| All'articolo 10:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il personale del soppresso EFIM e delle società
finanziarie e di servizi da esso controllate, poste o da porsi
in liquidazione, cessa dal rapporto di impiego decorsi
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso
spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale
data. Entro lo stesso termine il predetto personale, ivi
compreso il personale il cui rapporto di lavoro su decisione
del commissario liquidatore dell'ente medesimo è cessato dopo
il 21 luglio 1993, ha facoltà di presentare domanda per la
riassunzione nelle pubbliche amministrazioni con la procedura
di cui al comma 2. Tale termine può essere prorogato, in
relazione alle esigenze di compatibilità con la gestione
commissariale, con decreti della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del tesoro".
| |