| ...Decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 1994.
Norme di interpretazione e di modificazione del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e
successive integrazioni, concernente soppressione
dell'EFIM.
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| 1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e
finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi
ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per
il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli
stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure
previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo
massimo di sei mesi.
2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle
aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi,
mediante il mantenimento in
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servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli
interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione
guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n.
223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione
liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il
commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di
cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33.
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