| (Norme relative alla disciplina della mobilità dei
lavoratori).
1. All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:
"4- bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai
commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori
che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di
attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in
rapporto di collegamento o controllo. La predetta esclusione
non opera nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori in
mobilità venga effettuata nell'ambito di programmi concordati,
presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, con le organizzazioni territoriali dei sindacati
maggiormente rappresentativi.".
2. All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto
beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei
confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di
cui all'articolo 8, comma 4- bis. Si applica la
disposizione di cui al secondo periodo del citato comma.".
3. All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente
lettera:
"d-bis) non risponda, senza motivo giustificato,
alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o
della agenzia per l'impiego.".
4. L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n.
223, è sostituito dal seguente:
"3. La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del
comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore
dell'ufficio provin-
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ciale del lavoro e della massima occupazione. Avverso il
provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni,
all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
che decide con procedimento definitivo entro venti
giorni.".
5. All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
"All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i
lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di
invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di
mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di
mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di
invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del
predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione
anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della
relativa anticipazione del trattamento di mobilità.".
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