| ...Decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 1994.
Norme di interpretazione e di modificazione del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive integrazioni, concernente soppressione
dell'EFIM.
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| 1. Le autorizzazioni e licenze rilasciate ai sensi della
legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché delle altre leggi sulla
produzione e commercio di armi e materiali di armamento, alle
società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono estese alle aziende date
in affitto o trasferite a norma del predetto articolo a
partire dalla data di inizio dell'affitto e fino
all'espletamento degli obblighi contrattuali assunti.
2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende
operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i
cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di
aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le
società cedenti erano titolari in forza di legge o di
provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica
amministrazione.
3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi
competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti
interessati, del possesso dei requisiti richiesti da
disposizioni di legge, nonché dell'assenza dei divieti e dalle
decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi
procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni,
licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per
quelli, in corso di validità, già rilasciati per il compimento
di specifici affari od operazioni da effettuarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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