| Onorevoli Colleghi! -- Nella passata legislatura avevamo
presentato questa proposta di legge che riteniamo opportuno,
per la sua validità, riproporre anche in questa.
La promozione dello sviluppo economico dei territori
montani dell'arco alpino e delle loro popolazioni è un
obiettivo da perseguire per una politica di interventi
concreti da realizzare sui territori dell'arco alpino mediante
l'azione coordinata delle regioni e degli enti preposti al
governo del territorio e segnatamente delle comunità montane
in attuazione di un principio costituzionale (articolo 44) e
della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente nuove norme
per lo sviluppo della montagna.
La proposta di legge che si propone tende a dare attuazione
concreta a tale obiettivo.
In particolare, viene previsto che le regioni dell'arco
alpino Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto,
Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e
Bolzano, siano autorizzate a finanziare o a concorrere al
finanziamento di progetti integrati idonei a promuovere lo
sviluppo economico, sociale, turistico e la tutela ambientale
nonché l'incremento dell'occupazione giovanile (articolo
1).
Ovviamente la proposta di legge prevede un meccanismo di
ripartizione degli stanziamenti tra le regioni interessate in
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base ai parametri della superficie territoriale e della
popolazione; viene altresì previsto che sia la presentazione
che la realizzazione dei progetti vengano affidate alle
comunità montane quali enti di governo del territorio
deputati, appunto, allo scopo (articoli 1 e 3). Viene inoltre
disciplinata l'ipotesi che i progetti possano realizzarsi
anche attraverso il concorso finanziario di altri enti,
pubblici o privati, ma anche con il concorso di semplici
privati, nel qual caso i rapporti e gli impegni per la
realizzazione dei progetti dovranno essere esplicitati in
un'apposita convenzione tra le
parti interessate approvata dal presidente della giunta
regionale (articolo 2).
Al riguardo, viene affidato alla legge regionale il compito
di stabilire criteri e modalità di valutazione e finanziamento
dei progetti presentati dalle comunità montane (articolo
3).
All'articolo 4 sono previste le agevolazioni fiscali già
previste per gli interventi per le zone depresse del centro
nord, nonché l'applicazione dell'aliquota IVA del 2 per cento
alle opere, infrastrutture e lavori da eseguire con il
finanziamento previsto dalla presente legge.
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