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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17460
DDL3651-0003
Relazione Camera n. 3651-A (DDL11-3651-A)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3651A. TESTIPDL
...C3651A.
...DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (TESTO A FRONTE) ... (omissis) ...
Pag. 3 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZAL ZZDDLC3651A ZZ11 ZZDC ZZRM
        All'articolo 1:
          al comma 3, le parole  ", secondo comma,"  sono
  soppresse;
        il comma 5 è soppresso;
        il comma 6 è sostituito dal seguente:
      "6.  L'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427,
  è sostituito dal seguente:
      "Art. 1.  Nei casi di intervento straordinario della
  cassa integrazione guadagni, agli operai, agli impiegati ed ai
  quadri sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione
  salariale il cui importo mensile è pari, a decorrere dal 1^
  gennaio 1994, all'80 per cento della retribuzione mensile di
  riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive,
  fino a lire 1.600.000, al 40 per cento della quota di
  retribuzione superiore a lire 1.600.000 e fino a lire
  2.500.000 e al 15 per cento della quota residua.  Tali importi
  sono annualmente aggiornati sulla base delle variazioni dei
  prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati
  accertate dall'ISTAT per l'anno precedente.
      2.  Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano anche,
  a decorrere dal 1^ gennaio 1994, ai dipendenti delle
  amministrazioni pubbliche.
      3.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
  provvede anche mediante l'aumento, in misura pari allo 0,10
  per cento, dell'aliquota contributiva per cassa integrazione
  guadagni straordinaria a carico dei lavoratori dipendenti di
  cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407"";
          al comma 8, dopo le parole:  "appaltatrici dei
  servizi di pulizia,",  sono inserite le seguenti:  "anche
  se costituite in forma cooperativa,";
          dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
      "8- bis.  Fino al 31 dicembre 1996, le
  disposizioni in materia di trattamento straordinario di
  integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12
  della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle case di
  cura private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale
  le cui convenzioni, vigenti alla data del 31 dicembre 1992,
  siano soggette ad annullamento o revisione.  Il Ministro del
  lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa,
  preceduta da accordo sindacale a seguito del quale sia
  presentato un programma di riconversione o di
  ristrutturazione, autorizza il trattamento straordinario
  secondo le procedure previste dal comma 3 del presente
  articolo".
 
                               Pag. 4
 
        All'articolo 2:
        al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo è
  inserito il seguente:   "L'impresa che assume dichiara,
  sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di
  avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
  ostative";
          dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      "2- bis.  All'articolo 9, comma 3, della legge 23
  luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "La cancellazione dalla lista di mobilità decorre dopo sei
  mesi dall'adozione del provvedimento.  Fino a tale data la
  misura dell'indennità di mobilità è ridotta del 25 per cento
  per il primo trimestre e del 50 per cento per il trimestre
  successivo"";
          i commi 3 e 4 sono soppressi;
        dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
      "5- bis.  Il lavoratore in mobilità assunto da
  un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato
  i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1,
  della legge 23 luglio 1991, n. 223, è reiscritto nelle liste
  di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa
  indennità per un periodo corrispondente a quello
  precedentemente non goduto.".
        All'articolo 3:
          il comma 1 è sostituito dal seguente:
      "1.  La percentuale di commisurazione dell'importo del
  trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 27 per
  cento dal 1^ gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento
  dal 1^ luglio 1994";
        il comma 2 è sostituito dal seguente:
      "2.  La disciplina dell'importo massimo di cui
  all'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come
  sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto,
  si applica, a decorrere dal 1^ gennaio 1994, anche al
  trattamento ordinario di integrazione salariale per gli
  operai, gli impiegati e i quadri del settore privato".
      All'articolo 5:
        al comma 1, le parole:  "10 per cento"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "20 per cento";
          il comma 2 è soppresso;
 
                               Pag. 5
 
          al comma 5, dopo le parole  "si applicano altresì"
  sono inserite le seguenti:  "ai lavoratori collocati in
  mobilità alla data del 1^ ottobre 1993 nelle aree di cui al
  regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio
  1993, nonché ai";  e dopo le parole:  "industria minero
  metallurgica non ferrosa,"  sono inserite le seguenti:
  "delle fonderie di prima fusione e della forgiatura a
  caldo,";
          al comma 8, le parole  "un importo pari a quello
  della contribuzione addizionale"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "un importo pari alla metà della contribuzione
  addizionale";
          dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
        "8- bis.  All'articolo 1, comma 3, del
  decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo
  periodo è soppresso.
      8- ter.  Le proroghe di cui all'articolo 1 del
  decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, non
  operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo periodo del
  comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei
  confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai
  benefìci previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo e
  dal comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto.
      8- quater.  L'articolo 1 del decreto-legge 21
  giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 9 agosto 1993, n. 293, si interpreta nel senso che nelle
  procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito
  dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223";
          i commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono soppressi;
          dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
      "17- bis.  Per il 1994, agli operai agricoli a tempo
  determinato, che siano rimasti privi di occupazione in
  conseguenza dell'attivazione da parte di aziende agrumicole
  della Sicilia di processi di riconversione e ristrutturazione
  o di ristrutturazione degli impianti, secondo quanto previsto
  nel piano di settore della Regione siciliana, è riconosciuto,
  ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle
  giornate prestate, il numero di giornate riconosciute
  nell'anno precedente".
        All'articolo 8:
          al comma 1, dopo le parole:  "di impiantistica
  industriale nel settore siderurgico,"  sono inserite le
  seguenti:  "in attività al gennaio 1994 o che siano stati
  posti in mobilità successivamente alla data del 1^ luglio
  1993,";
          al comma 2, le parole:  "entro novanta giorni"
  sono sostituite dalle seguenti:  "entro centottanta
  giorni".
 
                               Pag. 6
 
        All'articolo 9:
          al comma 3, le parole:  "di concerto con i
  Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato"
  sono sostituite dalle seguenti:  "di concerto con i
  Ministri dei trasporti e della navigazione".
      All'articolo 10:
          al comma 2, lettera  b),  dopo le parole:
  "imprese destinate ad operare nel sistema"  sono inserite
  le seguenti:  "della ricerca,".
      All'articolo 11:
          dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        "5- bis.  Per consentire il pagamento rateale dei
  contributi a carico del Fondo per l'occupazione di cui
  all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
  236, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del
  regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
  modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, anche in
  conto residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
  1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
 
DATA=940119 FASCID=DDL11-3651-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3651 TOTPAG=0020 TOTDOC=0017 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FDC PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=365100A00 FASCIDC=11DDL3651 A SORTNAV=0365100A000 00000 ZZDDLC3651A NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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