| 1. Al comma 4 dell'articolo 15- bis della legge 19
marzo 1990, n.55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge
31 maggio 1991, n.164, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1991, n.221, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "La commissione rimane in carica fino allo
svolgimento del primo turno elettorale utile".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 15- bis della legge
19 marzo 1990, n.55, introdotto dall'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 1991, n.164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n.221, come
ulteriormente modificato ed integrato dal presente decreto, è
inserito il seguente:
"4- bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.400, sono determinate le modalità di
organizzazione e funzionamento della
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commissione straordinaria di cui al comma 4 per l'esercizio
delle attribuzioni ad essa conferite, le modalità di
pubblicizzazione degli atti adottati dalla commissione stessa,
nonché le modalità di organizzazione e funzionamento del
comitato di cui all'articolo 1, comma 1- bis ".
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