di
concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni
(CIGS). Il raccordo tra le competenze dell'organo ministeriale
e di quello deputato alla programmazione è assicurato dalla
disposizione che fa carico al Ministero del lavoro di riferire
semestralmente al CIPE sull'utilizzo dei finanziamenti
approntati per gli ammortizzatori sociali. Ciò anche sulla
scorta degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui alla
legge n. 41 del 1986, che opererà, d'ora in poi, presso la
predetta Amministrazione.
Il comma 3 attiene ai termini per la concessione del
trattamento di integrazione salariale (40 giorni dalla
richiesta) ed alle procedure per l'attivazione delle
consultazioni sindacali nei casi di contrazione e sospensione
dell'attività produttiva, mentre i commi 4 e 5, oltre a
fissare la decorrenza del trattamento di CIGS, regolano la
facoltà di proroga, attribuita ora al Ministro del lavoro, per
i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale. Viene peraltro previsto, con
disposizione di carattere fortemente innovativo, che tale
proroga, oltre che nei casi di particolare complessità tecnica
per l'azienda (come disposto dall'originaria disposizione
della legge n. 223 del 1991) possa essere concessa allorché il
programma comporti rilevanti conseguenze occupazionali in
rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolazione sul territorio.
Disposizione particolarmente significativa in funzione di
assicurare una più adeguata tutela del reddito, è quella di
cui al comma 6, che stabilisce l'elevazione dell'attuale
importo massimo di integrazione salariale (fissato dalla legge
n. 427 del 1980) per le retribuzioni che superano i 2.700.000
mensili, da sottoporre ad aggiornamento ISTAT annuale.
Allo scopo di favorire la fuoriuscita volontaria dal
circuito lavorativo del personale dipendente da aziende in
crisi, il comma 7 esonera i lavoratori che fruiscono del
prepensionamento e dei trattamenti di cassa integrazione
straordinaria e di mobilità dal sistema delle cosiddette
"finestre" sancito dal decreto-legge n. 384 del 1992,
convertito dalla legge n. 438 del 1992, successivamente
modificato dalla citata legge n. 537 del 1993, in base al
quale, a decorrere dal 1994, è previsto, nell'ottica di
un'operazione di recupero finanziario in termini di cassa da
parte dell'INPS, uno scaglionamento delle pensioni di
anzianità nei mesi di luglio e gennaio di ogni anno.
Infine, il comma 8 estende l'ambito di protezione della
cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle
imprese di pulizia che svolgono la propria attività, in modo
prevalente e continuativo, presso aziende appaltanti che
versino in situazione di crisi; tale operazione trova un suo
precedente nella legge n. 155 del 1981, che consentiva alle
imprese appaltatrici dei servizi di ristorazione
l'utilizzazione dei "paracadute" sociali. Ai fini dell'accesso
al beneficio, si richiede che la sospensione dal lavoro o la
prestazione di attività lavorativa ad orario ridotto sia
direttamente connessa alla riduzione dell'attività appaltata,
a sua volta indotta dall'attuazione di programmi di crisi
aziendale, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione
aziendale.
Le disposizioni relative all'istituto della mobilità sono
contenute nell'articolo 2. Esse sono dirette a rimuovere gli
effetti distorsivi che la vigente disciplina sull'assunzione
di lavoratori in mobilità è suscettibile di generare, ad
aumentare, per i predetti lavoratori, l'interesse al proprio
reinserimento, a rendere più elastiche le norme relative alla
incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trattamenti a
sostegno del reddito.
Nel dettaglio, i commi 1 e 2 mirano ad evitare ogni
possibilità di comportamenti collusivi quanto al reimpiego dei
lavoratori
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collocati in mobilità, escludendo dalle varie misure
agevolative previste per l'assunzione di lavoratori collocati
in mobilità (riduzioni sulle aliquote previdenziali e
versamenti di contributi) le imprese che facciano parte dello
stesso settore di attività dell'impresa che, nei sei mesi
precedenti, ha operato il collocamento in mobilità e che, al
momento del licenziamento, si presenti in collegamento
funzionale con l'impresa destinata ad assumere. I commi 3 e 4
rendono più rigide le norme che disciplinano la decadenza
dall'iscrizione nelle liste di mobilità (individuando
un'ulteriore causa di decadenza nella ingiustificata mancata
risposta alla convocazione da parte dei servizi competenti e
fissando un termine di 15 giorni per la dichiarazione di
cancellazione dalle liste), in tal modo delineando una
disciplina omogenea a quella contenuta nel decreto-legge n.
