| 1. I progetti di cui all'articolo 1 sono adottati dalle
comunità montane ed approvati dalla regione e la loro
attuazione può realizzarsi anche con il concorso finanziario
di altri enti e privati, interessati alla promozione dello
sviluppo della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei
progetti, qualora concorrano più soggetti al loro
finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata
tra le parti ed approvata con decreto del presidente della
giunta regionale.
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