| (Norme transitorie e finali).
1. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui
all'articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, la competenza a determinare composizione e funzionamento
del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, è attribuita al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, che la esercita di concerto con il
Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della
programmazione economica e, fino alla nomina del dirigente
generale di cui all'articolo 1, comma 2, il predetto comitato
continua ad operare nella composizione prevista nella
previgente normativa.
Pag. 36
2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 5, entra
in vigore entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità alla
data di entrata in vigore del presente decreto devono
esercitare entro sessanta giorni da tale data l'opzione di cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, come modificato dall'articolo 2, comma 5. Tale
opzione ha effetto per il residuo periodo.
4. L'onere derivante dall'articolo 4- bis del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
relativamente al personale del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale interessato, è valutato in lire 55 miliardi
per l'anno 1994, in lire 69 miliardi per l'anno 1995 e in lire
71 miliardi per l'anno 1996.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
rifinanziato per lire 137 miliardi per l'anno 1996 e per lire
58 miliardi per l'anno 1997, intendendosi i relativi
interventi prorogati per i predetti anni.
| |