| 1. Al comma 1 dell'articolo 15- bis della legge 19
marzo 1990, n.55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge
31 maggio 1991, n.164, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1991, n.221, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di
sindaco, di presidente della provincia e di componente delle
rispettive giunte, anche se diversamente disposto dalle leggi
vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi
predetti, nonché di ogni altro incarico comunque connesso alle
cariche ricoperte".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15- bis della legge
19 marzo 1990, n.55, introdotto dall'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 1991,
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n.164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio
1991, n.221, come ulteriormente modificato ed integrato dal
presente decreto, è inserito il seguente:
"1- bis. Presso il Ministero dell'interno è
istituito, con personale dell'Amministrazione, un comitato di
sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni
straordinarie di cui al comma 4 e dei comuni riportati a
gestione ordinaria".
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