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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17449
DDL3651-0010
Progetto di legge Camera n. 3651 - testo presentato - (DDL11-3651)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.28 dello stampato)
...C3651. TESTIPDL
...C3651.
...Decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994. Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3651 ZZ11 ZZDL ZZPR
          (Misure temporanee in materia di gestione
              delle eccedenze occupazionali). 
      1.  Fino al 31 dicembre 1996, ai fini del computo dei
  periodi massimi di godimento del trattamento ordinario di
  integrazione salariale una settimana si considera trascorsa
  quando la riduzione di orario sia stata di ammontare almeno
  pari al 10 per cento dell'orario settimanale relativo ai
  lavoratori occupati nell' unità produttiva.  Le riduzioni di
  ammontare inferiore si cumulano ai fini del computo dei
  predetti periodi massimi.
      2.  Nell'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 20 maggio
  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 236, le parole: "a quindici dipendenti" sono
  sostituite dalle parole: "a cinquanta dipendenti".
      3.  La disciplina in materia di indennità di mobilità è
  estesa alle aziende destinatarie del trattamento straordinario
  di integrazione salariale di cui all'articolo 7, comma 7, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      4.  Il termine del 31 dicembre 1992, previsto
  dall'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, già prorogato dall'articolo 6, comma 10, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236, è
  ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1994.
      5.  Le disposizioni dell'articolo 7, commi 5, 6 e 7, della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano altresì ai
  lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1994 da
  imprese appartenenti ai settori della chimica, dell'industria
  della difesa, dell'industria minero metallurgica non ferrosa,
  dell'industria tessile, dell' abbigliamento e delle calzature,
  nonché da imprese che si trovano nelle aree di declino
 
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  industriale individuate ai sensi del regolamento CE n.
  2081/93 (obiettivo n. 2).  Per i lavoratori collocati in
  mobilità in conseguenza di procedura per la dichiarazione di
  mobilità avanzata successivamente alla data di entrata in
  vigore del presente decreto, i benefici attribuiti ai sensi
  del presente comma su base settoriale operano a condizione che
  la dichiarata eccedenza venga accertata, nel corso della
  predetta procedura, dall'ufficio provinciale del lavoro e
  della massima occupazione.
      6.  Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 7,
  della legge 23 luglio 1991, n, 223, trovano applicazione,
  entro il termine del 31 dicembre 1994 previsto dal comma 4,
  anche nei confronti dei lavoratori occupati in unità
  produttive che non rientrano nell'area di applicazione delle
  predette disposizioni e collocati in mobilità successivamente
  alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
  condizione che:
          a)  le predette unità produttive appartengano ad
  impresa che occupa più di cinquecento dipendenti dei quali non
  meno di un terzo in una o più unità produttive situate nelle
  aree territoriali cui trovano applicazione le citate
  disposizioni della legge 23 luglio 1991, n. 223, costituite
  anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
  decreto;
          b)  vi sia stato l'accertamento, da parte del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che
  l'eccedenza di personale interessi anche le unità produttive
  presenti nelle predette aree territoriali.
      7.  La disposizione di cui all'articolo 6, comma
  10- bis,  del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, si interpreta nel senso che il riferimento alle
  disposizioni legislative in materia di pensionamento di
  vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992, opera sia
  relativamente all'età richiesta per l'ammissione al beneficio
  del prolungamento dell'indennità di mobilità, sia al requisito
  di età per il pensionamento di vecchiaia.
      8.  Fino al 31 dicembre 1995, per le unità produttive
  interessate da accordi di programma di reindustrializzazione
  gestiti da un unico soggetto e situate nelle aree di cui
  all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, la durata del programma per crisi aziendale può essere
  fissata, in deroga all'articolo 1, comma 5, della legge 23
  luglio 1991, n. 223, fino ad un massimo di ventiquattro mesi.
  L'indennità di mobilità spettante ai lavoratori delle predette
  unità produttive che siano stati licenziati prima del termine
  del programma di utilizzo del trattamento di integrazione
  salariale per crisi aziendale è prolungato di un periodo pari
  a quello intercorrente tra la data di estinzione del rapporto
  e quella del termine del programma.  In tali casi la riduzione
  dell'ammontare dell'indennità di mobilità viene operata a
  decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo a
  quello in cui sarebbe venuto a scadenza il trattamento di
  integrazione salariale.  La somma dovuta ai sensi dell'articolo
  5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n, 223, è aumentata di
  un importo pari a quella della contribuzione addizionale
  prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21
 
                              Pag. 30
 
  marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
  20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, calcolata
  con riferimento al predetto residuo periodo.
      9.  Fino al 31 dicembre 1994, nel caso di procedura di
  mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n.
  223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su
  richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo
  nell'ambito del quale sia stato definito un programma di
  misure idonee a fronteggiare le eccedenza di personale, può,
  sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge
  28 febbraio 1986, n. 41, disporre la proroga, in relazione al
  numero dei lavoratori interessati, del trattamento
  straordinario di integrazione salariale di durata non
  superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui
  all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n.
  223.
      10.  I periodi di durata del trattamento straordinario di
  integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8,
  comma 6, del decretolegge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono
  prorogati di dodici mesi.
      11.  Le proroghe di cui ai commi 9 e 10 non operano per i
  lavoratori nei confronti dei quali ricorrano le condizioni per
  accedere ai benefici previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7,
  della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall'articolo 6, comma 10,
  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dai
  commi 4, 5 e 6 del presente articolo e dal comma 4
  dell'articolo 3.
      12.  I periodi di integrazione salariale di cui ai commi 9
  e 10 comportano la pari diminuzione della durata del
  trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini
  della determinazione del trattamento, dei predetti periodi di
  fruizione.
      13.  Al fine di favorire le iniziative produttive
  industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione,
  totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o
  riorganizzazione di unità produttive del settore industriale
  che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi
  collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con
  proprio decreto, un intervento di sostegno di natura
  temporanea e straordinaria.  Tale intervento, erogabile in una
  unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato
  occupazionale, non può comunque superare i limiti
  pro-capite  stabiliti all'articolo 1, comma 2, del
  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      14.  Al finanziamento degli interventi di cui al comma 13
  si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
  allo scopo, con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di
  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, e del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo
  1- ter,  comma 1, del medesimo decreto.
      15.  Ai lavoratori in mobilità o collocati in mobilità
  entro il 31 dicembre 1994, i quali non possano godere
  dell'indennità di mobilità per effetto dell'applicazione di
  norme di legge che hanno concesso trattamenti di integrazione
  salariale con pari riduzione della predetta
 
                              Pag. 31
 
  indennità, quest'ultima è attribuita per un periodo di sei
  mesi.  Nel caso in cui, per effetto delle citate norme di
  legge, il periodo di fruizione della predetta indennità sia
  stato ridotto, lo stesso è prolungato in misura pari a quella
  della riduzione del trattamento medesimo e comunque per un
  periodo non superiore a sei mesi.
      16.  Per l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
  decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 501, il termine
  del 1^ gennaio 1991 di cui all'articolo 7, comma 7, della
  legge 23 luglio 1991, n. 223, è differito al 31 dicembre
  1992.
      17.  Per consentire la prosecuzione, fino al 30 giugno
  1994, degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge
  29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 1^ giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma
  di lire 9 miliardi da utilizzare con le modalità di cui al
  comma 8 del predetto articolo 4.
 
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