| All'articolo 1, al comma 1, capoverso 5- ter, le
parole: "entro il 15 settembre 1993" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 gennaio 1994".
All'articolo 2, al comma 1, capoverso 2, secondo
periodo, dopo le parole: "alla natura delle opere" sono
inserite le seguenti: "e non arrechino pregiudizio alla
qualità delle stesse".
All'articolo 5:
al comma 2, dopo le parole: "domande di
agevolazione," sono inserite le seguenti: "l'inserimento
nel quale è determinato sulla base dei criteri indicati
all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
n.415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n.488, e";
al comma 3, le parole: "può disporre" sono
sostituite dalla seguente: "dispone";
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
"5- bis. Le somme derivanti per effetto delle
revoche disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore delle
attività produttive concesse ai sensi del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n.218, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere rispettivamente riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato concernenti le assegnazioni in
favore della sezione del Fondo di cui al comma 5 del presente
articolo".
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 4, primo periodo, dopo le parole:
"enti pubblici non economici che gestiscono servizi
pubblici" sono inserite le seguenti: "nonché alle
aziende municipalizzate";
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al comma 1, il capoverso 5 è sostituito dal
seguente:
"5. Al personale dirigente ed a quello appartenente
alle qualifiche funzionali iscritto nel ruolo transitorio ad
esaurimento di cui al comma 1, è attribuito lo stipendio
iniziale previsto per la qualifica di inquadramento
incrementato della somma, calcolata secondo le modalità
previste per le qualifiche dirigenziali statali,
corrispondente ai bienni di anzianità di qualifica maturata
alla data del 13 ottobre 1993. Le indennità corrisposte
secondo l'ordinamento della soppressa Agenzia, anche se
previste dalla legge, sono soppresse. A ciascun dipendente, in
aggiunta alla retribuzione come sopra determinata, è
attribuito un assegno personale pensionabile e utile per il
trattamento di fine rapporto, riassorbibile con qualsiasi
successivo miglioramento, pari alla differenza tra la predetta
retribuzione e lo stipendio iniziale della qualifica di
provenienza aumentato di un incremento stipendiale relativo
alla sola anzianità maturata nella qualifica stessa e
determinato nella misura prevista per la preesistente
progressione economica. Al personale di cui al presente comma
compete l'indennità integrativa speciale prevista per i
dipendenti civili dello Stato; altre indennità sono
riconosciute solo nella misura eventualmente eccedente
l'importo annuo dell'assegno personale pensionabile. Il
compenso per lavoro straordinario viene erogato nei limiti e
nella misura oraria prevista per il personale delle
amministrazioni di destinazione. Il personale che entro il 28
febbraio 1994 non abbia revocato, con atto formale, la domanda
di trattenimento in servizio è confermato nel ruolo
transitorio ad esaurimento ed al personale che cessa dal
rapporto di impiego entro tale data si applica il disposto del
comma 2. Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti al
personale di cui al comma 1 fino al 31 gennaio 1994";
al comma 1, capoverso 7, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: "Al personale che non ha optato
per la posizione pensionistica di provenienza si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio
1979, n.29";
al comma 1, capoverso 9, le parole: "all'articolo
1" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1".
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso 3, dopo le parole: "della
Gestione speciale per il terremoto" sono inserite le
seguenti: "e al personale utilizzato a contratto nel numero
massimo di cinque unità per la realizzazione della Carta
tecnica meridionale,"; le parole: "15 gennaio 1994"
sono sostituite dalle seguenti: "15 febbraio 1994";
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
personale delle sedi periferiche della soppressa Agenzia
nonché quello in esubero degli enti di cui all'articolo 6
della legge 1^ marzo 1986, n.64, ivi compreso il personale
addetto alla gestione separata per il terremoto, in servizio
alla data del 15 aprile 1993, a richiesta delle regioni può
essere trasferito alle rispettive regioni. Per la
determinazione del trattamento econo-
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mico sono valutate nel comparto le sole voci della
retribuzione base e dell'anzianità effettiva nella
qualifica.";
al comma 2, le parole: "ruolo transitorio di cui
al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo
speciale di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96, come sostituito dall'articolo
7 del presente decreto";
al comma 3, le parole: "dall'articolo 5" sono
sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 7"; è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica, ai
componenti del nucleo ispettivo, l'articolo 3, comma 8, della
legge 17 dicembre 1986, n.878.";
al comma 4, dopo le parole: "per quattro anni"
è aggiunta la seguente: "rinnovabile";
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4- bis. Le procedure e gli adempimenti previsti
dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n.730, sono
prorogati al 31 dicembre 1994".
Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
"Art. 8- bis. - 1. Entro il 31 dicembre 1994
possono comunque essere utilizzate, con le finalità orientate
alla ricostruzione del Belice, le somme non impegnate di cui
all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67,
iscritte in conto residui per il 1992".
All'articolo 10, al comma 6, le parole: "di cui
all'articolo 19, comma 5", sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al comma 5".
All'articolo 13, al comma 1, capoverso 4- bis,
terzo periodo, le parole: "della predetta legge" sono
sostituite dalle seguenti: "del predetto decreto-legge".
All'articolo 14, al comma 1 le parole da: "Con
deliberazione" fino a "CIPE" sono sostituite dalle
seguenti: "Con deliberazione da adottare entro il 28
febbraio 1994, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome".
Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:
"Art. 14- bis. - 1. I finanziamenti erogati
dalla Cassa depositi e prestiti in sostituzione della
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno per la realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità devono, in ogni caso, essere comprensivi
dell'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'esecuzione dei
relativi lavori".
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