| Onorevoli Deputati! -- Con il presente provvedimento
viene reiterato, con alcune integrazioni e modificazioni, il
decreto-legge 23 novembre 1993, n. 471, decaduto per
decorrenza dei termini.
Il presente decreto ovviamente conserva carattere di
necessità ed urgenza in quanto volto ad assicurare al
commissario liquidatore dell'EFIM ulteriori strumenti
operativi,
integrativi di quelli già contenuti nel decreto-legge n. 487
del 1992, convertito dalla legge n. 33 del 1993, e nei
successivi provvedimenti di urgenza (decreto-legge n. 154 del
1993, convertito dalla legge n. 242 del 1993, recante
disposizioni interpretative del predetto decreto-legge
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n. 487 del 1992; decreto-legge 23 dicembre 1993, n.
532, recante disposizioni urgenti concernenti i crediti
commerciali vantati da piccole e medie imprese nei confronti
dell'EFIM e delle società controllate; decreto-legge 13
gennaio 1994, n. 22, recante interventi urgenti a sostegno
dell'economia (articolo 4), al fine di una più efficace ed
efficiente azione di perseguimento degli obiettivi già
individuati nel predetto decreto-legge n. 487 del 1992 di
soppressione dell'EFIM.
Le modifiche ed integrazioni proposte hanno
fondamentalmente natura tecnica in quanto sono dettate da
esigenze emerse in corso di attuazione delle operazioni di
liquidazione e si inquadrano nella stessa logica del citato
decreto-legge interpretativo n. 154 del 1993, nel senso di
rendere immediatamente disponibili quei meccanismi e strumenti
atti a soddisfare le suddette esigenze, fermo restando,
pertanto, il complessivo sistema finanziario definito dal
decreto-legge n. 487 del 1992, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Si fornisce di seguito un rapido commento alle singole
disposizioni.
Articolo 1, comma 1. - La disposizione consentirebbe alle
società controllate, per le quali è prevista la vendita e che
hanno superato i limiti legali di durata previsti dalla
normativa sulla cassa integrazione guadagni, di poter
ricorrere ad una cassa integrazione "ponte" che copra il
periodo intercorrente tra la cessazione dell'intervento
ordinario o straordinario e l'alienazione della società o
dell'azienda.
Articolo 1, comma 2. - Tale comma consentirebbe al
commissario liquidatore di soddisfare contingenti necessità
economiche e finanziarie delle società che, nonostante il
ricorso alla cassa integrazione guadagni per una parte del
personale o a procedure di mobilità, non sono in grado di far
fronte al pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri
per il personale in servizio che assicuri il mantenimento del
minimo livello produttivo aziendale. Le risorse verrebbero
prelevate dalla dotazione di cui dispone il commissario ai
sensi dell'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del citato
decreto-legge n. 487 del 1992, indipendentemente dai
presupposti richiesti dalla "legge Prodi" ivi richiamata.
Articolo 2, comma 1. - L'articolo 2 viene incontro alla
necessità di interpretare e di chiarire il rapporto fra le
posizioni delle società controllate dall'EFIM operanti nel
settore della difesa ed aerospaziale, debitamente autorizzate
all'esercizio di queste attività, e le aziende gestite dalle
stesse società che hanno assunto una individualità operativa
differenziata con il contratto di affitto con l'IRI e il
successivo passaggio alla Finmeccanica. In particolare, la
disposizione chiarisce che gli effetti delle autorizzazioni e
licenze rilasciate alle società si estendono anche alle
aziende superando dubbi interpretativi ed operativi che erano
sorti o che potevano sorgere.
Articolo 2, comma 2. - Tale comma contiene una necessaria
puntualizzazione considerato che il 18 gennaio le aziende del
settore Difesa sono state effettivamente cedute e che i
cedenti in alcuni casi erano titolari dei contratti in forza
di una legge o di un provvedimento amministrativo o di un
contratto con la pubblica amministrazione; in mancanza di tale
specificazione i contratti rimarrebbero in capo alle società
che ovviamente non sono in grado di produrre nulla in quanto
prive delle aziende.
Articolo 2, comma 3. - Con tale disposizione viene
garantita la verifica dei requisiti legali in relazione alla
continuità delle autorizzazioni e delle licenze assicurate dal
comma 1, ai fini della sussistenza dei connessi presupposti,
stante la particolare e delicata natura delle attività
prestate dalle imprese che succedono nella produzione e
commercio di armi e materiali da guerra.
Articolo 3. - La disposizione, non presente nel
decreto-legge n. 471 del 1993, modifica il decreto-legge n.
487 del 1992, nel senso di estendere il potere del commissario
liquidatore di richiedere la liquidazione coatta
amministrativa (potere già previsto nel citato decreto-legge
n. 487 del 1992) per tutte le società controllate
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dall'EFIM e non solo per quelle non suscettibili di utile
trasferimento. In proposito va fatto presente che
l'ampliamento della possibilità di ricorso alla liquidazione
coatta amministrativa è volto a cogliere i pregi di tale
procedura, che possono essere riassunti come segue: favorire
il trasferimento delle aziende; evitare il pagamento di
interessi che graverebbe a carico dell'erario; consentire gli
eventuali interventi della magistratura per le responsabilità
degli amministratori precedenti, che altrimenti potrebbero
essere sottratti alle disposizioni previste dalla legge.
