| 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 15- bis della legge
19 marzo 1990, n.55, introdotto dall'articolo 1 del
decreto-legge 31 maggio 1991, n.164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n.221, sono
inseriti i seguenti:
"6- bis. Quando in relazione alle situazioni
indicate nel comma 1 sussiste la necessità di assicurare il
regolare funzionamento dei servizi degli enti nei cui
confronti è stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su
richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 4,
può disporre, anche in deroga alle norme vigenti,
l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o
distacco, di personale amministrativo e tecnico di
amministrazioni ed enti pubblici, previa intesa con gli
stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione. Al
personale assegnato spetta un compenso mensile lordo
proporzionato alle prestazioni da rendere, stabilito dal
prefetto in misura non superiore al 50 per cento del compenso
spettante a ciascuno dei componenti della commissione
straordinaria, nonché, ove dovuto, il trattamento economico di
missione stabilito dalla legge per i dipendenti dello Stato in
relazione alla qualifica funzionale posseduta
nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a
carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla
base di idonea documentazione giustificativa, sugli
accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di
legge, dal Ministero dell'interno. La prefettura, in caso di
ritardo nell'emissione degli accreditamenti, è autorizzata a
prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della
contabilità speciale. Per il personale non dipendente da
amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, la
prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello
stipendio lordo, per la parte proporzionalmente corrispondente
alla durata delle prestazioni rese. Agli oneri derivanti dalla
presente disposizione si provvede per gli anni 1993 e seguenti
con una quota parte del 10 per cento delle somme di denaro
confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.575, e
successive modificazioni, nonché del ricavato delle vendite
disposte a norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del
decreto-legge 14 giugno 1989, n.230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.282, relative ai
beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
confiscati ai sensi della medesima legge n.575 del 1965. Alla
scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
straordinaria potrà rilasciare, sulla base della valutazione
dell'attività prestata dal personale assegnato, apposita
certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo
valutabile ai fini della progressione di carriera e nei
concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello Stato,
delle regioni e degli enti locali.
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6- ter. Per far fronte a situazioni di gravi
disservizi e per avviare la sollecita realizzazione di opere
pubbliche indifferibili, la commissione straordinaria di cui
al comma 4, entro il termine di sessanta giorni
dall'insediamento, adotta un piano di priorità degli
interventi, anche con riferimento a progetti già approvati e
non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa
deliberazione, esecutiva a norma di legge, è inviata entro
dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato
provinciale della pubblica amministrazione opportunamente
integrato con i rappresentanti di uffici tecnici delle
amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli
atti all'amministrazione regionale territorialmente competente
per il tramite del commissario del Governo o alla Cassa
depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di
priorità di accesso ai contributi e finanziamenti a carico
degli stanziamenti comunque destinati agli investimenti degli
enti locali. Le disposizioni del presente comma si applicano
ai predetti enti anche in deroga all'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n.144, e successive
modificazioni e integrazioni, limitatamente agli importi
totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali
ad essi effettivamente assegnati.
6- quater. Le disposizioni di cui al comma
6- ter si applicano, a far tempo dalla data di
insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato
elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i
cui organi siano rinnovati al termine del periodo di
scioglimento disposto ai sensi del comma 1.
6- quinquies. Nei casi in cui lo scioglimento è
disposto anche con riferimento a situazioni di infiltrazione o
di condizionamento di tipo mafioso, connesse
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o
di pubbliche forniture, ovvero all'affidamento in concessione
di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria di
cui al comma 4 procede alle necessarie verifiche con i poteri
del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.203. A
conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria
adotta tutti i provvedimenti ritenuti necessari e può disporre
d'autorità la revoca delle deliberazioni già adottate, in
qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la
rescissione del contratto già concluso.
6- sexies. Ferme restando le forme di partecipazione
popolare previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 6,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, la commissione
straordinaria di cui al comma 4, allo scopo di acquisire ogni
utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a
rilevanti questioni d'interesse generale si avvale, anche
mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di
rappresentanti delle forze politiche in ambito locale,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni
imprenditoriali e degli ordini professionali, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché
delle organizzazioni di volontariato e di altri organismi
locali particolarmente interessati alle questioni da
trattare.
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6- septies. Qualora negli enti, nei cui confronti
sia stato disposto lo scioglimento degli organi ai sensi del
comma 1, non risulti costituita la commissione di disciplina
prevista dall'articolo 51, comma 10, della legge 8 giugno
1990, n.142, per la mancata elezione del rappresentante del
personale, la predetta commissione di disciplina è composta,
per tutta la durata dello scioglimento, dagli altri due membri
ordinari e da un dipendente dell'ente, nominato dalla
commissione straordinaria di cui al comma 4. Ai fini della
sostituzione nei casi di assenza, di legittimo impedimento o
di ricusazione previsti dal regolamento organico dell'ente, la
commissione straordinaria procede altresì alla nomina del
componente supplente, prescelto nell'ambito dei dipendenti che
rivestono la stessa qualifica funzionale del componente
effettivo, o, in mancanza, quella immediatamente inferiore. Le
disposizioni del presente comma, ricorrendone i presupposti,
si applicano anche ai fini della costituzione e del
funzionamento di organi collegiali, comunque denominati, con
competenza in materia disciplinare, eventualmente previsti
dalla legge o dai contratti collettivi di comparto".
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