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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XI Legislatura

Documento


17575
DDL3661-0002
Progetto di legge Camera n. 3661 - testo presentato - (DDL11-3661)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C3661. TESTIPDL
...C3661.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC3661 ZZ11 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Il reiterando decreto-legge 26
  novembre 1993, n. 474, era diretto, attraverso talune
  modifiche agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio
  1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
  marzo 1993, n. 75, ad estendere l'utilizzo delle emissioni di
  titoli pubblici destinate per legge al rimborso dei crediti
  d'imposta.
    Con l'articolo 1 del decreto-legge di cui si chiede la
  conversione in legge, si dispone la modifica dell'articolo 10
  del citato decreto-legge n. 16 del 1993.  Tale modifica
  consente di destinare la quota dei 4.500 miliardi di lire -
  non utilizzata per i rimborsi ai fini delle imposte dirette e
  dell'imposta sul valore aggiunto risultanti dalle
  dichiarazioni relative ai periodi
 
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  di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985 - a beneficio dei
  soggetti che hanno presentato domande di rimborso di crediti
  d'imposta non inferiori, al netto degli interessi, ai 100
  milioni di lire, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi
  relative al periodo d'imposta chiuso entro il 31 dicembre
  1987.
    L'articolo 1 prevede altresì che gli importi da
  corrispondere in relazione a ciascun credito comprendono gli
  interessi maturati fino al 31 dicembre 1993, calcolando nella
  misura del 3,5 per cento quelli relativi al secondo
  semestre.
    Sulla base delle istanze di rimborso, presentate
  direttamente agli uffici delle imposte dirette del domicilio
  fiscale dei soggetti interessati, l'Amministrazione
  finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei
  crediti indicati nella dichiarazione e dei relativi interessi;
  la parte residua dei crediti verrà estinta secondo le
  ordinarie procedure.
    L'articolo 1 stabilisce, inoltre, che le caratteristiche
  dei titoli emessi per l'estinzione dei crediti (incluso il
  tasso di interesse) sono stabilite con decreto del Ministro
  del tesoro.
    L'articolo 2 dispone la modifica dell'articolo 11 del
  decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.  Tale modifica
  consente di utilizzare la quota dei 7.500 miliardi di lire,
  per la quale non sono pervenute richieste di rimborso per
  l'estinzione dei crediti per i periodi d'imposta chiusi tra il
  1^ gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1990, di ammontare non
  inferiore a 50 miliardi di lire comprensivi degli interessi, a
  favore dei soggetti che hanno evidenziato una perdita nel
  bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991.
    Viene, inoltre, stabilito che nell'ipotesi in cui sia stato
  notificato avviso di accertamento, comunque, possa essere
  effettuato il rimborso con titoli di Stato per la differenza
  fra l'ammontare del rimborso richiesto e quello delle maggiori
  somme accertate, nonché dalle penalità ridotte al 50 per
  cento.
    Lo stesso articolo prevede, infine, che, qualora
  l'ammontare dei crediti di cui viene chiesta l'estinzione sia
  superiore a quello disponibile per i rimborsi, l'estinzione
  debba avvenire a favore dei soggetti per i quali risulta più
  elevato il rapporto fra la perdita di bilancio dell'esercizio
  chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti
  d'imposta del periodo 1987-1990, inclusi gli interessi.
    L'articolo 3 autorizza il Ministro del tesoro a stabilire
  la misura del tasso di interesse da applicare nei rapporti di
  credito e di debito dello Stato, tenendo conto dell'andamento
  del mercato monetario e finanziario.
    Con l'articolo 4 si consente la conservazione per il
  corrente anno 1994 delle residue disponibilità presenti, alla
  chiusura dell'esercizio 1993, nel capitolo 4774 dello stato di
  previsione del Ministero del tesoro, al quale fanno carico gli
  oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2.
    L'articolo 5 stabilisce che, qualora ne sia fatta richiesta
  entro il 31 marzo 1994 con le modalità indicate nel decreto
  del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 114 del 18 maggio 1992,
  l'estinzione dei crediti d'imposta avviene mediante
  l'assegnazione ai soggetti creditori di titoli di Stato.
  Trattasi di crediti risultanti dalla liquidazione delle
  dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali
  dell'imposta sul valore aggiunto, relativi a periodi d'imposta
  chiusi entro il 31 dicembre 1989, il cui ammontare non sia
  inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta, e per
  ciascun periodo d'imposta, al netto degli interessi maturati.
  Le operazioni di riscontro devono essere completate entro il
  30 settembre 1994 con il computo degli interessi relativi a
  ciascun credito fino al 31 dicembre 1994.
    Le caratteristiche, le modalità e le procedure di
  assegnazione dei titoli, da emettere, con godimento decorrente
  dal 1^ gennaio 1995, per un importo non superiore a lire
  10.000 miliardi, sono stabilite con decreto del Ministro del
  tesoro, da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale  entro il
  30 novembre 1994.
    I crediti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi sono
  estinti nella misura dell'80 per cento e la parte rimanente
  viene rimborsata mediante le ordinarie
 
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  procedure al completamento delle operazioni di
  liquidazione.
    L'istituzione del conto fiscale di cui all'articolo 78,
  comma 27, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha comportato
  una nuova regolamentazione dei sistemi di versamento delle
  imposte e delle ritenute.  In particolare, l'articolo 1 del
  regolamento di attuazione del predetto articolo 78, adottato
  con decreto del Ministro delle finanze 25 dicembre 1993, n.
  567, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 306 del 31
  dicembre 1993, ha previsto l'utilizzazione obbligatoria del
  conto fiscale da parte degli intestatari per quanto riguarda
  il versamento, tra l'altro, delle ritenute eseguite nella
  qualità di sostituto d'imposta.  Al riguardo è sorto il
  problema se il precedente sistema di versamento diretto alle
  sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, quale previsto
  dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, rimanga
  tuttora valido.  Mentre non sorgono dubbi sulla validità del
  sistema per coloro che non sono titolari di conto fiscale, non
  altrettanto può dirsi nei confronti dei titolari.
    Attesa la ricordata obbligatorietà dell'utilizzazione del
  conto fiscale, ove un contribuente dovesse effettuare un
  versamento direttamente alla sezione di tesoreria provinciale
  dello Stato potrebbe rendersi applicabile la sanzione di cui
  all'articolo 93 del citato decreto del Presidente della
  Repubblica n. 602 del 1973.  Inoltre il versamento diretto
  presso le sezioni di tesoreria provinciale comporta il più
  favorevole effetto della eliminazione di un passaggio
  intermedio e, quindi, la semplificazione degli adempimenti.
    Pertanto, con l'articolo 6 del decreto, si è disposto
  l'obbligo per i contribuenti titolari di conto fiscale di
  continuare, come per il passato, ad effettuare i versamenti
  direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello
  Stato.
 
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