| (Norme in materia di contratti di solidarietà).
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 13 della legge 23 luglio
1991, n. 223, sono sostituiti dal seguente:
"2. Nelle unità produttive interessate da contratti di
solidarietà e da programmi di cassa integrazione guadagni
straordinaria, le condi-
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zioni alle quali è consentito il cumulo in capo ai medesimi
lavoratori dei due distinti benefici sono disciplinate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge
28 febbraio 1986, n. 41.".
2. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, è sostituito dal seguente:
"8. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano
applicazione anche per le imprese artigiane non rientranti nel
campo di applicazione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, anche ove occupino meno di 16
dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto
da essi dipendenti percepiscano, a carico di fondi bilaterali
istituiti da contratti collettivi nazionali o territoriali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, una prestazione di entità non inferiore alla metà
della quota del contributo pubblico destinata ai
lavoratori.".
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