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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17528
DDL3656-0003
Progetto di legge Camera n. 3656 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3656)
(suddiviso in 19 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C3656. TESTIPDL
...C3656.
...DISEGNO DI LEGGE --
Pag. 3 ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1993, N. 506 --
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZAL ZZDDLC3656 ZZ11 ZZPD ZZTR
      All'articolo 1, al comma 1, capoverso 5- ter,  le
  parole:  "entro il 15 settembre 1993"  sono sostituite
  dalle seguenti:  "entro il 31 gennaio 1994".
      All'articolo 2, al comma 1, capoverso 2, secondo
  periodo, dopo le parole:  "alla natura delle opere"  sono
  inserite le seguenti:  "e non arrechino pregiudizio alla
  qualità delle stesse".
      All'articolo 5:
        al comma 2, dopo le parole:  "domande di
  agevolazione,"  sono inserite le seguenti:  "l'inserimento
  nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati
  all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
  n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
  1992, n.488, e";
        al comma 3, le parole:  "può disporre"  sono
  sostituite dalla seguente:  "dispone";
        dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
      "5- bis.  Le somme derivanti per effetto delle
  revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle
  attività produttive concesse ai sensi del testo unico
  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
  1978, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni,
  nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n.96, sono versate all'entrata del
  bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate,
  con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli
  dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in
  favore della sezione del Fondo di cui al comma 5 del presente
  articolo".
      All'articolo 7:
        al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole:
  "enti pubblici non economici che gestiscono servizi
  pubblici"  sono inserite le seguenti:  "nonché alle
  aziende municipalizzate";
 
                               Pag. 4
 
        al comma 1, il capoverso 5 è sostituito dal
  seguente:
      "5.  Al personale dirigente ed a quello appartenente
  alle qualifiche funzionali iscritto nel ruolo transitorio ad
  esaurimento di cui al comma 1, è attribuito lo stipendio
  iniziale previsto per la qualifica di inquadramento
  incrementato della somma, calcolata secondo le modalità
  previste per le qualifiche dirigenziali statali,
  corrispondente ai bienni di anzianità di qualifica maturata
  alla data del 13 ottobre 1993.  Le indennità corrisposte
  secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se
  previste dalla legge, sono soppresse.  A ciascun dipendente, in
  aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è
  attribuito un assegno personale pensionabile e utile per il
  trattamento di fine rapporto, riassorbibile con qualsiasi
  successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta
  retribuzione e lo stipendio iniziale della qualifica di
  provenienza aumentato di un incremento stipendiale relativo
  alla sola anzianità maturata nella qualifica stessa e
  determinato nella misura prevista per la preesistente
  progressione economica.  Al personale di cui al presente comma
  compete l'indennità integrativa speciale prevista per i
  dipendenti civili dello Stato; altre indennità sono
  riconosciute solo nella misura eventualmente eccedente
  l'importo annuo dell'assegno personale pensionabile.  Il
  compenso per lavoro straordinario viene erogato nei limiti e
  nella misura oraria prevista per il personale delle
  amministrazioni di destinazione.  Il personale che entro il 28
  febbraio 1994 non abbia revocato, con atto formale, la domanda
  di trattenimento in servizio è confermato nel ruolo
  transitorio ad esaurimento ed al personale che cessa dal
  rapporto di impiego entro tale data si applica il disposto del
  comma 2.  Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti al
  personale di cui al comma 1 fino al 31 gennaio 1994";
        al comma 1, capoverso 7, il secondo periodo è
  sostituito dal seguente:  "Al personale che non ha optato
  per la posizione pensionistica di provenienza si applicano le
  disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio
  1979, n.29";
        al comma 1, capoverso 9, le parole:  "all'articolo
  1"  sono sostituite dalle seguenti:  "al comma 1".
      All'articolo 8:
        al comma 1, capoverso 3, dopo le parole:  "della
  Gestione speciale per il terremoto"  sono inserite le
  seguenti:  "e al personale utilizzato a contratto nel numero
  massimo di cinque unità per la realizzazione della Carta
  tecnica meridionale,";  le parole:  "15 gennaio 1994"
  sono sostituite dalle seguenti:  "15 febbraio 1994";
  sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Il
  personale delle sedi periferiche della soppressa Agenzia
  nonché quello in esubero degli enti di cui all'articolo 6
  della legge 1^ marzo 1986, n.64, ivi compreso il personale
  addetto alla gestione separata per il terremoto, in servizio
  alla data del 15 aprile 1993, a richiesta delle regioni può
  essere trasferito alle rispettive regioni.  Per la
  determinazione del trattamento econo-
 
                               Pag. 5
 
  mico sono valutate nel comparto le sole voci della
  retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella
  qualifica.";
        al comma 2, le parole:  "ruolo transitorio di cui
  al comma 1"  sono sostituite dalle seguenti:  "ruolo
  speciale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n.96, come sostituito dall'articolo
  7 del presente decreto";
        al comma 3, le parole:  "dall'articolo 5"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "dall'articolo 7";  è
  aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Si applica, ai
  componenti del nucleo ispettivo, l'articolo 3, comma 8, della
  legge 17 dicembre 1986, n.878.";
        al comma 4, dopo le parole:  "per quattro anni"
  è aggiunta la seguente:  "rinnovabile";
        è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "4- bis.  Le procedure e gli adempimenti previsti
  dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n.730, sono
  prorogati al 31 dicembre 1994".
      Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
      "Art.  8- bis. - 1.  Entro il 31 dicembre 1994
  possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate
  alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui
  all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67,
  iscritte in conto residui per il 1992".
      All'articolo 10, al comma 6, le parole:  "di cui
  all'articolo 19, comma 5",  sono sostituite dalle seguenti:
  "di cui al comma 5".
      All'articolo 13, al comma 1, capoverso 4- bis,
  terzo periodo, le parole:  "della predetta legge"  sono
  sostituite dalle seguenti:  "del predetto decreto-legge".
      All'articolo 14, al comma 1 le parole da:  "Con
  deliberazione"  fino a  "CIPE"  sono sostituite dalle
  seguenti:  "Con deliberazione da adottare entro il 28
  febbraio 1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i
  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome".
      Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
      "Art. 14- bis. - 1.  I finanziamenti erogati
  dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della
  soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
  Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di
  pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi
  dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione dei
  relativi lavori".
 
DATA=940126 FASCID=DDL11-3656 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=TR NSTA=3656 TOTPAG=0043 TOTDOC=0019 NDOC=0003 TIPDOC=P DOCTIT=0002 COMM= FPD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=045 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=365600 00 FASCIDC=11DDL3656 SORTNAV=0365600 000 00000 ZZDDLC3656 NDOC0003 TIPDOCP DOCTIT0002 NDOC0002



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