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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17504
DDL3653-0015
Relazione Camera n. 3653-A (DDL11-3653-A)
(suddiviso in 16 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C3653A. TESTIPDL
...C3653A.
...Decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24 gennaio 1994. Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM.
Pag. 9 Articolo 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3653A ZZ11 ZZDL ZZRM
      1.  Il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di
  impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di
  fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento
  giuridico vigente a tale data.  Entro lo stesso termine, il
  predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la
  riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle
  pubbliche amministrazioni.  Tale termine può essere prorogato,
  in relazione alle esigenze di compatibilità con la gestione
  commissariale, con decreti della Presidenza del Consiglio dei
  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
  con il Ministro del tesoro.
      2.  Con decreti della Presidenza del Consiglio dei
  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
  con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le
  condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei
  ruoli delle amministrazioni pubbliche, previa determinazione
  dei carichi di lavoro, nei limiti delle esistenti dotazioni
  organiche e compatibilmente con le esigenze della
  liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal
  rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in
  vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla
  stessa data.
      3.  Al personale riassunto ai sensi del presente articolo
  si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7
  febbraio 1979, n. 29.
      4.  Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle
  comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono
  determinate le corrispondenze tra le qualifiche e profili
  vigenti per il personale delle amministrazioni statali.
      5.  Al personale riassunto compete il trattamento
  economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque
  titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale
  in cui ciascun dipendente è inquadrato.
 
DATA=940124 FASCID=DDL11-3653-A TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=RM NSTA=3653 TOTPAG=0009 TOTDOC=0016 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0009 RIGINIZ=001 PAGFIN=0009 RIGFIN=036 UPAG=SI PAGEIN=9 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=365300A00 FASCIDC=11DDL3653 A SORTNAV=0365300A000 00000 ZZDDLC3653A NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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