Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17442
DDL3651-0003
Progetto di legge Camera n. 3651 - testo presentato - (DDL11-3651)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C3651. TESTIPDL
...C3651.
Pag. 7 RELAZIONE TECNICA (Articolo 11- ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3651 ZZ11 ZZRT ZZPR
        Articolo 1, comma 4 (proroga dei programmi di
  riorganizzazione, di ristrutturazione e di conversione
  aziendale).  - La disposizione è diretta ad introdurre
  un'ulteriore tipologia di proroga dell'intervento di
  integrazione salariale.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Interventi per CIGS previsti
    per l'anno 1994 ........................... lire 1.775 mld
  Onere per copertura figurativa
    prevista per l'anno 1994 ..................   lire 825 mld
  Ipotesi di incremento della spesa
    riferibile alla nuova tipologia
    di intervento .............................  + 2 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
  - 2.
        1994                   1995                   1996
                       (in miliardi di lire)
         52                     54                     55
        Articolo 1, comma 6 - (elevazione "tetto" trattamento
  CIGS e mobilità).  - La disposizione è diretta ad elevare il
  "tetto" massimo dei trattamenti CIGS e mobilità in presenza di
  una retribuzione di riferimento non inferiore a lire 32,4
  milioni annui.
      Il relativo onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Percentuale dei soggetti beneficiari di
    trattamento CIGS e di indennità di
    di mobilità con retribuzioni superiori
    a lire 32,5  milioni .....................    25 per cento
  Attuale "tetto" mensile ....................  lire 1.250.000
  Nuovo "tetto" mensile ......................  lire 1.500.000
  Spesa per interventi CIGS prevista per
    l'anno 1994, ivi compresa quella derivante
    dal presente provvedimento ...............  lire 1.900 mld
 
                               Pag. 8
 
  Spesa per indennità di mobilità per l'anno
    1994, ivi compresa quella derivante dal
    presente provvedimento ...................  lire 2.400 mld
  Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
  - 2.
      1994                    1995                    1996
                      (in miliardi di lire)
      215                     218                      221
        Articolo 1, comma 7 (deroga alla decorrenza
  prestabilita per le pensioni di anzianità - cosiddette
  "finestre").  - La disposizione è diretta a confermare il
  principio della deroga alla decorrenza prestabilita per le
  pensioni di anzianità in favore dei soggetti destinatari di
  programmi di prepensionamento, di CIGS e di mobilità.
    Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parameri, risulta dalla seguente tabella:
  Economie previste per l'introduzione delle
    finestre ............................ lire 1.200 mld annui
  Ipotesi di accesso alla deroga ........          4 per cento
  Incidenza del settore industria sul
    totale delle pensioni di anzianità ..         70 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
  - 2.
         1994                  1995                  1996
                      (in miliardi di lire)
          34                    35                    36
        Articolo 1, comma 8 (estensione del trattamento di
  integrazione salariale alle imprese di pulizia).  - La
  disposizione è diretta ad estendere la disciplina del
  trattamento di integrazione salariale alle imprese
  appaltatrici dei servizi di pulizia operanti nell'ambito delle
  aziende beneficiarie del trattamento di integrazione salariale
  medesimo.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Soggetti interessati ........................      n. 2.000
  Percentuale annua accesso al beneficio ......   5 per cento
  Retribuzione annua media individuale ........    25.000.000
  Contribuzione CIGS .......................... 0,9 per cento
 
