| All'articolo 1:
al comma 3, le parole ", secondo comma," sono
soppresse;
il comma 5 è soppresso;
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. L'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427,
è sostituito dal seguente:
"Art. 1. Nei casi di intervento straordinario della
cassa integrazione guadagni, agli operai, agli impiegati ed ai
quadri sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione
salariale il cui importo mensile è pari, a decorrere dal 1^
gennaio 1994, all'80 per cento della retribuzione mensile di
riferimento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive,
fino a lire 1.600.000, al 40 per cento della quota di
retribuzione superiore a lire 1.600.000 e fino a lire
2.500.000 e al 15 per cento della quota residua. Tali importi
sono annualmente aggiornati sulla base delle variazioni dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati
accertate dall'ISTAT per l'anno precedente.
2. Le disposizioni recate dal comma 1 si applicano anche,
a decorrere dal 1^ gennaio 1994, ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede anche mediante l'aumento, in misura pari allo 0,10
per cento, dell'aliquota contributiva per cassa integrazione
guadagni straordinaria a carico dei lavoratori dipendenti di
cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407"";
al comma 8, dopo le parole: "appaltatrici dei
servizi di pulizia,", sono inserite le seguenti: "anche
se costituite in forma cooperativa,";
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
"8- bis. Fino al 31 dicembre 1996, le
disposizioni in materia di trattamento straordinario di
integrazione salariale di cui al comma 3 dell'articolo 12
della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono estese alle case di
cura private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale
le cui convenzioni, vigenti alla data del 31 dicembre 1992,
siano soggette ad annullamento o revisione. Il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa,
preceduta da accordo sindacale a seguito del quale sia
presentato un programma di riconversione o di
ristrutturazione, autorizza il trattamento straordinario
secondo le procedure previste dal comma 3 del presente
articolo".
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All'articolo 2:
al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: "L'impresa che assume dichiara,
sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di
avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni
ostative";
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2- bis. All'articolo 9, comma 3, della legge 23
luglio 1991, n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La cancellazione dalla lista di mobilità decorre dopo sei
mesi dall'adozione del provvedimento. Fino a tale data la
misura dell'indennità di mobilità è ridotta del 25 per cento
per il primo trimestre e del 50 per cento per il trimestre
successivo"";
i commi 3 e 4 sono soppressi;
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5- bis. Il lavoratore in mobilità assunto da
un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato
i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, è reiscritto nelle liste
di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa
indennità per un periodo corrispondente a quello
precedentemente non goduto.".
All'articolo 3:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. La percentuale di commisurazione dell'importo del
trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 27 per
cento dal 1^ gennaio 1994 al 30 giugno 1994 e al 30 per cento
dal 1^ luglio 1994";
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La disciplina dell'importo massimo di cui
all'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come
sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 del presente decreto,
si applica, a decorrere dal 1^ gennaio 1994, anche al
trattamento ordinario di integrazione salariale per gli
operai, gli impiegati e i quadri del settore privato".
All'articolo 5:
al comma 1, le parole: "10 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "20 per cento";
il comma 2 è soppresso;
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al comma 5, dopo le parole "si applicano altresì"
sono inserite le seguenti: "ai lavoratori collocati in
mobilità alla data del 1^ ottobre 1993 nelle aree di cui al
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio
1993, nonché ai"; e dopo le parole: "industria minero
metallurgica non ferrosa," sono inserite le seguenti:
"delle fonderie di prima fusione e della forgiatura a
caldo,";
al comma 8, le parole "un importo pari a quello
della contribuzione addizionale" sono sostituite dalle
seguenti: "un importo pari alla metà della contribuzione
addizionale";
dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:
"8- bis. All'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, l'ultimo
periodo è soppresso.
8- ter. Le proroghe di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, non
operano, oltre che per i casi previsti dall'ultimo periodo del
comma 2 del citato articolo 1, anche per i lavoratori nei
confronti dei quali ricorrano le condizioni per accedere ai
benefìci previsti dai commi 4, 5 e 6 del presente articolo e
dal comma 4 dell'articolo 3 del presente decreto.
8- quater. L'articolo 1 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 1993, n. 293, si interpreta nel senso che nelle
procedure ivi previste non trova applicazione quanto stabilito
dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223";
i commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono soppressi;
dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
"17- bis. Per il 1994, agli operai agricoli a tempo
determinato, che siano rimasti privi di occupazione in
conseguenza dell'attivazione da parte di aziende agrumicole
della Sicilia di processi di riconversione e ristrutturazione
o di ristrutturazione degli impianti, secondo quanto previsto
nel piano di settore della Regione siciliana, è riconosciuto,
ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle
giornate prestate, il numero di giornate riconosciute
nell'anno precedente".
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: "di impiantistica
industriale nel settore siderurgico," sono inserite le
seguenti: "in attività al gennaio 1994 o che siano stati
posti in mobilità successivamente alla data del 1^ luglio
1993,";
al comma 2, le parole: "entro novanta giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "entro centottanta
giorni".
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All'articolo 9:
al comma 3, le parole: "di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato"
sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i
Ministri dei trasporti e della navigazione".
All'articolo 10:
al comma 2, lettera b), dopo le parole:
"imprese destinate ad operare nel sistema" sono inserite
le seguenti: "della ricerca,".
All'articolo 11:
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5- bis. Per consentire il pagamento rateale dei
contributi a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, non si applicano alle somme iscritte, anche in
conto residui, al capitolo 1176 dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1994 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi".
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