| Onorevoli Deputati! -- Il reiterando decreto-legge 26
novembre 1993, n. 474, era diretto, attraverso talune
modifiche agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio
1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1993, n. 75, ad estendere l'utilizzo delle emissioni di
titoli pubblici destinate per legge al rimborso dei crediti
d'imposta.
Con l'articolo 1 del decreto-legge di cui si chiede la
conversione in legge, si dispone la modifica dell'articolo 10
del citato decreto-legge n. 16 del 1993. Tale modifica
consente di destinare la quota dei 4.500 miliardi di lire -
non utilizzata per i rimborsi ai fini delle imposte dirette e
dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle
dichiarazioni relative ai periodi
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di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985 - a beneficio dei
soggetti che hanno presentato domande di rimborso di crediti
d'imposta non inferiori, al netto degli interessi, ai 100
milioni di lire, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
relative al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre
1987.
L'articolo 1 prevede altresì che gli importi da
corrispondere in relazione a ciascun credito comprendono gli
interessi maturati fino al 31 dicembre 1993, calcolando nella
misura del 3,5 per cento quelli relativi al secondo
semestre.
Sulla base delle istanze di rimborso, presentate
direttamente agli uffici delle imposte dirette del domicilio
fiscale dei soggetti interessati, l'Amministrazione
finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei
crediti indicati nella dichiarazione e dei relativi interessi;
la parte residua dei crediti verrà estinta secondo le
ordinarie procedure.
L'articolo 1 stabilisce, inoltre, che le caratteristiche
dei titoli emessi per l'estinzione dei crediti (incluso il
tasso di interesse) sono stabilite con decreto del Ministro
del tesoro.
L'articolo 2 dispone la modifica dell'articolo 11 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Tale modifica
consente di utilizzare la quota dei 7.500 miliardi di lire,
per la quale non sono pervenute richieste di rimborso per
l'estinzione dei crediti per i periodi d'imposta chiusi tra il
1^ gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1990, di ammontare non
inferiore a 50 miliardi di lire comprensivi degli interessi, a
favore dei soggetti che hanno evidenziato una perdita nel
bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991.
Viene, inoltre, stabilito che nell'ipotesi in cui sia stato
notificato avviso di accertamento, comunque, possa essere
effettuato il rimborso con titoli di Stato per la differenza
fra l'ammontare del rimborso richiesto e quello delle maggiori
somme accertate, nonché dalle penalità ridotte al 50 per
cento.
Lo stesso articolo prevede, infine, che, qualora
l'ammontare dei crediti di cui viene chiesta l'estinzione sia
superiore a quello disponibile per i rimborsi, l'estinzione
debba avvenire a favore dei soggetti per i quali risulta più
elevato il rapporto fra la perdita di bilancio dell'esercizio
chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti
d'imposta del periodo 1987-1990, inclusi gli interessi.
L'articolo 3 autorizza il Ministro del tesoro a stabilire
la misura del tasso di interesse da applicare nei rapporti di
credito e di debito dello Stato, tenendo conto dell'andamento
del mercato monetario e finanziario.
Con l'articolo 4 si consente la conservazione per il
corrente anno 1994 delle residue disponibilità presenti, alla
chiusura dell'esercizio 1993, nel capitolo 4774 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, al quale fanno carico gli
oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2.
L'articolo 5 stabilisce che, qualora ne sia fatta richiesta
entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel decreto
del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992,
l'estinzione dei crediti d'imposta avviene mediante
l'assegnazione ai soggetti creditori di titoli di Stato.
Trattasi di crediti risultanti dalla liquidazione delle
dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali
dell'imposta sul valore aggiunto, relativi a periodi d'imposta
chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare non sia
inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta, e per
ciascun periodo d'imposta, al netto degli interessi maturati.
Le operazioni di riscontro devono essere completate entro il
30 settembre 1994 con il computo degli interessi relativi a
ciascun credito fino al 31 dicembre 1994.
Le caratteristiche, le modalità e le procedure di
assegnazione dei titoli, da emettere, con godimento decorrente
dal 1^ gennaio 1995, per un importo non superiore a lire
10.000 miliardi, sono stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
30 novembre 1994.
I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono
estinti nella misura dell'80 per cento e la parte rimanente
viene rimborsata mediante le ordinarie
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procedure al completamento delle operazioni di
liquidazione.
L'istituzione del conto fiscale di cui all'articolo 78,
comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha comportato
una nuova regolamentazione dei sistemi di versamento delle
imposte e delle ritenute. In particolare, l'articolo 1 del
regolamento di attuazione del predetto articolo 78, adottato
con decreto del Ministro delle finanze 25 dicembre 1993, n.
567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 1993, ha previsto l'utilizzazione obbligatoria del
conto fiscale da parte degli intestatari per quanto riguarda
il versamento, tra l'altro, delle ritenute eseguite nella
qualità di sostituto d'imposta. Al riguardo è sorto il
problema se il precedente sistema di versamento diretto alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, quale previsto
dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rimanga
tuttora valido. Mentre non sorgono dubbi sulla validità del
sistema per coloro che non sono titolari di conto fiscale, non
altrettanto può dirsi nei confronti dei titolari.
Attesa la ricordata obbligatorietà dell'utilizzazione del
conto fiscale, ove un contribuente dovesse effettuare un
versamento direttamente alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato potrebbe rendersi applicabile la sanzione di cui
all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 602 del 1973. Inoltre il versamento diretto
presso le sezioni di tesoreria provinciale comporta il più
favorevole effetto della eliminazione di un passaggio
intermedio e, quindi, la semplificazione degli adempimenti.
Pertanto, con l'articolo 6 del decreto, si è disposto
l'obbligo per i contribuenti titolari di conto fiscale di
continuare, come per il passato, ad effettuare i versamenti
direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato.
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