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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17463
DDL3651-0006
Relazione Camera n. 3651-A (DDL11-3651-A)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C3651A. TESTIPDL
...C3651A.
...Decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994. Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3651A ZZ11 ZZDL ZZRM
  (Norme relative alla disciplina della mobilità dei
                       lavoratori). 
      1.  All'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è
  aggiunto, dopo il comma 4, il seguente:
      "4- bis.  Il diritto ai benefici economici di cui ai
  commi precedenti è escluso con riferimento a quei lavoratori
  che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi
  precedenti, da parte di impresa dello stesso settore di
  attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti
  proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
  dell'impresa che assume, ovvero risulta con quest'ultima in
  rapporto di collegamento o controllo.  La predetta esclusione
  non opera nel caso in cui l'assunzione dei lavoratori in
  mobilità venga effettuata nell'ambito di programmi concordati,
  presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima
  occupazione, con le organizzazioni territoriali dei sindacati
  maggiormente rappresentativi.".
      2.  All'articolo 5, comma 5, della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto
  beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei
  confronti dell'impresa disposta ad assumere, nei rapporti di
  cui all'articolo 8, comma 4- bis.  Si applica la
  disposizione di cui al secondo periodo del citato comma.".
      3.  All'articolo 9, comma 1, della legge 23 luglio 1991,
  n. 223, dopo la lettera  d)  è aggiunta la seguente
  lettera:
        "d-bis)  non risponda, senza motivo giustificato,
  alla convocazione da parte degli uffici circoscrizionali o
  della agenzia per l'impiego.".
      4.  L'articolo 9, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n.
  223, è sostituito dal seguente:
      "3.  La cancellazione dalla lista di mobilità ai sensi del
  comma 1 è dichiarata, entro quindici giorni, dal direttore
  dell'ufficio provinciale
 
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  del lavoro e della massima occupazione.  Avverso il
  provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni,
  all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
  che decide con procedimento definitivo entro venti
  giorni.".
      5.  All'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
  1993, n. 236, al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti
  periodi:
      "All'atto dell'iscrizione nelle liste di mobilità, i
  lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di
  invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di
  mobilità.  In caso di opzione a favore del trattamento di
  mobilità l'erogazione dell'assegno o della pensione di
  invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del
  predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione
  anticipata, per il periodo corrispondente all'ammontare della
  relativa anticipazione del trattamento di mobilità.".
 
DATA=940119 FASCID=DDL11-3651-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3651 TOTPAG=0020 TOTDOC=0017 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=022 PAGFIN=0010 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=365100A00 FASCIDC=11DDL3651 A SORTNAV=0365100A000 00000 ZZDDLC3651A NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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