| L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Per consentire la realizzazione degli
interventi necessari ad assicurare la funzionalità del nuovo
complesso giudiziario sito nel centro direzionale della città
di Napoli, nonché per fronteggiare le esigenze di gestione e
manutenzione del predetto complesso e degli altri edifici
giudiziari nella stessa città è autorizzata la spesa di lire 1
miliardo per l'anno 1993 e di lire 40 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1994. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a lire 1 miliardo per il 1993 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al predetto Ministero;
b) quanto a lire 40 miliardi annue a decorrere
dal 1994 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e
giustizia.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
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