                               Pag. 9
 
  Trattamento mensile CIGS ....................     1.175.000
  Copertura figurativa mensile ................       675.000
       1994                  1995                  1996
                    (in miliardi di lire)
       1,8                   1,8                   1,8
        Articolo 3, comma 1 (elevazione del trattamento di
  disoccupazione ordinaria).  - La disposizione è diretta ad
  elevare dal 20 al 27 per cento fino al 30 giugno 1994 e al 30
  per cento fino al 31 dicembre 1994, la percentuale di
  commisurazione alla retribuzione, ai fini della determinazione
  dell'importo del trattamento di disoccupazione ordinaria.
      Il conseguente onere, limitato all'anno 1994, è
  quantificato sulla base dei seguenti parametri:
  Costo trattamento medio annuo per ogni punto
    percentuale ...............................  lire  63 mld
  Percentuale media aggiuntiva ................     8,5 punti
  Onere complessivo ...........................  lire 536 mld
        Articolo 3, comma 3 (prolungamento automatico del
  trattamento di disoccupazione speciale per gli edili).  - La
  disposizione è diretta a prolungare il trattamento di
  disoccupazione speciale per gli edili già fruitori del
  trattamento CIGS.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Soggetti annui fruitori di trattamento CIGS ..     n. 10.000
  Ipotesi di soggetti che passano dalla CIGS
    alla disoccupazione speciale ...............  50 per cento
  Periodo medio aggiuntivo beneficio rispetto
    alla vigente normativa (tre mesi) .........      19,5 mesi
  Trattamento mensile (tetto) 1994 ............ lire 1.070.000
  Copertura figurativa mensile media 1994 .....  lire  720.000
  Accesso al beneficio da parte di ogni generazione: dal
  15 maggio di ogni anno.
  Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
  - 2.
      1994                  1995                  1996
                   (in miliardi di lire)
       67                   178                   181
 
                              Pag. 10
 
        Articolo 3, comma 4 (estensione del trattamento di
  mobilità ai lavoratori edili beneficiari di trattamento
  speciale di disoccupazione "lunga").  - La disposizione è
  diretta ad estendere l'accesso al trattamento di mobilità
  lunga ai lavoratori edili che siano licenziati successivamente
  alla data di entrata in vigore della norma medesima e comunque
  non oltre il 31 dicembre 1994.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Ipotesi soggetti interessati ................      n.  1.000
  di cui:
        a)  con requisito minimo di 28 anni
  di contribuzione (mediamente 30 anni) ......          n. 500
        b)  con requisito minimo di 55 anni
  di età (mediamente 57 anni) ................          n. 500
  Periodo mobilità:
      soggetti  sub-a) ..................           5 anni
      soggetti  sub-b)  ..................          3 anni
  Periodo pensionamento anticipato di vecchiaia
    (soggetti  sub-b)  ...................          5 anni
  Importo medio pensione annua (soggetti  sub-b)
    con anzianità contributiva 30 anni, ivi
    compreso abbuono ......................... lire 18.000.000
  Importo mensile trattamento mobilità:
  1^ anno .................................... lire  1.175.000
  dal 2^ anno ................................ lire  1.000.000
  Accesso al beneficio: dal 1^ luglio 1994.
  Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
  - 2.
     1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002
                     (in miliardi di lire)
      11    23    22    21    20    15    16    17    8
        Articolo 4, comma 1 (contratti di solidarietà e crisi
  aziendale).  - La disposizione è diretta a sopprimere
  l'incompatibilità tra l'accesso ai contratti di solidarietà e
  quello al trattamento CIGS per crisi aziendale.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Interventi per CIGS previsti per l'anno 1994 lire 1.775 mld
 
                              Pag. 11
 
  Onere per copertura figurativa presunta per
    l'anno 1994 .............................  lire   825 mld
  Ipotesi di maggiore accesso alla CIGS .....   + 2 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
  - 2.
     1994                   1995                   1996
                   (in miliardi di lire)
      52                     54                     55
        Articolo 5, comma 1 (computo del periodo massimo di
  godimento della CIGO).  - La disposizione è diretta a
  considerare, ai fini del computo del periodo massimo di
  godimento del trattamento CIGO, una settimana non completa,
  ove i lavoratori interessati al trattamento risultino
  inferiori al 10 per cento del totale dei lavoratori occupati
  nell'unità produttiva.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  A) Industria:
      Onere per trattamenti previsto per il
  1994 ...................................   lire 1.472 mld
      Onere per contribuzione figurativa
  previsto per il 1994 ....................  lire   535 mld
  B) Edilizia:
      Onere per trattamenti previsto per il
  1994 ....................................  lire   535 mld
      Onere per contribuzione figurativa
  previsto per il 1994 ....................  lire   174 mld
  C) Ipotesi di maggiore accesso rispetto all'attuale onere:
      Industria ........................... + 2,5 per cento
      Edilizia ............................ + 10  per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
  - 2.
      1994                  1995                  1996
                   (in miliardi di lire)
      121                    125                  128
        Articolo 5, comma 2 (allungamento dei tempi di
  fruizione della CIGO per le imprese da 16 a 50 dipendenti).
  - La disposizione è diretta ad estendere il beneficio
  dell'allungamento del periodo di fruizione CIGO (+2 mesi medi
  annui  pro-capite  di trattamento) disposto, per le
 
