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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17471
DDL3651-0014
Relazione Camera n. 3651-A (DDL11-3651-A)
(suddiviso in 17 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C3651A. TESTIPDL
...C3651A.
...Decreto-legge 18 gennaio 1994, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1994. Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
Articolo 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3651A ZZ11 ZZDL ZZRM
  (Misure promozionali in materia di ricerca e innovazione
                       tecnologica). 
      1.  Al fine di assicurare un più efficace e diretto
  rapporto tra attività produttive e attività di ricerca
  scientifica e tecnologica, anche in funzione di promozione dei
  livelli occupazionali, il Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro
  del lavoro e della previdenza sociale, promuove iniziative di
  attività di ricerca e di qualificazione e formazione di
  risorse umane
 
                              Pag. 18
 
  orientate alle esigenze delle attività produttive con
  particolare funzione di supporto ai processi di sviluppo delle
  piccole e medie imprese.
      2.  Le iniziative di cui al comma 1 sono volte in
  particolare:
          a)  alla formazione di ricercatori e tecnici,
  anche orientati allo svolgimento di attività di
  valorizzazione, trasformazione, controllo e gestione per
  l'utilizzo diffuso della ricerca e dell'innovazione nelle
  varie aree economico-produttive;
          b)  al riordinamento e recupero di competitività
  di strutture di ricerca industriale anche mediante la
  creazione di imprese destinate ad operare nel sistema della
  produzione e dei servizi, utilizzando tecnologie innovative,
  attraverso progetti di ricerca e formazione compresi
  nell'ambito di uno specifico programma organico di
  intervento.
      3.  Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono realizzati
  con contratti ai sensi dell'articolo 10 della legge 17
  febbraio 1982, n.  46, su proposta, oltre che dei soggetti
  previsti dallo stesso articolo 10, dei soggetti ammissibili
  alle agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca
  applicata, nonché di consorzi e società consortili costituite
  con la partecipazione prevalente di uno o più dei soggetti
  indicati.  I relativi contratti possono essere affidati ai
  medesimi soggetti proponenti, sentito il Comitato di cui
  all'articolo 7 della citata legge.
      4.  L'età per partecipare alle attività di formazione
  previste dall'articolo 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988,
  n. 67, è elevata a 32 anni.
      5.  Al finanziamento delle iniziative di cui ai commi 1 e
  2 si provvede nel limite delle risorse finanziarie, non
  inferiori a lire 50 miliardi annui, preordinate allo scopo dal
  Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
  con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
  tecnologica, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 11,
  comma 31, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  Tali risorse
  sono destinate ad incrementare le disponibilità del Fondo
  speciale per la ricerca applicata istituito dall'articolo 4
  della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, cui sono posti a carico
  gli interventi del presente articolo.
 
DATA=940119 FASCID=DDL11-3651-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3651 TOTPAG=0020 TOTDOC=0017 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0017 RIGINIZ=045 PAGFIN=0018 RIGFIN=042 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=365100A00 FASCIDC=11DDL3651 A SORTNAV=0365100A000 00000 ZZDDLC3651A NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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