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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17452
DDL3651-0013
Progetto di legge Camera n. 3651 - testo presentato - (DDL11-3651)
(suddiviso in 18 Unità Documento)
Unità Documento n.13 (che inizia a pag.32 dello stampato)
...C3651. TESTIPDL
...C3651.
...Decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994. Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3651 ZZ11 ZZDL ZZPR
       (Disposizioni inerenti il settore siderurgico).
      1.  Per consentire il rispetto degli impegni assunti in
  sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico,
  secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico
  europeo e con riferimento alle linee di programmazione del
  settore elaborate in sede nazionale, è autorizzato, nel limite
  massimo di 17.000 unità, un piano triennale
 
                              Pag. 33
 
  di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese
  industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonchè
  dalle imprese, già beneficiarie dei provvedimenti di cui al
  decreto-legge 1^ aprile 1989, n. 120, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e
  successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica
  industriale nel settore siderurgico, di età non inferiore a
  cinquanta anni e che abbiano maturato i requisiti assicurativi
  e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto
  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.  A tal fine, ai
  dipendenti medesimi, è concesso un aumento dell'anzianità
  contributiva per un periodo massimo di cinque anni e comunque
  non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del
  rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del
  sessantesimo anno di età ovvero del periodo necessario al
  conseguimento di 35 anni di anzianità contributiva.  Si
  applicano i vigenti regimi di incumulabilità e di
  incompatibilità previsti per i trattamenti pensionistici di
  anzianità.
      2.  Le domande di pensionamento anticipato sono
  irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di
  appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in
  possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel
  corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data
  di entrata in vigore del presente decreto.  Le imprese, sulla
  base del piano triennale di pensionamento anticipato, e delle
  esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a
  selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto
  nazionale della previdenza sociale (INPS).  Il rapporto di
  lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse
  all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del
  mese precedente la decorrenza del trattamento
  pensionistico.
      3.  Il piano di cui al comma 1 è approvato con decreto del
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
  con i Ministri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato e del tesoro.
 
DATA=940119 FASCID=DDL11-3651 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3651 TOTPAG=0037 TOTDOC=0018 NDOC=0013 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0032 RIGINIZ=045 PAGFIN=0033 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=32 PAGEFIN=33 SORTRES= SORTDDL=365100 00 FASCIDC=11DDL3651 SORTNAV=0365100 000 00000 ZZDDLC3651 NDOC0013 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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