| ...Decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 1994.
Norme di interpretazione e di modificazione del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive integrazioni, concernente soppressione
dell'EFIM.
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| 1. Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di
impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di
fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento
giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il
predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la
riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle
pubbliche amministrazioni. Tale termine può essere prorogato,
in relazione alle esigenze di compatibilità con la gestione
commissariale, con decreti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro.
2. Con decreti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le
condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei
ruoli delle amministrazioni pubbliche, previa determinazione
dei carichi di lavoro, nei limiti delle esistenti dotazioni
organiche e compatibilmente con le esigenze della
liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal
rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla
stessa data.
3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo
si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7
febbraio 1979, n. 29.
4. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle
comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono
determinate le corrispondenze tra le qualifiche e profili
vigenti per il personale delle amministrazioni statali.
5. Al personale riassunto compete il trattamento
economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque
titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale
in cui ciascun dipendente è inquadrato.
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