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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17551
DDL3657-0007
Progetto di legge Camera n. 3657 - testo trasmesso dal Senato - (DDL11-3657)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C3657. TESTIPDL
...C3657.
...Decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1993. Disposizioni urgenti in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi degli altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3657 ZZ11 ZZDL ZZTR
      1.  Dopo il comma 6 dell'articolo 15- bis  della legge
  19 marzo 1990, n.55, introdotto dall'articolo 1 del
  decreto-legge 31 maggio 1991, n.164, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n.221, sono
  inseriti i seguenti:
      "6- bis.  Quando in relazione alle situazioni
  indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il
  regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui
  confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su
  richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4,
  può disporre, anche in deroga alle norme vigenti,
  l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o
  distacco, di personale amministrativo e tecnico di
  amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli
  stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.  Al
  personale assegnato spetta un compenso mensile lordo
  proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal
  prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso
  spettante a ciascuno dei componenti della commissione
  straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di
  missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in
  relazione alla qualifica funzionale posseduta
  nell'amministrazione di appartenenza.  Tali competenze sono a
  carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla
  base di idonea documentazione giustificativa, sugli
  accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di
  legge, dal Ministero dell'interno.  La prefettura, in caso di
  ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a
  prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della
  contabilità speciale.  Per il personale non dipendente da
  amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la
  prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello
  stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente
  alla durata delle prestazioni rese.  Agli oneri derivanti dalla
  presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti
  con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro
  confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, e
  successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite
  disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del
  decreto-legge 14 giugno 1989, n.230, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.282, relative ai
  beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
  confiscati ai sensi della medesima legge n.575 del 1965.  Alla
  scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
  straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione
  dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita
  certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo
  valutabile ai fini della progressione di carriera e nei
  concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato,
  delle regioni e degli enti locali.
 
                               Pag. 6
 
      6- ter.  Per far fronte a situazioni di gravi
  disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere
  pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui
  al comma 4, entro il termine di sessanta giorni
  dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli
  interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e
  non eseguiti.  Gli atti relativi devono essere nuovamente
  approvati dalla commissione straordinaria.  La relativa
  deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro
  dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato
  provinciale della pubblica amministrazione opportunamente
  integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle
  amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli
  atti all'amministrazione regionale territorialmente competente
  per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa
  depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di
  priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico
  degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli
  enti locali.  Le disposizioni del presente comma si applicano
  ai predetti enti anche in deroga all'articolo 25 del
  decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144, e successive
  modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi
  totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali
  ad essi effettivamente assegnati.
      6- quater.  Le disposizioni di cui al comma
  6- ter  si applicano, a far tempo dalla data di
  insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato
  elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i
  cui organi siano rinnovati al termine del periodo di
  scioglimento disposto ai sensi del comma 1.
      6- quinquies.  Nei casi in cui lo scioglimento è
  disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o
  di condizionamento di tipo mafioso, connesse
  all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o
  di pubbliche forniture, ovvero all'affidamento in concessione
  di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di
  cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri
  del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del
  decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203.  A
  conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria
  adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre
  d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in
  qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la
  rescissione del contratto già concluso.
      6- sexies.  Ferme restando le forme di partecipazione
  popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6,
  comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, la commissione
  straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni
  utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a
  rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche
  mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di
  rappresentanti delle forze politiche in ambito locale,
  dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
  dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni
  imprenditoriali e degli ordini professionali, delle
  organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché
  delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi
  locali particolarmente interessati alle questioni da
  trattare.
 
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      6- septies.  Qualora negli enti, nei cui confronti
  sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del
  comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina
  prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno
  1990, n.142, per la mancata elezione del rappresentante del
  personale, la predetta commissione di disciplina è composta,
  per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri
  ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla
  commissione straordinaria di cui al comma 4.  Ai fini della
  sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o
  di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la
  commissione straordinaria procede altresì alla nomina del
  componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che
  rivestono la stessa qualifica funzionale del componente
  effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore.  Le
  disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti,
  si applicano anche ai fini della costituzione e del
  funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con
  competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti
  dalla legge o dai contratti collettivi di comparto".
 
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