| Onorevoli Colleghi! -- Ultimamente si assiste ad un
interesse sempre maggiore, da parte dei produttori agricoli,
per la coltivazione razionale di piante officinali:
Lavandula hybrida sp. (Lavandini), Lavandula
officinalis (Lavanda), Salvia sclarea (Salvia
sclarea), Salvia officinalis (Salvia), Artemisia
absinthium (Assenzio romano), Artemisia pontica
(Assenzio gentile), Artemisia valesiaca (Assenzio
pontico), Mentha piperita (Menta), Hyssopus
officinalis (Issopo), Ruta graveoleus (Ruta),
Melissa officinalis (Melissa), Angelica archangelica
(Angelica), Artemisia dracunculus (Estragone),
Hypericum perforatum (Iperico), Anthemis nobilis
(Camomilla romana), Matricaria chamomilla (Camomilla
comune), eccetera.
Alcune di esse sono in fase di rapida espansione in
rapporto alle esigenze di mercato, ed inoltre esse ben si
adattano agli ambienti di montagna e di collina dove si
riscontrano condizioni climatiche favorevoli per il loro
sviluppo, divenendo importanti per l'economia di queste zone
povere.
Le aziende agricole che praticano queste coltivazioni
provvedono con attrezzature in proprio o tramite strutture
gestite in forma associativa alla raccolta, essiccazione ed in
qualche caso distillazione del prodotto verde.
Per alcune essenze è indispensabile la distillazione in
corrente di vapore (es. i lavandini, la lavanda, la salvia
sclarea, l'assenzio romano, l'issopo, l'angelica,
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ecc.), per altre invece la distillazione può divenire
indispensabile per problemi di ordine commerciale.
Molte volte infatti si assiste ad una richiesta di olio
essenziale non deterpenato di tali essenze, altre volte, per
crisi di mercato, si rende necessaria la distillazione del
prodotto per conservarne le caratteristiche qualitative nel
tempo.
Con la distillazione in corrente di vapore e successiva
separazione per decantazione si ottengono gli "oli essenziali
non deterpenati" che sono miscugli aromatici di sostanze
organiche diverse.
La prima fase della distillazione si svolge quasi
esclusivamente nell'ambito delle aziende con attrezzature
semplici di costo contenuto e di facile funzionamento. Alcune
erbe fresche infatti non potrebbero avere una forma di
commercializzazione autonoma in quanto la loro conservazione,
protratta anche solo per qualche ora, potrebbe innescare dei
processi fermentativi
capaci di distruggere la fragranza del profumo.
Ciò dimostra che il prodotto finale venduto dai produttori
non può essere l'erba ricavata dal taglio delle sommità della
pianta, ma pur restando nelle normali e ordinarie lavorazioni
di carattere agricolo, l'essenza grezza che sarà poi oggetto
di successiva deterpenazione da parte delle industrie del
settore ricavandone perciò essenze pure.
Ora non essendo questi prodotti (eccezion fatta per la
menta) elencati sinora tra quelli della parte prima della
tabella A, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i
produttori agricoli che effettuano cessioni di essi, sono
soggetti al versamento proporzionale di imposta.
Si ritiene pertanto che debba essere sanata tale
sperequazione inserendo anche "l'olio essenziale non
deterpenato di altre erbe officinali" al numero 56 della
tabella, insieme alla menta.
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