| (Disposizioni inerenti il settore siderurgico).
1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in
sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico,
secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico
europeo e con riferimento alle linee di programmazione del
settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite
massimo di 17.000 unità, un piano triennale
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di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese
industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonchè
dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al
decreto-legge 1^ aprile 1989, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e
successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica
industriale nel settore siderurgico, di età non inferiore a
cinquanta anni e che abbiano maturato i requisiti assicurativi
e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai
dipendenti medesimi, è concesso un aumento dell'anzianità
contributiva per un periodo massimo di cinque anni e comunque
non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del
sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al
conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva. Si
applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di
incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di
anzianità.
2. Le domande di pensionamento anticipato sono
irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di
appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in
possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel
corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla
base del piano triennale di pensionamento anticipato, e delle
esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a
selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di
lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse
all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del
mese precedente la decorrenza del trattamento
pensionistico.
3. Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro.
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