462 del 1993, in materia di avvio dei lavoratori in mobilità a
lavori socialmente utili.
Una norma con carattere di specialità è quella recata dal
comma 5, che corregge la valenza generale del principio di
incompatibilità fra trattamenti pensionistici e trattamenti a
sostegno del reddito, sancito dall'articolo 6, commi 7 e 8,
del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n.
236 del 1993: si prevede infatti, per il lavoratore titolare
di assegno o pensione di invalidità che sia collocato in
mobilità, la facoltà di optare per tali trattamenti o per
l'indennità di mobilità, in base alle proprie considerazioni
di convenienza economica.
All'articolo 3 trovano regolamentazione norme innovative
riguardanti i trattamenti di disoccupazione. In ossequio agli
impegni assunti con la firma del protocollo d'intesa del
luglio scorso e in linea di continuità con quanto già disposto
dalla legge n. 236 del 1993, l'attuale importo del trattamento
ordinario di disoccupazione è elevato dal 25 al 27 per cento e
al 30 per cento, rispettivamente, per il primo e per il
secondo semestre del 1994 e per esso trova applicazione la
disciplina sull'importo massimo del trattamento di
integrazione salariale straordinaria (commi 1 e 2).
Di notevole rilevanza sono poi le norme recate dai commi 3
e 4 del medesimo articolo, concernenti l'applicazione al
settore dell'edilizia di misure di garanzie salariali
(attribuzione dell'indennità di disoccupazione speciale in
particolari casi e accesso alla mobilità lunga) idonee a
fronteggiare il grave problema delle eccedenze che il settore
registra per effetto della nota crisi che lo ha investito.
Alcune disposizioni in materia di contratti di solidarietà
sono contenute nell'articolo 4. Di particolare valenza
sostanziale è il comma 1, diretto a potenziare le possibilità
di accesso al beneficio, poiché amplia, da un punto di vista
oggettivo, il campo di applicazione dell'istituto,
consentendo, con la rimozione del divieto sancito dalla legge
n. 223 del 1991, l'utilizzabilità del medesimo in favore dei
lavoratori che già fruiscono, nella stessa unità produttiva,
del trattamento di cassa integrazione guadagni. Per un
approccio operativo pratico e rispondente alla nuova realtà, è
affidato al Ministero del lavoro il compito di disciplinare le
condizioni e le modalità della predetta possibilità.
Il comma 2 appone invece un correttivo alla disposizione
già inserita nella legge n. 236 del 1993 e relativa
all'accesso ai contratti di solidarietà per le imprese
artigiane non rientranti nel campo di applicazione della CIGS,
assegnando alle imprese un più autonomo spazio di intervento
quanto all'ammontare della prestazione, posta a carico dei
fondi bilaterali previsti dai contratti collettivi, che le
imprese medesime devono corrispondere ai lavoratori per poter
beneficiare dell'istituto.
L'articolo 5 prevede misure di carattere transitorio nella
gestione delle eccedenze occupazionali, di particolare
rilevanza nell'attuale momento di crisi.
La disposizione di cui al comma 1 è diretta a garantire
margini di più ampio respiro nella fruizione del trattamento
di integrazione salariale ordinaria, in quanto sottrae dal
computo dei periodi massimi di utilizzo dell'istituto le
riduzioni di orario che, rapportate ad un periodo di
riferimento settimanale, siano inferiori al 10
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per cento del normale orario settimanale relativo ai
lavoratori occupati nell'unità produttiva.
Con una norma di carattere temporaneo viene poi prevista,
fino al 31 dicembre 1995, la possibilità di accedere alla
cassa integrazione guadagni ordinaria, per le imprese che
occupano fino a 50 dipendenti, finora destinatarie
esclusivamente dell'intervento straordinario di integrazione
salariale. Si è inteso qui ampliare l'ambito di applicazione
della disposizione contenuta nel decreto-legge n. 148 del
1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 (articolo 7,
comma 6), che concedeva, nelle aree depresse individuate dalla
CEE, la cassa integrazione guadagni ordinaria alle imprese che
impiegano da 5 a 15 dipendenti (per un periodo non superiore a
24 mesi), fino a quel momento prive di protezione sociale. La
ragione giustificativa del correttivo così delineato deve
rinvenirsi nella opportunità di rendere più agevole il ricorso
al beneficio di integrazione salariale per le imprese di media
dimensione che incontrano difficoltà operative
nell'elaborazione dei programmi connessi alla concessione
della CIGS.
Il comma 3 estende, fino al 31 dicembre 1995, il
trattamento di mobilità alle aziende commerciali, alle agenzie
di viaggio e turismo e alle imprese di spedizione e trasporto,
a condizione che occupino più di 50 dipendenti, nonché alle
imprese di vigilanza, settori, questi, che già fruivano della
CIGS ai sensi della legge n. 236 del 1993.
I commi dal 4 al 7 disciplinano la cosiddetta "mobilità
lunga" (accompagnamento del lavoratore in mobilità alla
pensione). Oltre alla proroga dei termini originariamente
previsti dalla legge n. 223 del 1991, ora fissati al 31
dicembre 1994, si è provveduto ad estendere il beneficio, con
la medesima scadenza, all'industria tessile,
dell'abbigliamento e delle calzature, settori che, negli
ultimi tempi, hanno risentito più pesantemente della negativa
congiuntura economica. L'incentivazione dell'attività
imprenditoriale autonoma e il ricorso alla mobilità lunga
operano, con effetto di trascinamento, anche in favore di
lavoratori occupati in unità produttive non protette dagli
strumenti di sostegno al reddito ma che appartengono a
raggruppamenti industriali con più di 500 dipendenti dei quali
almeno un terzo presti la propria attività lavorativa in aree
geografiche beneficiarie delle misure approntate dalla legge
n. 223 del 1991. Infine, per rendere più immediata la tutela
del lavoratore prossimo alla pensione e collocato in mobilità,
si dispone, a tali fini, il rinvio alla normativa relativa
alla pensione di vecchiaia vigente al 31 dicembre 1992, ovvero
anteriore alla riforma in materia di trattamenti
pensionistici.
Viene poi concesso un prolungamento del programma per crisi
aziendale, da 12 a 24 mesi, per le unità produttive situate
nelle aree di crisi individuate dalla Comunità europea e
coinvolte in accordi di programma di reindustrializzazione
gestiti da un unico soggetto. La novità sostanziale della
disposizione si configura, peraltro, nel congegno in base al
quale l'eventuale licenziamento del lavoratore in CIGS prima
del termine di scadenza del programma comporta il
proporzionale prolungamento del trattamento di mobilità per un
periodo pari a quello che intercorre tra la risoluzione del
rapporto di lavoro ed il termine prefissato dal programma; ciò
in funzione di una più efficace tutela del lavoratore, in
ragione della quale sono previste misure di disincentivazione
alla fuoriuscita del lavoratore prima dell'esaurimento delle
forme di protezione.
Con i commi 9, 10, 11 e 12 si interviene sul sistema delle
proroghe di trattamenti straordinari di integrazione
salariale, puntualizzandone le condizioni di agevolazione e
disponendo differimenti di termini di durata del predetto
trattamento.
I commi 13 e 14 costituiscono reiterazione delle analoghe
disposizioni previste nel decreto-legge n. 478 del 1993. volte
a favorire, attraverso un apposito intervento di sostegno
finanziario di carattere staordinario e temporaneo, iniziative
produttive industriali inserite in piani di recupero
dell'occupazione coinvolgenti più di
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500 dipendenti, attinenti unità produttive del settore
industriale.
