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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17468
DDL3651-0011
Relazione Camera n. 3651-A (DDL11-3651-A)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C3651A. TESTIPDL
...C3651A.
...Decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994. Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Pag. 15 Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3651A ZZ11 ZZDL ZZRM
  (Misure sperimentali di flessibilità della durata del
                           lavoro).
      1.  In attesa di un intervento di ridefinizione organica
  delle misure di incentivazione di un diverso assetto degli
  orari di lavoro in funzione di difesa o di promozione dei
  livelli occupazionali, il Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale, al fine di promuovere, in via
  sperimentale, il ricorso al lavoro a tempo parziale, nonchè a
  forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro, può
  concedere, fino al 31 dicembre 1995, nei limiti delle risorse
  preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
  all'articolo 11, comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n.
  537, e in applicazione delle disposizioni del decreto di cui
  al comma 3, i seguenti benefici:
          a)  una riduzione, a beneficio delle imprese,
  dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale
  obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
  relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale
  stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di
  entrata in vigore del presente decreto, ovvero sulla base di
  accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che
  contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo
  pieno a tempo parziale;
          b)  una riduzione, a beneficio delle imprese, non
  inferiore allo 0,20 dell'aliquota contributiva prevista per il
  trattamento di integrazione salariale dall'articolo 12, primo
  comma, n. 1), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive
  modificazioni, nonchè una integrazione al trattamento
  retributivo dei lavoratori nelle imprese in cui vengano
  stipulati i contratti collettivi di cui all'articolo 2 del
  decretolegge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, che
  altresì determinino la durata dell'orario settimanale come
  media di un periodo plurisettimanale non inferiore a quattro
  mesi.
      2.  Il beneficio di cui al comma 1, lettera  a),  può
  essere determinato in misura differenziata con riferimento a
  differenti fasce di orario.
      3.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, vengono
  stabiliti misure, termini, modalità e condizioni dei benefici
  di cui al comma 1.
 
DATA=940119 FASCID=DDL11-3651-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3651 TOTPAG=0020 TOTDOC=0017 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0015 RIGINIZ=001 PAGFIN=0015 RIGFIN=044 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=365100A00 FASCIDC=11DDL3651 A SORTNAV=0365100A000 00000 ZZDDLC3651A NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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