Articolo 4, comma 1. - La disposizione introduce
un'interpretazione che potrebbe anche essere superflua in
quanto dalla lettura sistematica del decreto-legge n. 487 del
1992 e dalle considerazioni che in linea generale erano state
fatte da un'autorevole dottrina, il ricorso, previsto
esplicitamente, alla liquidazione coatta amministrativa non
esclude anche l'eventualità del concordato giudiziario.
Tuttavia, in un quadro di semplificazione e di
interpretazione, si considera opportuna la precisazione che
viene introdotta.
Articolo 4, comma 2. - Viene introdotta un'equiparazione
delle vendite effettuate prima del concordato o della
liquidazione coatta da parte del commissario liquidatore a
quelle compiute nell'ambito delle procedure di cui alla legge
fallimentare, in modo che in nessun caso possa aversi
un'azione di creditori delle aziende trasferite nei confronti
degli aventi causa. In tal modo questi ultimi non corrono
alcun rischio e i creditori a loro volta non hanno una
posizione differenziata da quella che avrebbero in sede di
concordato preventivo o di liquidazione coatta
amministrativa.
Articolo 4, comma 3. - Tale comma renderebbe possibile la
conversione dei crediti infragruppo in capitale da parte delle
società controllate dall'EFIM in liquidazione anche
nell'ipotesi in cui le stesse siano poste in liquidazione
volontaria ovvero in liquidazione coatta amministrativa. La
norma consentirebbe l'attuazione di un'importante misura volta
ad agevolare il trasferimento a terzi delle aziende da
dismettere, operando una riduzione dell'indebitamento
complessivo delle aziende stesse e prevedendo comunque,
mediante rinvio alla procedura di individuazione dei crediti
di cui all'articolo 7, comma 3, una valutazione caso per caso
in ordine all'opportunità dell'operazione in relazione ai
diversi interessi coinvolti.
Articolo 5. - L'aggiunta dell'inciso "nonché dei debiti di
cui all'articolo 6, comma 4," permette, in presenza di
situazioni urgenti, di pagare non solo i debiti a breve
termine ma anche quelli a medio e lungo termine prima
dell'approvazione dell'elenco dei crediti di cui all'articolo
5, comma 4, del decreto-legge n. 487 del 1992.
Articolo 6. - La disposizione non era presente nel
decreto-legge n. 471 del 1993. L'applicazione pratica
dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 487 del 1992 ha
evidenziato la tipicità e specialità della procedura di
liquidazione dell'EFIM con particolare riguardo alla
formazione dello stato passivo. L'elenco dei crediti deve
considerarsi dinamico e non statico perché redatto in
applicazione delle modalità stabilite dal commissario
liquidatore, stabilite a loro volta sulla base del
decreto-legge e che prevedono, tra l'altro, la corresponsione
di interessi legali. Infatti va tenuto conto della particolare
fattispecie dei rapporti di cui all'articolo 6, comma 4, del
citato decreto-legge n. 487 del 1992, che, ove non interrotti,
rimangono in vita fino alla loro naturale scadenza. Infine, è
opportuno prendere in considerazione i casi in cui
successivamente o durante la redazione dello stato passivo si
giunga ad accordi transattivi come è avvenuto nel caso di
banche estere e come dovrà avvenire presumibilmente per taluni
casi di aziende del comparto dell'alluminio, o nei casi in cui
le società siano poste in liquidazione in tempi diversi,
ricordando che la liquidazione è condizione necessaria per il
pagamento dei debiti delle società controllate al 100 per
cento. Si rende quindi necessaria una elasticità maggiore e
quindi la possibilità di modificare lo stato passivo
approvato, possibilità del resto già implicita nella normativa
vigente.
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Articolo 7. - Con la nuova formulazione del comma 7
dell'articolo 5 del decreto-legge n. 487 del 1992, il
commissario viene esonerato dall'obbligo di riversare in
Tesoreria le somme riscosse che costituiscono mezzi propri, al
fine di consentire una diretta e flessibile gestione delle
risorse affluite alla gestione liquidatoria a seguito di
dismissioni o altri recuperi di liquidità, soprattutto per
concludere al meglio le operazioni di pagamento in sede di
concordato in particolare con riguardo ai crediti di scarsa
entità.
Articoli 8 e 9. - Per ragioni di equità si è ritenuto
giusto estendere anche alle imprese commerciali con meno di 50
dipendenti e a quelle di servizi con meno di 100 dipendenti i
benefici della "legge Prodi", tenendo anche conto delle
differenze di numero occupati che esistono con le imprese
di carattere industriale.
Articolo 10. - La disposizione è volta a consentire,
compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione
liquidatoria e con i requisiti occorrenti per l'instaurazione
di rapporti di impiego pubblico, il recupero delle
professionalità ancora utilizzabili da parte della pubblica
amministrazione, assicurando garanzie di effettiva
utilizzabilità del personale attualmente dipendente dall'EFIM.
Peraltro, la possibilità di configurare un nuovo rapporto di
impiego pubblico viene subordinata alla cessazione del
preesistente rapporto di lavoro, con conseguente novativa
riassunzione presso le amministrazioni dello Stato.
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