Il comma 15 introduce una disposizione che consente di
assicurare un periodo di sei mesi di fruizione dell'indennità
di mobilità per i lavoratori nei confronti dei quali questa
non sia o non si renda erogabile per effetto di disposizioni
che abbiano prolungato il trattamento di integrazione
salariale con pari riduzione del periodo di godimento della
indennità di mobilità.
I commi 16 e 17 contemplano misure per i lavoratori della
GEPI. In particolare, il comma 17 è teso a prolungare la
fruizione del trattamento di integrazione salariale per un
periodo di sei mesi.
Gli articoli 6 e 7 delineano misure sperimentali
rispettivamente in materia di promozione dell'occupazione e di
flessibilità della durata del lavoro, intese a promuovere
interventi innovativi di cui verificare l'efficacia al fine di
poter progettare incisive organiche metodologie nella medesima
materia. Con l'articolo 6 la valorizzazione dello strumento
consensuale per la risoluzione delle problematiche
occupazionali aziendali è attuata attraverso il riconoscimento
di agevolazioni contributive il cui accesso è condizionato ad
accordi che contemplino la difesa e, auspicabilmente,
l'incremento dei livelli occupazionali. In attesa di un
intervento articolato ed organico in materia di durata del
lavoro con particolare riguardo alle possibilità occupazionali
che la ridefinizione della stessa possa comportare, l'articolo
7 prevede poi particolari misure agevolative per le imprese e
per i medesimi lavoratori interessati al fine di incentivare
il ricorso a contratti di lavoro a tempo parziale come
strumento sia di creazione di nuova occupazione, sia di
gestione delle eccedenze di personale attraverso la
trasformazione in tale tipo di contratto di quelli a tempo
pieno. Sempre in tale ottica promozionale dell'occupazione il
medesimo articolo contempla altresì benefici in caso di
contratti di solidarietà cosiddetta esterna che contemplino
una durata dell'orario settimanale come media di un periodo
plurisettimanale non inferiore a 4 mesi. Il carattere
sperimentale delle misure così previste dagli articoli 6 e 7 e
le limitate risorse finanziarie disponibili hanno tuttavia
indotto a prevedere la concedibilità dei benefici nei limiti
di appositi stanziamenti.
Con gli articoli 8 e 9 sono affrontati i gravi problemi
occupazionali che hanno investito il settore siderurgico e del
trasporto aereo per effetto, rispettivamente, di processi di
contenimento della produzione nell'ambito del quadro di
compatibilità delineato a livello comunitario, e di pesante
ridimensionamento delle prospettive di sviluppo del traffico
aereo. Per consentire una gestione non traumatica dei
conseguenti esuberi occupazionali si è dunque previsto un
piano di prepensionamenti nei limiti di 17.000 unità per il
settore siderurgico, pubblico e privato, e di 800 unità per il
gruppo Alitalia. Per quest'ultimo è altresì prevista
l'applicazione, con decorrenza dal 1^ gennaio 1994, delle
misure di fiscalizzazione degli oneri sociali già in essere
per il settore armatoriale.
L'articolo 10 costituisce anch'esso significativo momento
di attuazione dell'accordo di luglio 1993 sul costo del
lavoro, che ha dato giusto rilievo alla importante funzione
che ricerca e innovazione tecnologica svolgono e ancor più
possono svolgere per assicurare capacità competitiva dinamica
all'industria italiana con evidenti benefici effetti
occupazionali. A tal fine, l'articolo delinea iniziative
intese a formare ricercatori e tecnici specializzati e al
recupero di competitività di strutture di ricerca industriale
finanziate con risorse aggiuntive di almeno 50 miliardi
annui.
L'articolo 11 dispone le norme transitorie e finali
necessarie, in particolare, a consentire l'operatività degli
interventi di integrazione salariale in attesa che si
definisca il nuovo assetto amministrativo procedimentale
(commi 1 e 2). L'articolo contempla altresì disposizioni in
materia di finanziamento (comma 4) ovvero di rifinanziamento
(comma 5), di interventi previsti da normative vigenti.
Infine l'articolo 12 delinea il regime di finanziamento
degli oneri recati dal presente decreto.
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