Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17476
DDL3653-0002
Progetto di legge Camera n. 3653 - testo presentato - (DDL11-3653)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3653. TESTIPDL
...C3653.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3653 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Con il presente provvedimento
  viene reiterato, con alcune integrazioni e modificazioni, il
  decreto-legge 23 novembre 1993, n. 471, decaduto per
  decorrenza dei termini.
    Il presente decreto ovviamente conserva carattere di
  necessità ed urgenza in quanto volto ad assicurare al
  commissario liquidatore dell'EFIM ulteriori strumenti
  operativi,
  integrativi di quelli già contenuti nel decreto-legge n. 487
  del 1992, convertito dalla legge n. 33 del 1993, e nei
  successivi provvedimenti di urgenza (decreto-legge n. 154 del
  1993, convertito dalla legge n. 242 del 1993, recante
  disposizioni interpretative del predetto decreto-legge
 
                               Pag. 2
 
  n. 487 del 1992; decreto-legge 23 dicembre 1993, n.
  532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti
  commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti
  dell'EFIM e delle società controllate; decreto-legge 13
  gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno
  dell'economia (articolo 4), al fine di una più efficace ed
  efficiente azione di perseguimento degli obiettivi già
  individuati nel predetto decreto-legge n. 487 del 1992 di
  soppressione dell'EFIM.
    Le modifiche ed integrazioni proposte hanno
  fondamentalmente natura tecnica in quanto sono dettate da
  esigenze emerse in corso di attuazione delle operazioni di
  liquidazione e si inquadrano nella stessa logica del citato
  decreto-legge interpretativo n. 154 del 1993, nel senso di
  rendere immediatamente disponibili quei meccanismi e strumenti
  atti a soddisfare le suddette esigenze, fermo restando,
  pertanto, il complessivo sistema finanziario definito dal
  decreto-legge n. 487 del 1992, e successive modificazioni ed
  integrazioni.
    Si fornisce di seguito un rapido commento alle singole
  disposizioni.
    Articolo 1, comma 1. - La disposizione consentirebbe alle
  società controllate, per le quali è prevista la vendita e che
  hanno superato i limiti legali di durata previsti dalla
  normativa sulla cassa integrazione guadagni, di poter
  ricorrere ad una cassa integrazione "ponte" che copra il
  periodo intercorrente tra la cessazione dell'intervento
  ordinario o straordinario e l'alienazione della società o
  dell'azienda.
    Articolo 1, comma 2. - Tale comma consentirebbe al
  commissario liquidatore di soddisfare contingenti necessità
  economiche e finanziarie delle società che, nonostante il
  ricorso alla cassa integrazione guadagni per una parte del
  personale o a procedure di mobilità, non sono in grado di far
  fronte al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri
  per il personale in servizio che assicuri il mantenimento del
  minimo livello produttivo aziendale.  Le risorse verrebbero
  prelevate dalla dotazione di cui dispone il commissario ai
  sensi dell'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del citato
  decreto-legge n. 487 del 1992, indipendentemente dai
  presupposti richiesti dalla "legge Prodi" ivi richiamata.
    Articolo 2, comma 1. - L'articolo 2 viene incontro alla
  necessità di interpretare e di chiarire il rapporto fra le
  posizioni delle società controllate dall'EFIM operanti nel
  settore della difesa ed aerospaziale, debitamente autorizzate
  all'esercizio di queste attività, e le aziende gestite dalle
  stesse società che hanno assunto una individualità operativa
  differenziata con il contratto di affitto con l'IRI e il
  successivo passaggio alla Finmeccanica.  In particolare, la
  disposizione chiarisce che gli effetti delle autorizzazioni e
  licenze rilasciate alle società si estendono anche alle
  aziende superando dubbi interpretativi ed operativi che erano
  sorti o che potevano sorgere.
    Articolo 2, comma 2. - Tale comma contiene una necessaria
  puntualizzazione considerato che il 18 gennaio le aziende del
  settore Difesa sono state effettivamente cedute e che i
  cedenti in alcuni casi erano titolari dei contratti in forza
  di una legge o di un provvedimento amministrativo o di un
  contratto con la pubblica amministrazione; in mancanza di tale
  specificazione i contratti rimarrebbero in capo alle società
  che ovviamente non sono in grado di produrre nulla in quanto
  prive delle aziende.
    Articolo 2, comma 3. - Con tale disposizione viene
  garantita la verifica dei requisiti legali in relazione alla
  continuità delle autorizzazioni e delle licenze assicurate dal
  comma 1, ai fini della sussistenza dei connessi presupposti,
  stante la particolare e delicata natura delle attività
  prestate dalle imprese che succedono nella produzione e
  commercio di armi e materiali da guerra.
    Articolo 3. - La disposizione, non presente nel
  decreto-legge n. 471 del 1993, modifica il decreto-legge n.
  487 del 1992, nel senso di estendere il potere del commissario
  liquidatore di richiedere la liquidazione coatta
  amministrativa (potere già previsto nel citato decreto-legge
  n. 487 del 1992) per tutte le società controllate
 
