| (Misure temporanee in materia di gestione
delle eccedenze occupazionali).
1. Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei
periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di
integrazione salariale una settimana si considera trascorsa
quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno
pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai
lavoratori occupati nell' unità produttiva. Le riduzioni di
ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei
predetti periodi massimi.
2. Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, le parole: "a quindici dipendenti" sono
sostituite dalle parole: "a cinquanta dipendenti".
3. La disciplina in materia di indennità di mobilità è
estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario
di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. Il termine del 31 dicembre 1992, previsto
dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, già prorogato dall'articolo 6, comma 10, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.
5. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresì ai
lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 da
imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria
della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa,
dell'industria tessile, dell' abbigliamento e delle calzature,
nonché da imprese che si trovano nelle aree di declino
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industriale individuate ai sensi del regolamento CE n.
2081/93 (obiettivo n. 2). Per i lavoratori collocati in
mobilità in conseguenza di procedura per la dichiarazione di
mobilità avanzata successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi
del presente comma su base settoriale operano a condizione che
la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della
predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n, 223, trovano applicazione,
entro il termine del 31 dicembre 1994 previsto dal comma 4,
anche nei confronti dei lavoratori occupati in unità
produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle
predette disposizioni e collocati in mobilità successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
condizione che:
a) le predette unità produttive appartengano ad
impresa che occupa più di cinquecento dipendenti dei quali non
meno di un terzo in una o più unità produttive situate nelle
aree territoriali cui trovano applicazione le citate
disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) vi sia stato l'accertamento, da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
l'eccedenza di personale interessi anche le unità produttive
presenti nelle predette aree territoriali.
7. La disposizione di cui all'articolo 6, comma
10- bis, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, si interpreta nel senso che il riferimento alle
disposizioni legislative in materia di pensionamento di
vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia
relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio
del prolungamento dell'indennità di mobilità, sia al requisito
di età per il pensionamento di vecchiaia.
8. Fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive
interessate da accordi di programma di reindustrializzazione
gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, la durata del programma per crisi aziendale può essere
fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23
luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi.
L'indennità di mobilità spettante ai lavoratori delle predette
unità produttive che siano stati licenziati prima del termine
del programma di utilizzo del trattamento di integrazione
salariale per crisi aziendale è prolungato di un periodo pari
a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto
e quella del termine del programma. In tali casi la riduzione
dell'ammontare dell'indennità di mobilità viene operata a
decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a
quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di
integrazione salariale. La somma dovuta ai sensi dell'articolo
5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n, 223, è aumentata di
un importo pari a quella della contribuzione addizionale
prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21
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marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata
con riferimento al predetto residuo periodo.
9. Fino al 31 dicembre 1994, nel caso di procedura di
mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo
nell'ambito del quale sia stato definito un programma di
misure idonee a fronteggiare le eccedenza di personale, può,
sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, disporre la proroga, in relazione al
numero dei lavoratori interessati, del trattamento
straordinario di integrazione salariale di durata non
superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui
all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223.
10. I periodi di durata del trattamento straordinario di
integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono
prorogati di dodici mesi.
11. Le proroghe di cui ai commi 9 e 10 non operano per i
lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per
accedere ai benefici previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 6, comma 10,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dai
commi 4, 5 e 6 del presente articolo e dal comma 4
dell'articolo 3.
12. I periodi di integrazione salariale di cui ai commi 9
e 10 comportano la pari diminuzione della durata del
trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini
della determinazione del trattamento, dei predetti periodi di
fruizione.
13. Al fine di favorire le iniziative produttive
industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione,
totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o
riorganizzazione di unità produttive del settore industriale
che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi
collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con
proprio decreto, un intervento di sostegno di natura
temporanea e straordinaria. Tale intervento, erogabile in una
unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato
occupazionale, non può comunque superare i limiti
pro-capite stabiliti all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
14. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 13
si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
allo scopo, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, e del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo
1- ter, comma 1, del medesimo decreto.
15. Ai lavoratori in mobilità o collocati in mobilità
entro il 31 dicembre 1994, i quali non possano godere
dell'indennità di mobilità per effetto dell'applicazione di
norme di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione
salariale con pari riduzione della predetta
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indennità, quest'ultima è attribuita per un periodo di sei
mesi. Nel caso in cui, per effetto delle citate norme di
legge, il periodo di fruizione della predetta indennità sia
stato ridotto, lo stesso è prolungato in misura pari a quella
della riduzione del trattamento medesimo e comunque per un
periodo non superiore a sei mesi.
16. Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine
del 1^ gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito al 31 dicembre
1992.
17. Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno
1994, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1^ giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma
di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalità di cui al
comma 8 del predetto articolo 4.
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