| (Trattamenti di disoccupazione).
1. La percentuale di commisurazione dell'importo del
trattamento ordinario di disoccupazione è elevato al 27 per
cento fino al 30 giugno 1994 e al 30 per cento fino al 31
dicembre 1994.
2. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo
1, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, e dell'
articolo 1, comma 6, trova applicazione anche al trattamento
ordinario di disoccupazione avente decorrenza successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel caso di attuazione di programma di trattamento
straordinario di integrazione salariale, i lavoratori edili
licenziati ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio
1991, n. 223, i quali abbiano una anzianità aziendale di
almeno trentasei mesi, di cui almeno ventiquattro di lavoro
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione
del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni, hanno
diritto al trattamento di disoccupazione speciale previsto
dall'articolo 11, comma 2, della precitata legge.
4. Per i lavoratori di cui al comma 3 e per quelli di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
aventi i medesimi requisiti previsti al comma 3, licenziati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto ed entro il 31 dicembre 1994 da imprese edili, trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6
e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, anche al di là dei
limiti territoriali ivi previsti.
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