                              Pag. 12
 
  aziende fino a 15 dipendenti, dal decreto-legge n. 148 del
  1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
  1993, alle aziende fino a 50 dipendenti.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Ulteriori beneficiari (tenuto anche conto
    che trattasi di soggetti destinatari
    anche dell'intervento CIGS) ..............      n. 15.000
  Costo mensile trattamento con "tetto"
    (trattamenti successivi al 6^ mese) ...... lire 1.175.000
  Copertura figurativa mensile ...............  lire  720.000
  Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
  - 2.
                 1994                         1995
                       (in miliardi di lire)
                  57                           59
        Articolo 5, comma 3 (estensione del trattamento di
  mobilità alle aziende commerciali - di cui all'articolo 7,
  comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993).  - La
  disposizione è diretta ad estendere il trattamento di mobilità
  alle aziende commerciali (>50 <200 dipendenti), di cui
  all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993;
  aziende alle quali con il predetto decreto era stato esteso
  il trattamento CIGS.
      Il conseguente onere, tenuto conto che lo stesso è
  riferibile essenzialmente ai destinatari del trattamento CIGS
  (contingentato dallo spazio finanziario di lire 15 miliardi
  annui per il triennio 1993-1995), è quindi quantificabile
  nella misura di altrettanti lire 15 miliardi annui per 2 anni
  per ogni generazione entrata in CIGS nel triennio
  1993-1995;
          1994          1995          1996          1997
                      (in miliardi di lire)
           15            30            30            15
        Articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7 (proroga mobilità
  lunga).  - La disposizione è diretta a prorogare anche per
  l'anno 1994 l'accesso alla mobilità lunga, estendendo il
  beneficio ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero.
      Il conseguente onere, decorrente dall'anno 1997 (in
  quanto successivo al trattamento "ordinario" di mobilità
  iniziato nell'anno 1994), è quantificabile sulla base dei
  sottoindicati parametri e risulta dalla seguente tabella:
 
                              Pag. 13
 
  Soggetti interessati .......................      n. 15.000
  di cui:
        a)  con il requisito di 28 anni di
  anzianità contributiva .....................      n. 10.000
        b)  con il requisito di 55 anni se
  uomini e 50 anni se donne ..................      n.  5.000
  Beneficio medio aggiuntivo di mobilità (oltre
    a quello "ordinario" già spettante) ......       1,5 anni
  Anni di anticipo del pensionamento di vecchiaia
    rispetto alla normativa vigente (soggetti
      subb)  ..............................         5 anni
  Trattamento mensile mobilità oltre il 1^ anno
    di corresponsione ........................ lire 1.000.000
  Copertura figurativa mensile ............... lire   720.000
  Trattamento pensionistico medio annuo
    (retribuzione pensionabile lire 30 milioni,
    con anzianità contributiva complessiva
    30 anni) ................................ lire 18.000.000
  Accesso: dal 1^ luglio 1994.
  Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
  - 2.
       1997               1998              Periodo: 1999-2003
                  (in miliardi di lire)
       164                 333                     504
        Articolo 5, comma 8 (prolungamento periodo CIGS per
  crisi aziendale).  - La disposizione è diretta a prolungare
  da 12 a 24 mesi il periodo di CIGS per crisi aziendale in
  favore delle imprese interessate dagli accordi di programma di
  cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
      Sostanzialmente la disposizione comporta il prolungamento
  del periodo indennizzabile a titolo di trattamento CIGS o a
  titolo di mobilità.
      Il conseguente maggiore onere riguardante, quindi, gli
  anni 1994 e 1995.  Lo stesso è stato quantificato sulla base
  dei sottoindicati parametri e risulta dalla seguente
  tabella:
  Oneri per trattamenti CIGS per l'anno 1994  lire 1.775 mld
  Oneri per copertura figurativa per l'anno
    1994 .................................... lire   825 mld
  Ipotesi di maggiore accesso al beneficio ..  + 2 per cento
  Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
  - 2.
 
