Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17498
DDL3653-0009
Relazione Camera n. 3653-A (DDL11-3653-A)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C3653A. TESTIPDL
...C3653A.
...Decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 1994. Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.
Pag. 7 Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3653A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  Sino a quando non sia stata presentata domanda di
  liquidazione coatta amministrativa, le società controllate
  dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19
  dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di
  concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio
  decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del
  commissario liquidatore che potrà presentare anche
  direttamente la stessa domanda.
      2.  Qualora l'autorità competente abbia disposto la
  liquidazione coatta amministrativa di una delle società
  controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del
  decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero
  abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato
  preventivo di cui al comma 1, gli atti previsti nel comma 1
  dell'articolo 4 del citato decreto-legge compiuti dal
  commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore
  all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta
  amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli
  stessi effetti di quelli posti in essere dal commissario
  nominato a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per
  la procedura effettivamente instaurata.
      3.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3,
  del decretolegge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo
  la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti
  in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati
  da società controllate dall'ente soppresso poste in
  liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di
  cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e
  6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta
  amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo
  1942, n. 267.
 
DATA=940124 FASCID=DDL11-3653-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3653 TOTPAG=0009 TOTDOC=0016 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=001 PAGFIN=0007 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=365300A00 FASCIDC=11DDL3653 A SORTNAV=0365300A000 00000 ZZDDLC3653A NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati