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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17517
DDL3655-0003
Progetto di legge Camera n. 3655 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3655)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3655. TESTIPDL
...C3655.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 3 Allegato. MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1993, N. 503
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC3655 ZZ11 ZZPD ZZTR
        All'articolo 1:
          al comma 1, lettera  h),  capoverso 1, secondo
  periodo, le parole da:  "della comunicazione"  fino alla
  fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:  "delle
  comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge
  29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni";
        al comma 3, dopo la lettera  b),  è aggiunta la
  seguente:
        "b-bis)  all'articolo 48 il primo comma è sostituito
  dal seguente: "Il contribuente può sanare, senza applicazione
  delle sanzioni stabilite negli articoli precedenti, le
  omissioni e le irregolarità relative ad operazioni imponibili,
  ivi comprese quelle di cui all'articolo 26, primo e quarto
  comma, comportanti variazioni in aumento, provvedendo ad
  effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito e
  contestualmente a versare una soprattassa, proporzionale
  all'imposta relativa all'operazione omessa o irregolare,
  stabilita nella misura:  a)  del 5 per cento;  b)
  del 20 per cento;  c)  del 40 per cento;  d)  del 60
  per cento, ove la regolarizzazione avvenga, rispettivamente:
  a)  entro trenta giorni dalla scadenza del termine
  relativo alla liquidazione di cui agli articoli 27 e 33, nella
  quale l'operazione doveva essere computata;  b)  entro
  trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
  della dichiarazione annuale;  c)  entro il termine di
  presentazione della dichiarazione dell'anno successivo;  d)
  entro il termine di presentazione della dichiarazione per
  il secondo anno successivo.  L'ammontare dei versamenti a
  titolo di soprattassa, eseguiti con le modalità di cui
  all'articolo 38, quarto comma, deve essere annotato nel
  registro di cui all'articolo 23 o 24 ovvero in quello di cui
  all'articolo 39, secondo comma.  Per le violazioni che non
  danno luogo a rettifica o ad accertamenti d'imposta le
  sanzioni stabilite negli articoli precedenti sono ridotte
  rispettivamente:  a)  ad un quinto;  b)  alla metà;
  c)  ai due terzi;  d)  ai tre quarti, se gli
  adempimenti omessi o irregolarmente eseguiti risultino
  regolarizzati:  a)  entro trenta giorni dal relativo
  termine di scadenza;  b)  entro i trenta giorni successivi
  a quello di scadenza del termine di presentazione della
  dichiarazione annuale;  c)  entro il termine di
  presentazione della dichiarazione per l'anno successivo;  d)
  entro il termine di presentazione della dichiarazione per
  il secondo anno successivo.  Se i corrispettivi non registrati
  vengono specificatamente indicati nella dichiarazione annuale
  non si fa luogo all'applicazione delle soprattasse e delle
  pene pecuniarie dovute per la violazione dei relativi obblighi
  in materia di bolla di accompagnamento e di scontrino e
  ricevuta fiscale, qualora anteriormente alla presentazione
  della dichiarazione sia stata versata all'ufficio una somma
  pari a un decimo dei corrispettivi non registrati.  Le
  disposizioni di cui al presente comma si applicano sempreché
  la
 
                               Pag. 4
 
  violazione non sia già stata constatata e che comunque non
  siano iniziate le ispezioni e verifiche di cui all'articolo
  52; nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni
  effettuate ai sensi del presente comma è esclusa la punibilità
  per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n.
  516, e successive modificazioni"".
      All'articolo 3, al comma 1, lettera  e),
  capoverso 1, lettera  c),  dopo il secondo periodo è
  inserito il seguente:  "Alle assegnazioni effettuate dalle
  cooperative edilizie di abitazione non si applica il termine
  dei sei mesi riferito alla data della stipulazione del
  contratto di mutuo".
        Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:
      "Art. 6- bis. - (Abrogazione del quarto comma
  dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745). -
  1.  Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre
  1962, n. 1745, è abrogato".
 
                               Pag. 5
 
            DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1993, N. 503
 
DATA=940126 FASCID=DDL11-3655 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3655 TOTPAG=0059 TOTDOC=0011 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=002 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=365500 00 FASCIDC=11DDL3655 SORTNAV=0365500 000 00000 ZZDDLC3655 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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