| (Oneri).
1. Al complessivo onere derivante dall'applicazione del
presente decreto, con esclusione di quello derivante
dall'applicazione degli articoli 5, commi 13 e 14, 6, 7 e 10,
valutato in lire 1.458 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.153
miliardi per l'anno 1995 ed in lire 1.145 miliardi per l'anno
1996, si provvede: quanto a lire 800 miliardi per l'anno 1994,
a lire 870 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 800 miliardi per
l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale; quanto a lire 170 miliardi per
ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 9001 del medesimo stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale; quanto a lire 488 miliardi per
l'anno 1994, a lire 113 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 175
miliardi per l'anno 1996, mediante riduzione delle
disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di
spesa di cui ai commi 31 e 32 del predetto articolo 11.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'attuazione del presente decreto.
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