| PARERE FAVOREVOLE
a condizione che:
all'articolo 1, comma 1, sia aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"Agli stessi intervenuti sono ammesse tutte le società di
servizi e le società finanziarie del soppresso EFIM,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati";
all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 5 si utilizzi il
concetto di "assunzione" e non di "riassunzione", dal momento
che si è in presenza dell'instaurazione di un rapporto di
lavoro con un nuovo datore di lavoro;
all'articolo 10, comma 2, le parole: "di cui al comma
1, cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in
servizio alla data stessa" siano sostituite dalle seguenti:
"in servizio alla data del 21 luglio 1993";
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
prevedere idonee misure che consentano l'utilizzo delle
professionalità e delle esperienze del personale EFIMDATA,
ipotizzando un raccordo con le aziende informatiche dell'IRI,
come è avvenuto per il settore manifatturiero della Difesa.
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