| Articolo 1, comma 4 (proroga dei programmi di
riorganizzazione, di ristrutturazione e di conversione
aziendale). - La disposizione è diretta ad introdurre
un'ulteriore tipologia di proroga dell'intervento di
integrazione salariale.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Interventi per CIGS previsti
per l'anno 1994 ........................... lire 1.775 mld
Onere per copertura figurativa
prevista per l'anno 1994 .................. lire 825 mld
Ipotesi di incremento della spesa
riferibile alla nuova tipologia
di intervento ............................. + 2 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
- 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
52 54 55
Articolo 1, comma 6 - (elevazione "tetto" trattamento
CIGS e mobilità). - La disposizione è diretta ad elevare il
"tetto" massimo dei trattamenti CIGS e mobilità in presenza di
una retribuzione di riferimento non inferiore a lire 32,4
milioni annui.
Il relativo onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Percentuale dei soggetti beneficiari di
trattamento CIGS e di indennità di
di mobilità con retribuzioni superiori
a lire 32,5 milioni ..................... 25 per cento
Attuale "tetto" mensile .................... lire 1.250.000
Nuovo "tetto" mensile ...................... lire 1.500.000
Spesa per interventi CIGS prevista per
l'anno 1994, ivi compresa quella derivante
dal presente provvedimento ............... lire 1.900 mld
Pag. 8
Spesa per indennità di mobilità per l'anno
1994, ivi compresa quella derivante dal
presente provvedimento ................... lire 2.400 mld
Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
- 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
215 218 221
Articolo 1, comma 7 (deroga alla decorrenza
prestabilita per le pensioni di anzianità - cosiddette
"finestre"). - La disposizione è diretta a confermare il
principio della deroga alla decorrenza prestabilita per le
pensioni di anzianità in favore dei soggetti destinatari di
programmi di prepensionamento, di CIGS e di mobilità.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parameri, risulta dalla seguente tabella:
Economie previste per l'introduzione delle
finestre ............................ lire 1.200 mld annui
Ipotesi di accesso alla deroga ........ 4 per cento
Incidenza del settore industria sul
totale delle pensioni di anzianità .. 70 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
- 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
34 35 36
Articolo 1, comma 8 (estensione del trattamento di
integrazione salariale alle imprese di pulizia). - La
disposizione è diretta ad estendere la disciplina del
trattamento di integrazione salariale alle imprese
appaltatrici dei servizi di pulizia operanti nell'ambito delle
aziende beneficiarie del trattamento di integrazione salariale
medesimo.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Soggetti interessati ........................ n. 2.000
Percentuale annua accesso al beneficio ...... 5 per cento
Retribuzione annua media individuale ........ 25.000.000
Contribuzione CIGS .......................... 0,9 per cento
Pag. 9
Trattamento mensile CIGS .................... 1.175.000
Copertura figurativa mensile ................ 675.000
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
1,8 1,8 1,8
Articolo 3, comma 1 (elevazione del trattamento di
disoccupazione ordinaria). - La disposizione è diretta ad
elevare dal 20 al 27 per cento fino al 30 giugno 1994 e al 30
per cento fino al 31 dicembre 1994, la percentuale di
commisurazione alla retribuzione, ai fini della determinazione
dell'importo del trattamento di disoccupazione ordinaria.
Il conseguente onere, limitato all'anno 1994, è
quantificato sulla base dei seguenti parametri:
Costo trattamento medio annuo per ogni punto
percentuale ............................... lire 63 mld
Percentuale media aggiuntiva ................ 8,5 punti
Onere complessivo ........................... lire 536 mld
Articolo 3, comma 3 (prolungamento automatico del
trattamento di disoccupazione speciale per gli edili). - La
disposizione è diretta a prolungare il trattamento di
disoccupazione speciale per gli edili già fruitori del
trattamento CIGS.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Soggetti annui fruitori di trattamento CIGS .. n. 10.000
Ipotesi di soggetti che passano dalla CIGS
alla disoccupazione speciale ............... 50 per cento
Periodo medio aggiuntivo beneficio rispetto
alla vigente normativa (tre mesi) ......... 19,5 mesi
Trattamento mensile (tetto) 1994 ............ lire 1.070.000
Copertura figurativa mensile media 1994 ..... lire 720.000
Accesso al beneficio da parte di ogni generazione: dal
15 maggio di ogni anno.
Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
- 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
67 178 181
Pag. 10
Articolo 3, comma 4 (estensione del trattamento di
mobilità ai lavoratori edili beneficiari di trattamento
speciale di disoccupazione "lunga"). - La disposizione è
diretta ad estendere l'accesso al trattamento di mobilità
lunga ai lavoratori edili che siano licenziati successivamente
alla data di entrata in vigore della norma medesima e comunque
non oltre il 31 dicembre 1994.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Ipotesi soggetti interessati ................ n. 1.000
di cui:
a) con requisito minimo di 28 anni
di contribuzione (mediamente 30 anni) ...... n. 500
b) con requisito minimo di 55 anni
di età (mediamente 57 anni) ................ n. 500
Periodo mobilità:
soggetti sub-a) .................. 5 anni
soggetti sub-b) .................. 3 anni
Periodo pensionamento anticipato di vecchiaia
(soggetti sub-b) ................... 5 anni
Importo medio pensione annua (soggetti sub-b)
con anzianità contributiva 30 anni, ivi
compreso abbuono ......................... lire 18.000.000
Importo mensile trattamento mobilità:
1^ anno .................................... lire 1.175.000
dal 2^ anno ................................ lire 1.000.000
Accesso al beneficio: dal 1^ luglio 1994.
Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
- 2.
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
(in miliardi di lire)
11 23 22 21 20 15 16 17 8
Articolo 4, comma 1 (contratti di solidarietà e crisi
aziendale). - La disposizione è diretta a sopprimere
l'incompatibilità tra l'accesso ai contratti di solidarietà e
quello al trattamento CIGS per crisi aziendale.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Interventi per CIGS previsti per l'anno 1994 lire 1.775 mld
Pag. 11
Onere per copertura figurativa presunta per
l'anno 1994 ............................. lire 825 mld
Ipotesi di maggiore accesso alla CIGS ..... + 2 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
- 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
52 54 55
Articolo 5, comma 1 (computo del periodo massimo di
godimento della CIGO). - La disposizione è diretta a
considerare, ai fini del computo del periodo massimo di
godimento del trattamento CIGO, una settimana non completa,
ove i lavoratori interessati al trattamento risultino
inferiori al 10 per cento del totale dei lavoratori occupati
nell'unità produttiva.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
A) Industria:
Onere per trattamenti previsto per il
1994 ................................... lire 1.472 mld
Onere per contribuzione figurativa
previsto per il 1994 .................... lire 535 mld
B) Edilizia:
Onere per trattamenti previsto per il
1994 .................................... lire 535 mld
Onere per contribuzione figurativa
previsto per il 1994 .................... lire 174 mld
C) Ipotesi di maggiore accesso rispetto all'attuale onere:
Industria ........................... + 2,5 per cento
Edilizia ............................ + 10 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
- 2.
1994 1995 1996
(in miliardi di lire)
121 125 128
Articolo 5, comma 2 (allungamento dei tempi di
fruizione della CIGO per le imprese da 16 a 50 dipendenti).
- La disposizione è diretta ad estendere il beneficio
dell'allungamento del periodo di fruizione CIGO (+2 mesi medi
annui pro-capite di trattamento) disposto, per le
Pag. 12
aziende fino a 15 dipendenti, dal decreto-legge n. 148 del
1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del
1993, alle aziende fino a 50 dipendenti.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Ulteriori beneficiari (tenuto anche conto
che trattasi di soggetti destinatari
anche dell'intervento CIGS) .............. n. 15.000
Costo mensile trattamento con "tetto"
(trattamenti successivi al 6^ mese) ...... lire 1.175.000
Copertura figurativa mensile ............... lire 720.000
Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
- 2.
1994 1995
(in miliardi di lire)
57 59
Articolo 5, comma 3 (estensione del trattamento di
mobilità alle aziende commerciali - di cui all'articolo 7,
comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993). - La
disposizione è diretta ad estendere il trattamento di mobilità
alle aziende commerciali (>50 <200 dipendenti), di cui
all'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993;
aziende alle quali con il predetto decreto era stato esteso
il trattamento CIGS.
Il conseguente onere, tenuto conto che lo stesso è
riferibile essenzialmente ai destinatari del trattamento CIGS
(contingentato dallo spazio finanziario di lire 15 miliardi
annui per il triennio 1993-1995), è quindi quantificabile
nella misura di altrettanti lire 15 miliardi annui per 2 anni
per ogni generazione entrata in CIGS nel triennio
1993-1995;
1994 1995 1996 1997
(in miliardi di lire)
15 30 30 15
Articolo 5, commi 4, 5, 6 e 7 (proroga mobilità
lunga). - La disposizione è diretta a prorogare anche per
l'anno 1994 l'accesso alla mobilità lunga, estendendo il
beneficio ai settori tessile, abbigliamento e calzaturiero.
Il conseguente onere, decorrente dall'anno 1997 (in
quanto successivo al trattamento "ordinario" di mobilità
iniziato nell'anno 1994), è quantificabile sulla base dei
sottoindicati parametri e risulta dalla seguente tabella:
Pag. 13
Soggetti interessati ....................... n. 15.000
di cui:
a) con il requisito di 28 anni di
anzianità contributiva ..................... n. 10.000
b) con il requisito di 55 anni se
uomini e 50 anni se donne .................. n. 5.000
Beneficio medio aggiuntivo di mobilità (oltre
a quello "ordinario" già spettante) ...... 1,5 anni
Anni di anticipo del pensionamento di vecchiaia
rispetto alla normativa vigente (soggetti
subb) .............................. 5 anni
Trattamento mensile mobilità oltre il 1^ anno
di corresponsione ........................ lire 1.000.000
Copertura figurativa mensile ............... lire 720.000
Trattamento pensionistico medio annuo
(retribuzione pensionabile lire 30 milioni,
con anzianità contributiva complessiva
30 anni) ................................ lire 18.000.000
Accesso: dal 1^ luglio 1994.
Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
- 2.
1997 1998 Periodo: 1999-2003
(in miliardi di lire)
164 333 504
Articolo 5, comma 8 (prolungamento periodo CIGS per
crisi aziendale). - La disposizione è diretta a prolungare
da 12 a 24 mesi il periodo di CIGS per crisi aziendale in
favore delle imprese interessate dagli accordi di programma di
cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.
Sostanzialmente la disposizione comporta il prolungamento
del periodo indennizzabile a titolo di trattamento CIGS o a
titolo di mobilità.
Il conseguente maggiore onere riguardante, quindi, gli
anni 1994 e 1995. Lo stesso è stato quantificato sulla base
dei sottoindicati parametri e risulta dalla seguente
tabella:
Oneri per trattamenti CIGS per l'anno 1994 lire 1.775 mld
Oneri per copertura figurativa per l'anno
1994 .................................... lire 825 mld
Ipotesi di maggiore accesso al beneficio .. + 2 per cento
Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
- 2.
Pag. 14
1994 1995
(in miliardi di lire)
52 54
Articolo 5, commi 9, 10 e 11 (trattamenti CIGS). -
Le disposizioni risultano identiche a quelle contenute
nell'articolo 1 del decreto-legge n. 478 del 1993, in scadenza
il 26 gennaio 1994 e che non verrà reiterato. La proroga ivi
prevista non comporta ulteriori effetti di onerosità a carico
della finanza pubblica. In effetti, l'ampliamento della durata
dell'intervento trova adeguata compensazione nella riduzione
della durata del trattamento economico di mobilità cui sarebbe
stato necessario accedere in assenza degli interventi recati
dal presente decreto-legge.
Articolo 5, commi 13 e 14 (piani recupero
occupazionale). - La disposizione prevede l'accesso alle
misure di sostegno dell'occupazione a carico dei Fondi di cui
all'articolo 1, comma 7 e 1- ter, comma 1 del
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993, in presenza di piani di recupero
dell'occupazione diretti ad evitare gravi ripercussioni
occupazionali conseguenti alla cessazione o alla
riorganizzazione di attività produttive.
Articolo 5, comma 15 (concessione ulteriore sei mesi
di trattamento mobilità). - La disposizione è diretta a
concedere il beneficio di sei mesi di trattamento di mobilità
in favore dei soggetti già beneficiari del prolungamento del
periodo CIGS con pari riduzione di quello di mobilità.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Ipotesi soggetti interessati ................ n. 20.000
Periodo interessato: dal 1^ ottobre 1994 al 31 marzo
1995;
Importo mensile trattamento al netto trattenuta
contributiva .............................. lire 1.175.000
Copertura figurativa netta mensile .......... lire 720.000
Incremento annuo prestazioni: 1994 - 3,5; 1995 - 2,5; da 1996
- 2.
1994 1995
(in miliardi di lire)
114 117
Pag. 15
Articolo 5, comma 16 (lavoratori GEPI Palermo). -
La norma è diretta ad interpretare la disposizione di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 286 del 1993,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 501 del 1993,
nel senso che il diritto all'accesso alla mobilità lunga
previsto per i lavoratori GEPI dall'ultimo periodo
dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 223 del 1991 (che
prescinde da ogni requisito contributivo e prevede un
trattamento di mobilità fino ad un massimo di 10 anni), si
applica anche ai lavoratori assunti tra dicembre 1991 e
gennaio 1992. L'interpretazione non comporta oneri aggiuntivi,
in quanto, in sede del richiamato decreto-legge, la
quantificazione fu effettuata su tali presupposti (confrontare
A.C. 1487).
Articolo 5, comma 17 (lavoratori GEPI Palermo). -
La norma è diretta a prorogare di 6 mesi il trattamento di
integrazione salariale a n. 800 soggetti assunti dalla GEPI a
Palermo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 108 del
1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del
1991.
Il conseguente onere, quantificato sulla base dei
sottoindicati parametri, risulta dalla seguente tabella:
Soggetti interessati ........................ n. 800
Onere mensile per trattamenti CIGS per l'anno
1994 ...................................... lire 1.175.000
Onere mensile per la copertura figurativa per
l'anno 1994 ............................... lire 720.000
Periodo beneficio ........................... mesi 6
1994
9 miliardi
Articolo 6 (misure sperimentali in materia di
occupazione). - La disposizione è diretta a riconoscere
alle imprese il beneficio dello sgravio totale o parziale dei
contributi dovuti agli enti previdenziali, per i lavoratori
assunti ad incremento dei livelli occupazionali.
Il beneficio è concesso nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito dello sgravio totale o
parziale dei contributi dovuti agli enti previdenziali, per i
lavoratori assunti ad incremento dei livelli occupazionali. Il
beneficio è concesso nei limiti delle risorse preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31,
della legge 24 gennaio 1993, n. 537.
Articolo 7 (misure sperimentali in materia di
flessibilità della durata del lavoro). - La disposizione
prevede misure di sgravio contributivo al fine di favorire
forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro.
I benefici sono concessi nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui
all'articolo 11, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
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