| (Disposizioni inerenti il trasporto aereo).
1. Al fine di garantire il riassetto organizzativo e
produttivo del settore del trasporto aereo, anche in
conseguenza del progressivo processo di liberalizzazione
nell'ambito del mercato interno comunitario, sono
autorizzati:
a) per la totalità dei dipendenti, con decorrenza
dal 1^ gennaio 1994, le misure di fiscalizzazione degli oneri
sociali, stabilite a favore delle imprese armatoriali di
navigazione dal decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1990, n.
210, dal decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, e dal
decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20
maggio 1993, n. 151;
b) per il biennio 1994-1995, un piano di
pensionamento anticipato nel limite massimo di 800 unità in
favore delle imprese appartenenti al gruppo Alitalia sulla
base dei seguenti criteri:
1) possono essere ammessi al beneficio del
pensionamento anticipato i lavoratori dipendenti da imprese
del gruppo in possesso
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di almeno trenta anni di anzianità contributiva e
assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Agli stessi
lavoratori il trattamento pensionistico viene erogato con una
maggiorazione dell'anzianità contributiva ed assicurativa pari
al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35
anni prescritto dalle disposizioni regolanti la suddetta
assicurazione generale obbligatoria, e in ogni caso non
superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del
rapporto di lavoro e quella del compimento del sessantesimo
anno di età. Le domande di pensionamento anticipato sono
irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di
appartenenza dai lavoratori interessati che siano già in
possesso dei predetti requisiti, ovvero che li matureranno nel
corso del 1995, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
2) le imprese, sulla base del programma biennale di
pensionamento anticipato e delle esigenze di ristrutturazione
e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande
presentate trasmettendole all'INPS. Il rapporto di lavoro dei
dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto
previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese
precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. Si
applicano i vigenti regimi di incumulabilità e incompatibilità
previsti per i trattamenti pensionistici di anzianità.
2. Possono essere altresì ammessi al beneficio del
pensionamento anticipato rispetto all'età prevista per il
pensionamento di vecchiaia, con le procedure, i limiti e le
contribuzioni previste dal presente articolo, nonchè
nell'ambito del limite massimo di cui al comma 1, lettera
b), i lavoratori iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
dipendenti da imprese del gruppo Alitalia di età non inferiore
ai 55 anni se uomini e ai 50 anni se donne e che abbiano
maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503. Agli stessi spetta una maggiorazione dell'anzianità
contributiva commisurata ai periodi mancanti al compimento
dell'età di 60 anni se uomini e di 55 anni se donne.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera b), è
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e del tesoro.
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