| 1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3- bis,
nonché quelle di cui ai commi 6- bis, 6- ter,
6- quater, 6- quinques, 6- sexies e
6- septies dell'articolo 15- bis della legge 19
marzo 1990, n.55, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge
31 maggio 1991, n.164, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1991, n.221, come modificato dall'articolo 2,
comma 2, della legge 23 aprile 1993, n.120, e come
ulteriormente modificato e integrato dal presente decreto, si
applicano anche nei confronti degli enti i cui organi
risultino sciolti a norma del citato articolo 15- bis
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla
stessa data decorre il termine di sessanta giorni previsto dal
comma 6- ter del predetto articolo 15- bis.
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