| Onorevoli Colleghi! - La Commissione affari esteri e
comunitari ha approvato il disegno di legge n. 3654 con
l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma,
del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge
presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1625), che
viene allegata.
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Allegato
Il Consiglio europeo di Edimburgo, tenutosi l'11 ed il 12
dicembre 1992, nel contesto delle iniziative volte a
promuovere la ripresa economica in Europa, approvò la proposta
di istituire un Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
invitando il Consiglio dei ministri della CEE e la Banca
europea per gli investimenti (BEI) a prendere in
considerazione l'istituzione, quanto più rapida possibile, di
tale Fondo.
Nell'ambito della BEI i lavori preparatori sono stati
coordinati da un apposito gruppo di lavoro presieduto dal
direttore generale del Ministero del tesoro italiano.
A livello di Consiglio dei ministri della Comunità, il
Comitato dei rappresentanti permanenti a ciò delegato, una
volta trovato l'accordo politico sulle integrazioni al testo
del Protocollo sullo Statuto della BEI (allegato al Trattato
istitutivo della Comunità economica europea) necessario a dar
vita al FEI, si è costituito in Conferenza intergovernativa
che, in data 25 marzo 1993, ha approvato il testo
convenuto.
Ai fini di promuovere l'autorizzazione alla ratifica di
tale Atto internazionale si è provveduto, da parte dei
competenti uffici, a redigere il disegno di legge cui si
riferisce la presente relazione.
Il Fondo sarà un'organizzazione trilaterale, cui
parteciperanno la Comunità, la BEI ed altre istituzioni
finanziarie.
Il Fondo si porrà gli obiettivi principali di contribuire
al consolidamento del mercato interno e promuovere la coesione
economica e sociale. Il sostegno del FEI andrà soprattutto a
progetti infrastrutturali di grande portata nell'ambito delle
reti transeuropee ed alle piccole e medie imprese,
specialmente se ubicate in regioni che usufruiscono
dell'assistenza comunitaria. Altri progetti, ad esempio nel
settore della tutela ambientale e della produzione di energia,
potranno essere ammessi a beneficiare di tale sostegno in un
secondo momento, previa decisione degli organi direttivi del
Fondo.
L'attività del Fondo si esplicherà prevalentemente sotto
forma di concessione di garanzia finanziaria; il finanziamento
azionario costituirà un'attività secondaria, da sviluppare in
un momento successivo. La garanzia dei finanziamenti
costituisce, insieme agli studi di fattibilità ed alle
sovvenzioni in conto interesse, uno dei tre mezzi contemplati
dal Trattato sull'Unione (titolo XII, articolo 129 C del nuovo
testo del Trattato istitutivo della CEE) per concentrare gli
interventi finanziari dalla Comunità a favore dei progetti di
reti transeuropee. Il fatto di prendere in considerazione
anche le piccole e medie imprese, con particolare riguardo a
quelle ubicate in regioni che usufruiscono dell'assistenza
comunitaria, corrisponde d'altro canto agli obiettivi del
titolo XIII (Industria) e del titolo XIV (Coesione economica e
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sociale) del nuovo Trattato. L'attività del Fondo verrà
all'occorrenza coordinata con altre forme d'intervento
comunitario.
Nelle intenzioni l'attività del FEI dovrà rivolgersi
principalmente a progetti organizzati integralmente o
parzialmente su basi commerciali o comunque di
autofinanziamento. L'esistenza del Fondo agevolerà così il
finanziamento privato delle infrastrutture, fornendo un
completamento od una alternativa al ricorso alle garanzie
governative in questo campo. Il criterio della validità
economica costituirà parimenti un elemento fondamentale
dell'impostazione seguita nei confronti delle piccole e medie
imprese.
Il FEI infatti dovrà operare in base a criteri di
autonomia finanziaria cercando di ottenere un livello
accettabile di redditività del capitale investito praticando
tariffe allineate a quelle correnti sul mercato.
L'unito provvedimento non è stato corredato della
relazione tecnica, prevista dall'articolo 11- ter, comma
2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo
7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto non comporta
nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del
bilancio dello Stato.
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