| 1. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo
15- bis della legge 19 marzo 1990, n.55, introdotto
dall'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n.164,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991,
n.221, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge
23 aprile 1993, n.120, dopo le parole: "da dodici a diciotto
mesi" sono aggiunte le seguenti: "prorogabili fino ad un
massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone
comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al
fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e
il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 15- bis della legge
19 marzo 1990, n.55, introdotto dall'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 1991, n.164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n.221, come
modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge 23 aprile
1993, n.120, è inserito il seguente:
"3- bis. Il provvedimento con il quale si dispone
l'eventuale proroga della durata dello scioglimento a norma
del comma 3 è adottato non oltre il cinquantesimo giorno
antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni
relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e
le modalità stabilite dal comma 2".
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