                               Pag. 3
 
  dall'EFIM e non solo per quelle non suscettibili di utile
  trasferimento.  In proposito va fatto presente che
  l'ampliamento della possibilità di ricorso alla liquidazione
  coatta amministrativa è volto a cogliere i pregi di tale
  procedura, che possono essere riassunti come segue: favorire
  il trasferimento delle aziende; evitare il pagamento di
  interessi che graverebbe a carico dell'erario; consentire gli
  eventuali interventi della magistratura per le responsabilità
  degli amministratori precedenti, che altrimenti potrebbero
  essere sottratti alle disposizioni previste dalla legge.
    Articolo 4, comma 1. - La disposizione introduce
  un'interpretazione che potrebbe anche essere superflua in
  quanto dalla lettura sistematica del decreto-legge n. 487 del
  1992 e dalle considerazioni che in linea generale erano state
  fatte da un'autorevole dottrina, il ricorso, previsto
  esplicitamente, alla liquidazione coatta amministrativa non
  esclude anche l'eventualità del concordato giudiziario.
  Tuttavia, in un quadro di semplificazione e di
  interpretazione, si considera opportuna la precisazione che
  viene introdotta.
    Articolo 4, comma 2. - Viene introdotta un'equiparazione
  delle vendite effettuate prima del concordato o della
  liquidazione coatta da parte del commissario liquidatore a
  quelle compiute nell'ambito delle procedure di cui alla legge
  fallimentare, in modo che in nessun caso possa aversi
  un'azione di creditori delle aziende trasferite nei confronti
  degli aventi causa.  In tal modo questi ultimi non corrono
  alcun rischio e i creditori a loro volta non hanno una
  posizione differenziata da quella che avrebbero in sede di
  concordato preventivo o di liquidazione coatta
  amministrativa.
    Articolo 4, comma 3. - Tale comma renderebbe possibile la
  conversione dei crediti infragruppo in capitale da parte delle
  società controllate dall'EFIM in liquidazione anche
  nell'ipotesi in cui le stesse siano poste in liquidazione
  volontaria ovvero in liquidazione coatta amministrativa.  La
  norma consentirebbe l'attuazione di un'importante misura volta
  ad agevolare il trasferimento a terzi delle aziende da
  dismettere, operando una riduzione dell'indebitamento
  complessivo delle aziende stesse e prevedendo comunque,
  mediante rinvio alla procedura di individuazione dei crediti
  di cui all'articolo 7, comma 3, una valutazione caso per caso
  in ordine all'opportunità dell'operazione in relazione ai
  diversi interessi coinvolti.
    Articolo 5. - L'aggiunta dell'inciso "nonché dei debiti di
  cui all'articolo 6, comma 4," permette, in presenza di
  situazioni urgenti, di pagare non solo i debiti a breve
  termine ma anche quelli a medio e lungo termine prima
  dell'approvazione dell'elenco dei crediti di cui all'articolo
  5, comma 4, del decreto-legge n. 487 del 1992.
    Articolo 6. - La disposizione non era presente nel
  decreto-legge n. 471 del 1993.  L'applicazione pratica
  dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 487 del 1992 ha
  evidenziato la tipicità e specialità della procedura di
  liquidazione dell'EFIM con particolare riguardo alla
  formazione dello stato passivo.  L'elenco dei crediti deve
  considerarsi dinamico e non statico perché redatto in
  applicazione delle modalità stabilite dal commissario
  liquidatore, stabilite a loro volta sulla base del
  decreto-legge e che prevedono, tra l'altro, la corresponsione
  di interessi legali.  Infatti va tenuto conto della particolare
  fattispecie dei rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, del
  citato decreto-legge n. 487 del 1992, che, ove non interrotti,
  rimangono in vita fino alla loro naturale scadenza.  Infine, è
  opportuno prendere in considerazione i casi in cui
  successivamente o durante la redazione dello stato passivo si
  giunga ad accordi transattivi come è avvenuto nel caso di
  banche estere e come dovrà avvenire presumibilmente per taluni
  casi di aziende del comparto dell'alluminio, o nei casi in cui
  le società siano poste in liquidazione in tempi diversi,
  ricordando che la liquidazione è condizione necessaria per il
  pagamento dei debiti delle società controllate al 100 per
  cento.  Si rende quindi necessaria una elasticità maggiore e
  quindi la possibilità di modificare lo stato passivo
  approvato, possibilità del resto già implicita nella normativa
  vigente.
 
                               Pag. 4
 
    Articolo 7. - Con la nuova formulazione del comma 7
  dell'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, il
  commissario viene esonerato dall'obbligo di riversare in
  Tesoreria le somme riscosse che costituiscono mezzi propri, al
  fine di consentire una diretta e flessibile gestione delle
  risorse affluite alla gestione liquidatoria a seguito di
  dismissioni o altri recuperi di liquidità, soprattutto per
  concludere al meglio le operazioni di pagamento in sede di
  concordato in particolare con riguardo ai crediti di scarsa
  entità.
    Articoli 8 e 9. - Per ragioni di equità si è ritenuto
  giusto estendere anche alle imprese commerciali con meno di 50
  dipendenti e a quelle di servizi con meno di 100 dipendenti i
  benefici della "legge Prodi", tenendo anche conto delle
  differenze di numero occupati che esistono con le imprese
  di carattere industriale.
    Articolo 10. - La disposizione è volta a consentire,
  compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione
  liquidatoria e con i requisiti occorrenti per l'instaurazione
  di rapporti di impiego pubblico, il recupero delle
  professionalità ancora utilizzabili da parte della pubblica
  amministrazione, assicurando garanzie di effettiva
  utilizzabilità del personale attualmente dipendente dall'EFIM.
  Peraltro, la possibilità di configurare un nuovo rapporto di
  impiego pubblico viene subordinata alla cessazione del
  preesistente rapporto di lavoro, con conseguente novativa
  riassunzione presso le amministrazioni dello Stato.
 
DATA=940124 FASCID=DDL11-3653 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=3653 TOTPAG=0010 TOTDOC=0015 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=019 PAGFIN=0004 RIGFIN=028 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=365300 00 FASCIDC=11DDL3653 SORTNAV=0365300 000 00000 ZZDDLC3653 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati