| All'articolo 1:
al comma 1, lettera h), capoverso 1, secondo
periodo, le parole da: "della comunicazione" fino alla
fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: "delle
comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge
29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni";
al comma 3, dopo la lettera b), è aggiunta la
seguente:
"b-bis) all'articolo 48 il primo comma è sostituito
dal seguente: "Il contribuente può sanare, senza applicazione
delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti, le
omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili,
ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto
comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad
effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e
contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale
all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare,
stabilita nella misura: a) del 5 per cento; b)
del 20 per cento; c) del 40 per cento; d) del 60
per cento, ove la regolarizzazione avvenga, rispettivamente:
a) entro trenta giorni dalla scadenza del termine
relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella
quale l'operazione doveva essere computata; b) entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
della dichiarazione annuale; c) entro il termine di
presentazione della dichiarazione dell'anno successivo; d)
entro il termine di presentazione della dichiarazione per
il secondo anno successivo. L'ammontare dei versamenti a
titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui
all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel
registro di cui all'articolo 23 o 24 ovvero in quello di cui
all'articolo 39, secondo comma. Per le violazioni che non
danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le
sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte
rispettivamente: a) ad un quinto; b) alla metà;
c) ai due terzi; d) ai tre quarti, se gli
adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino
regolarizzati: a) entro trenta giorni dal relativo
termine di scadenza; b) entro i trenta giorni successivi
a quello di scadenza del termine di presentazione della
dichiarazione annuale; c) entro il termine di
presentazione della dichiarazione per l'anno successivo; d)
entro il termine di presentazione della dichiarazione per
il secondo anno successivo. Se i corrispettivi non registrati
vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale
non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle
pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi
in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e
ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione
della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma
pari a un decimo dei corrispettivi non registrati. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché
la
Pag. 4
violazione non sia già stata constatata e che comunque non
siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo
52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni
effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità
per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
516, e successive modificazioni"".
All'articolo 3, al comma 1, lettera e),
capoverso 1, lettera c), dopo il secondo periodo è
inserito il seguente: "Alle assegnazioni effettuate dalle
cooperative edilizie di abitazione non si applica il termine
dei sei mesi riferito alla data della stipulazione del
contratto di mutuo".
Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
"Art. 6- bis. - (Abrogazione del quarto comma
dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745). -
1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre
1962, n. 1745, è abrogato".
Pag. 5
DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1993, N. 503
| |