                              Pag. 14
 
                  1994                       1995
                       (in miliardi di lire)
                   52                         54
      Articolo 5, commi 9, 10 e 11 (trattamenti CIGS). -
  Le disposizioni risultano identiche a quelle contenute
  nell'articolo 1 del decreto-legge n. 478 del 1993, in scadenza
  il 26 gennaio 1994 e che non verrà reiterato.  La proroga ivi
  prevista non comporta ulteriori effetti di onerosità a carico
  della finanza pubblica.  In effetti, l'ampliamento della durata
  dell'intervento trova adeguata compensazione nella riduzione
  della durata del trattamento economico di mobilità cui sarebbe
  stato necessario accedere in assenza degli interventi recati
  dal presente decreto-legge.
      Articolo 5, commi 13 e 14 (piani recupero
  occupazionale). -  La disposizione prevede l'accesso alle
  misure di sostegno dell'occupazione a carico dei Fondi di cui
  all'articolo 1, comma 7 e 1- ter,  comma 1 del
  decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 236 del 1993, in presenza di piani di recupero
  dell'occupazione diretti ad evitare gravi ripercussioni
  occupazionali conseguenti alla cessazione o alla
  riorganizzazione di attività produttive.
      Articolo 5, comma 15 (concessione ulteriore sei mesi
  di trattamento mobilità). -  La disposizione è diretta a
  concedere il beneficio di sei mesi di trattamento di mobilità
  in favore dei soggetti già beneficiari del prolungamento del
  periodo CIGS con pari riduzione di quello di mobilità.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Ipotesi soggetti interessati ................      n. 20.000
      Periodo interessato: dal 1^ ottobre 1994 al 31 marzo
  1995;
  Importo mensile trattamento al netto trattenuta
    contributiva .............................. lire 1.175.000
  Copertura figurativa netta mensile .......... lire   720.000
  Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
  - 2.
                  1994                        1995
                        (in miliardi di lire)
                  114                         117
 
                              Pag. 15
 
      Articolo 5, comma 16 (lavoratori GEPI Palermo). -
  La norma è diretta ad interpretare la disposizione di cui
  all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 286 del 1993,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1993,
  nel senso che il diritto all'accesso alla mobilità lunga
  previsto per i lavoratori GEPI dall'ultimo periodo
  dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 223 del 1991 (che
  prescinde da ogni requisito contributivo e prevede un
  trattamento di mobilità fino ad un massimo di 10 anni), si
  applica anche ai lavoratori assunti tra dicembre 1991 e
  gennaio 1992.  L'interpretazione non comporta oneri aggiuntivi,
  in quanto, in sede del richiamato decreto-legge, la
  quantificazione fu effettuata su tali presupposti (confrontare
  A.C. 1487).
      Articolo 5, comma 17 (lavoratori GEPI Palermo). -
  La norma è diretta a prorogare di 6 mesi il trattamento di
  integrazione salariale a n. 800 soggetti assunti dalla GEPI a
  Palermo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 108 del
  1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del
  1991.
      Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
  sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
  Soggetti interessati ........................         n. 800
  Onere mensile per trattamenti CIGS per l'anno
    1994 ...................................... lire 1.175.000
  Onere mensile per la copertura figurativa per
    l'anno 1994 ............................... lire   720.000
  Periodo beneficio ...........................         mesi 6
                             1994
                          9 miliardi
      Articolo 6 (misure sperimentali in materia di
  occupazione). -  La disposizione è diretta a riconoscere
  alle imprese il beneficio dello sgravio totale o parziale dei
  contributi dovuti agli enti previdenziali, per i lavoratori
  assunti ad incremento dei livelli occupazionali.
      Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse
  preordinate allo scopo nell'ambito dello sgravio totale o
  parziale dei contributi dovuti agli enti previdenziali, per i
  lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali.  Il
  beneficio è concesso nei limiti delle risorse preordinate allo
  scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31,
  della legge 24 gennaio 1993, n. 537.
      Articolo 7 (misure sperimentali in materia di
  flessibilità della durata del lavoro). -  La disposizione
  prevede misure di sgravio contributivo al fine di favorire
  forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro.
      I benefici sono concessi nei limiti delle risorse
  preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
  all'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537.
 
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