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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17511
DDL3654-0002
Relazione Camera n. 3654-A (DDL11-3654-A)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3654A. TESTIPDL
...C3654A.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC3654A ZZ11 ZZRL ZZRM
    Onorevoli  Colleghi! - La Commissione affari esteri e
  comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3654 con
  l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
  del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
  presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1625), che
  viene allegata.
 
                               Pag. 2
 
                                                    Allegato
      Il Consiglio europeo di Edimburgo, tenutosi l'11 ed il 12
  dicembre 1992, nel contesto delle iniziative volte a
  promuovere la ripresa economica in Europa, approvò la proposta
  di istituire un Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
  invitando il Consiglio dei ministri della CEE e la Banca
  europea per gli investimenti (BEI) a prendere in
  considerazione l'istituzione, quanto più rapida possibile, di
  tale Fondo.
      Nell'ambito della BEI i lavori preparatori sono stati
  coordinati da un apposito gruppo di lavoro presieduto dal
  direttore generale del Ministero del tesoro italiano.
      A livello di Consiglio dei ministri della Comunità, il
  Comitato dei rappresentanti permanenti a ciò delegato, una
  volta trovato l'accordo politico sulle integrazioni al testo
  del Protocollo sullo Statuto della BEI (allegato al Trattato
  istitutivo della Comunità economica europea) necessario a dar
  vita al FEI, si è costituito in Conferenza intergovernativa
  che, in data 25 marzo 1993, ha approvato il testo
  convenuto.
      Ai fini di promuovere l'autorizzazione alla ratifica di
  tale Atto internazionale si è provveduto, da parte dei
  competenti uffici, a redigere il disegno di legge cui si
  riferisce la presente relazione.
      Il Fondo sarà un'organizzazione trilaterale, cui
  parteciperanno la Comunità, la BEI ed altre istituzioni
  finanziarie.
      Il Fondo si porrà gli obiettivi principali di contribuire
  al consolidamento del mercato interno e promuovere la coesione
  economica e sociale.  Il sostegno del FEI andrà soprattutto a
  progetti infrastrutturali di grande portata nell'ambito delle
  reti transeuropee ed alle piccole e medie imprese,
  specialmente se ubicate in regioni che usufruiscono
  dell'assistenza comunitaria.  Altri progetti, ad esempio nel
  settore della tutela ambientale e della produzione di energia,
  potranno essere ammessi a beneficiare di tale sostegno in un
  secondo momento, previa decisione degli organi direttivi del
  Fondo.
      L'attività del Fondo si esplicherà prevalentemente sotto
  forma di concessione di garanzia finanziaria; il finanziamento
  azionario costituirà un'attività secondaria, da sviluppare in
  un momento successivo.  La garanzia dei finanziamenti
  costituisce, insieme agli studi di fattibilità ed alle
  sovvenzioni in conto interesse, uno dei tre mezzi contemplati
  dal Trattato sull'Unione (titolo XII, articolo 129 C del nuovo
  testo del Trattato istitutivo della CEE) per concentrare gli
  interventi finanziari dalla Comunità a favore dei progetti di
  reti transeuropee.  Il fatto di prendere in considerazione
  anche le piccole e medie imprese, con particolare riguardo a
  quelle ubicate in regioni che usufruiscono dell'assistenza
  comunitaria, corrisponde d'altro canto agli obiettivi del
  titolo XIII (Industria) e del titolo XIV (Coesione economica e
 
                               Pag. 3
 
  sociale) del nuovo Trattato.  L'attività del Fondo verrà
  all'occorrenza coordinata con altre forme d'intervento
  comunitario.
      Nelle intenzioni l'attività del FEI dovrà rivolgersi
  principalmente a progetti organizzati integralmente o
  parzialmente su basi commerciali o comunque di
  autofinanziamento.  L'esistenza del Fondo agevolerà così il
  finanziamento privato delle infrastrutture, fornendo un
  completamento od una alternativa al ricorso alle garanzie
  governative in questo campo.  Il criterio della validità
  economica costituirà parimenti un elemento fondamentale
  dell'impostazione seguita nei confronti delle piccole e medie
  imprese.
      Il FEI infatti dovrà operare in base a criteri di
  autonomia finanziaria cercando di ottenere un livello
  accettabile di redditività del capitale investito praticando
  tariffe allineate a quelle correnti sul mercato.
      L'unito provvedimento non è stato corredato della
  relazione tecnica, prevista dall'articolo 11- ter,  comma
  2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo
  7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta
  nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del
  bilancio dello Stato.
 
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