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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


1755
DDL0411-0002
Progetto di legge Camera n. 411 - testo presentato - (DDL11-411)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C411. TESTIPDL
...C411.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC411 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nella passata legislatura avevamo
  presentato questa proposta di legge che riteniamo opportuno,
  per la sua validità, riproporre anche in questa.
    La promozione dello sviluppo economico dei territori
  montani dell'arco alpino e delle loro popolazioni è un
  obiettivo da perseguire per una politica di interventi
  concreti da realizzare sui territori dell'arco alpino mediante
  l'azione coordinata delle regioni e degli enti preposti al
  governo del territorio e segnatamente delle comunità montane
  in attuazione di un principio costituzionale (articolo 44) e
  della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme
  per lo sviluppo della montagna.
    La proposta di legge che si propone tende a dare attuazione
  concreta a tale obiettivo.
    In particolare, viene previsto che le regioni dell'arco
  alpino Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto,
  Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e
  Bolzano, siano autorizzate a finanziare o a concorrere al
  finanziamento di progetti integrati idonei a promuovere lo
  sviluppo economico, sociale, turistico e la tutela ambientale
  nonché l'incremento dell'occupazione giovanile (articolo
  1).
    Ovviamente la proposta di legge prevede un meccanismo di
  ripartizione degli stanziamenti tra le regioni interessate in
 
                               Pag. 2
 
  base ai parametri della superficie territoriale e della
  popolazione; viene altresì previsto che sia la presentazione
  che la realizzazione dei progetti vengano affidate alle
  comunità montane quali enti di governo del territorio
  deputati, appunto, allo scopo (articoli 1 e 3).  Viene inoltre
  disciplinata l'ipotesi che i progetti possano realizzarsi
  anche attraverso il concorso finanziario di altri enti,
  pubblici o privati, ma anche con il concorso di semplici
  privati, nel qual caso i rapporti e gli impegni per la
  realizzazione dei progetti dovranno essere esplicitati in
  un'apposita convenzione tra le
  parti interessate approvata dal presidente della giunta
  regionale (articolo 2).
    Al riguardo, viene affidato alla legge regionale il compito
  di stabilire criteri e modalità di valutazione e finanziamento
  dei progetti presentati dalle comunità montane (articolo
  3).
    All'articolo 4 sono previste le agevolazioni fiscali già
  previste per gli interventi per le zone depresse del centro
  nord, nonché l'applicazione dell'aliquota IVA del 2 per cento
  alle opere, infrastrutture e lavori da eseguire con il
  finanziamento previsto dalla presente legge.
 
DATA=920424 FASCID=DDL11-411 TIPOSTA=DDL LEGISL=11 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0411 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=041100 00 FASCIDC=11DDL0411 SORTNAV=0041100 000 00000 ZZDDLC411 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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